Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/48

Da Wikisource.

sa aa CE ni = SE,

La tariffa dovrá essere e rimanere costartemente affissa a lato del ruolo dei mediatori. Art. 44. Come nell’articolo 14 del progeito ministeriale.

Caro IV. — Pene imposte ai trasgressori.

Art. 15. Come nell’articolo 18 del progetto ministeriale.

Art. 16. Come nell’articolo 16 del progetto ministeriale, coll’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: Salvo le mag. giori pene stabilite dal Codice penale.

Att. 17, 18, 19 e 20, Come negli articoli 17, 18, 19 e 20 del progetto ministeriale.

Art. 21. Niun mediatore che sia stato destituito o per pa - tita condanna, o per essersi dato ad operazioni proibite, po- trá venize reintegrato in ufficio e ricollocato sul ruolo.

Art. 22, In tutti i casi nei quali non è per legge annessa alla destituzione o sospensione una pena pecuniaria, potrá essere dal tribunale, secondo la gravitá dei casi, inflitta una multa non maggiore di lire 3000.

Art. 25, Ogni contravvenzione al disposio della presente legge, cui non vada unita altra pena, sará punita di multa non maggiore di lire 3000,

Art. 24 e 25. Come negli articoli 2l e 28 del progetto mi- nisteriale.

Capo V. — Della sorveglianza sopra i mediatori.

Art. 26. La sorveglianza dei mediatori è affidata alle Ca- mere di commercio, ed in loro difetto ai municipi.

Sará inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa, ed in quegli altri in cui il Governo giu- dicherá necessario d’istituirlo,

Tanto le Camere di commercio quanto in loro difetto i mu- nicipi, sotto l’approvazione del Governo, e sentito il sinda- cato dove esiste, potranno fare allo stesso fine gli opportuni regolamenti.

Art. 27. Come nell’articolo 27 del progetto ministeriale.

Art. 28. Il sindacato veglierá onde niuno dei mediatori che ne dipendono esca dai limiti delle proprie attribuzioni. Il sindacato denunzierá pure senza indugio alla Camera di com- mercio i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, onde sia da questa provocata l’applicazione delle incorse pene.

A tal fine esso avrá facoltá di prendere cognizione dei libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono ; sará però a que» st’uopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggio- ranza de’ suoi membri.

Art. 29. Sará ancora ufficio del sindacato il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti, o dimissionari, o destituiti, siano il piú prontamente possibile messi in deposito presso la segreteria del tribunale di commercio, 0 di quello che ne fa le veci, nel cui distretto si esercitava la mediazione.

Art. 30. In mancanza del sindacato apparterrá al munici- pio di vegliare acciò niuno dei mediatori esercenti nel co- mune esca dalle sue attribuzioni, e di denunziare alla Ca- mera di commercio le contravvenzioni alle leggi e regola- menti sulla mediazione, di cui si rendessero colpevoli.

Spetterá pure ai municipi medesimi, in mancanza del sin- dacato, l’uffizio a questo attribuito nell’articolo precedente.

Caro VI. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 54, 32, 33 e 34. Come negli articoli 31, 32, 34 e 35 del progetto ministeriale.

Art. 55. È abrogata ogni disposizione di legge o di regola- mento contraria alla presente.

Relazione del presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour), 30 gennaio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Se- nato nella tornata del 21 stesso mese.

Sicwori! — Lá dove i traffichi ed i negozi moltiplicansi ed acquistano una grande importanza non indugiasi ad avvertire la necessitá dell’opera di mediatori i quali, facendosi organi dell’offerta degli uni e della domanda degli altri, agevolino quella numerosa serie di contratti la cui conclusione riusci- rebbe altrimenti lenta e penosa, ed aiutino, per cosí dire, ad adeguare in sui mercati i prezzi correnti, i quali, senza la loro intermissione, sarebbero, con danno del commercio, difficilmente ridotti ad una comune ragione.

Or Pufficio di siffatti mediatori è di tanto rilievo nella pra- tica che quasi dappertutto è oggetto di leggi e di provvedi- menti speciali.

Ardua cosa è pertanto il conseguire che simiglianti leggi e provvedimenti riescano ad offerire all’universale sufficienti guarentigie senza oltrepassare il segno che si propongono e senza offendere il principio della libera concorrenza.

H progetto che mi pregio di sottomettere alla Camera dei deputati, e che è giá dal Senato del regno adottato, pare che raggiunga quello scopo, e che nel tempo stesso eviti questo scoglio.

Innanzi tutto, signori, due sistemi potrebbe seguire una legge quanto all’istituzione dei mediatori; essa potrebbe, cioè, instituirne da per ogni dove sulla superficie dello Stato, cosí nelle piú popolate cittá come nei menomi comuni, ov- vero in soli pochi centri commerciali di un’importanza sí grande da motivare lo stabilimento d’una Borsa di com- mercio.

Entrambi questi sistemi contrarierebbero le naturali con- dizioni del commercio.

H primo introdurrebbe sensali Iú dove non bisognano, ed obbligherebbe i privati a servirsi dell’opera loro quando real- mente essa non sarebbe nè utile nè necessaria.

Il secondo sistema urterebbe per l’opposto nel vizio con- trario; poichè, anche fuori delle cittá ove esistono Borse 0 dove potrebbe essere utile che ve ne esistessero, trovansi qua e lá nello Stato parecchi altri mercati o centri assai conside- revoli per alcune specie di commerci, quali sarebbero, a ca- gion d’esempio, quelli delle sete, dei grani, degli olii ed altri simiglianti.

Il progetto che vi presento, ordinando agenti di cambio e sensali ove esiste una Borsa, e lasciando al Governo, sentita la Camera di commercio od il Consiglio comunale, di anto- rizzare anche in altri comuni lo stabilimento d’una o piú specie di sensali, concilia i due sistemi, e sfugge gl’inconve- nienti che tengon dietro a ciascuno di essi.

Finora i sensali riconosciuti, dove ne esistono, sono di no- mina regia. Essi quindi trovansi limitati in numero e quasi privilegiati.

Questo è, rispetto all’esercizione della mediazione, un al- tro sistema esclusivo e contrario a quel principio economico e giuridico per il quale a ciascuno dev’essere lasciata la li- bertá di aspirare ad una lecita professione. Questo principio è mestieri che non sia nella pratica limitato, se non dentro i termini prescritti dall’interesse generale, i quali, ove non vengano di soverchio ristretti, giovano all’attuazione del principio stesso e le servono di guarentia.

Nella legge che ora vi viene proposta, lasciandosi libero a ciascuno di aspirare all’esercizio della mediazione, e preseri-