Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/478

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Quindi è che, in forza della dichiarazione involta nell’alinea di detto arficolo primo, coloro che appartengono a detti culti potranno tranquillamente attendere agli insegnamenti ed agli alti tutti che ne sono propri, semprechè non trascorrano 0l- tre ai giusti termini della concessa tolleranza, la quale, se- condo la mente del legislatore, non si estende mai a compor- tare il proselitismo e la propaganda.

Gli articoli 2 e 5 del progetto sono diretti a riempire una lacuna del Codice penale, decernendo con adeguata grada- zione le pene pei reati che si commettono dai ministri dei culti nell’esercizio delle loro funzioni, quando con discorsi pronunciati in pubbliche adunanze, o con scritti, istruzioni od altri documenti letti ugualmente in pubblico, od altrimenti pubblicati, prendono a censurare le instituzioni e le leggi dello. Stato, e quando vengono provocando con tai modi la disobbedienza alle leggi ed agli atti della pubblica autoritá, la rivolta e la sedizione.

Nei tempi in cui fu elaborato il Codice penale, casiffatte prescrizioni non furono giudicate necessarie, perchè il Go- verno trovavasi armato di tali mezzi che poteva facilmente antivenire e reprimere simili conati; e siccome non era in- frequente che pei reati commessi da persone ecclesiastiche la legge comune facesse, ed all’azione legittima dei tribunali subentrasse il potere sovrano esercitato nella via cosí detta economica, poteva ben anco avvenire che gli ecclesiastici, i quali per sorte osato avessero d’attaccare, nell’esercizio delle loro funzioni, la forma del Governo e le sue leggi, rimanes- sero colpiti da inopinati mezzi di rigore ; sebbene in quella condizione di cose, quando il clero era cosí privilegiato, i reati a cui si accenna con questa legge non avessero alcuna specie di spinta.

Ti Governo costituzionale non potrebbe e non vorrebbe mai usare di quei mezzi illegittimi; e per ciò si rende assoluta- mente necessario che vi provveda la legge; tantochè la so- cietá politica non rimanga per tal modo indifesa,

invano, 0 signori, si vorrebbe dare a questa legge la taccia di legge eccezionale, chè eccezionali sono quelle leggi le quali si dipartono dalle regole fondamentali del diritto; quelle leggi che, se possono essere dettate talvolta da una ne- cessitá ineluttabile, non portano però seco una ragione per- petua di esistere e di risiedere nel corpo delle leggi penali di una societá bene ordinata.

Questa legge non sará una creazione arbitraria del legisla- tore, ma un provvedimento suggerito dai veri e naturali rap- porti delle cose. Essa potrá dirsi speciale, perchè intesa a reprimere certi particolari reati, come sono in tal senso spe- ciali tutte quante Ie disposizioni incluse nel Codice penale che riguardano quei tali reati che si possono solo commettere da alcuni ceti di persone, a ragione dei loro personali uffizi ; ma non si potrá qualificarla eccezionale, salvochè travisan- done affatto il carattere.

È necessaria questa legge, perchè l’articolo 200 del Codice penale non comprende, od almeno è dubbio assai che si possa estendere alla censura delle instituzioni e delle leggi dello Stato, fatta dai ministri della religione nell’esercizio delle loro funzioni; è necessaria perchè i detti ministri, a fronte di una espressa penale sanzione, andranno molto piú cauti e ritenuti; è infine necessaria per non lasciare la societá cosí indifesa ; nè perciò potrá dirsi menomata quella piena libertá che ai ministri dei culto, fuori dell’esercizio delle loro funzioni, di ragione compete al pari di ogni altro citta- dino.

L’articolo 4 introduce anche una moderata penale sanzione rispetto alla illegale pubblicazione dei provvedimenti relativi

ai culti che venga fatta in contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessitá dell’assenso del Governo.

Il divieto di tali pubblicazioni giá esiste nel corpo del pa- trio diritto, e le contravvenzioni non andarono mai esenti da pena; se non che a quelle indeterminato e quindi arbitrarie viene rettamente sostituita una pena edittale da applicarsi nelle consuete forme in via ordinaria.

L’articolo 5 non è che una abbondevole dichiarazione del tutto consentanea ai principii razionali del diritto penale, e specialmente atta ad impedire le scuse del reato, ponendo vieppiú in avvertenza i colpevoli dell’inevitabilitá delle pene.

Gli articoli 6, 7, 8,9, 10 ed i1 del progetto sono anche principalmente intesi a coordinare diverse altre disposizioni del Codice penale con quelle della legge sulla stampa, per quanto spetta alle diffamazioni, alle ingiurie pubbliche, ai libelli famosi; ed infine l’articolo 12 reca l’abolizione della berlina e dell’ammenda, stabilite come pene accessorie nel Cadice penale.

A fronte della luminosa discussione di questo progetto di legge giá avvenuta nella Camera dei deputati, che nella tor- nata del 13 corrente l’approvava a grande maggioranza di voti, il Ministero stima ora inutile di addentrarsi maggior- mente nella esposizione dei motivi che lo dettarono; ma con- fida di vederlo anche approvato dall’alto senno del enato.

Relazione fatta al Senato il 10 giugno 1854 dall’uf- ficio centrale, composto dei senatori Coller, Bermondi, Di San Marzano, Di Castagnetto e Sclopis, relatore.

Sienori! — Il progetto di legge che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni si compone di elementi diversi, contiene varie disposizicni, e vien presentato a voi come un pezzo di racconcio immediato, un’anticipazione di parte di riforma del Codice penale, da non doversi rimandare, dice il signor guar- dasigilli di S.M., alla generale revisione di esso Codice, che, per quanto vogliasi accelerare, dev’essere l’argomento di piú lunga meditazione.

Le modificazioni ed aggiunte al Codice penale attuale, che si contengono nel progetto di legge, sono pertanto agli occhi del prelodato ministro talmente urgenti che non ammettono dilazione. i

À quattro ordini d’idee si riferisce il mentovato progetto: correlazione di penalitá nei reati contemplati nella legge sulla stampa del 26 di marzo 1848, e nei reati analoghi contem- piati nell’anteriore Codice penale; esercizio di cuiti tollerati nello Stato; introduzione di pene speciali per i ministri dei culti che nell’esercizio del loro ministero pronuncino in pub- blica adunanza discorsi contenenti censura delle instituzioni e delle leggi dello Stato, o per le contravvenzioni alle regole vigenti sopra la necessitá dell’assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti; infine l’abolizione dei due primi gradi delle pene ac- cessorie, quali risultano dall’articolo 58 del Codice penale.

Riassunta cosí in brevissimi termini la materia svariata del progetto di legge, la prima considerazione che si offre alla mente di chi ha da esaminarla, si è se veramente vi abbia urgenza di provvedere sui diversi punti compresi nel pro- getto, e se sia conveniente di procedere per via di ritocchi parziali alla revisione del Codice penale.

La quistione può essere ravvisata sotto un doppio punto di vista: quello di massima, quello di circostanza.

Dal punto di vista di massima, tutti coloro che cercano a