Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/482

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ritto di impedire che dai ministri del culto si abusi della pa- rola e degli scritti nell’esercizio del loro ministero per biasi- mare le instituzioni e le leggi dello Stato. La separazione delle due podestá, e l’obbligo delia propria difesa per la sua conservazione che tiene l’autoritá civile, che è pure ordinata da Dio, sono principii e fatti troppo ben noti, perché sia il caso diesporli o di avvalorarli con isfoggio di ragionamenti le mille volte ripetuti e di erudizione poco recondita, in un Consesso, quale è quello davanti a cui abbiamo l’onore di parlare,

Quanto ansiosi di mantenere piena ed intatta la libertá del sacro ministero entro i limiti suoi naturali, altrettanto solle- citi essere dobbiamo di non scemare ia libertá del supremo potere civile che agisce entro i legittimi suoi.eggfini.

Non ci faremo ad accennare le dottrine della Chiesa catto- lica, conformi appieno a quanto abbiamo detto. Chiunque è istruito in questa religione lo sa, e crediamo che il discorso de’ laici, massime nelle adunanze politiche, debba andare as- sai ritenuto-e guardingo nel chiosare i sacri testi, Un sole fatto storico, tratto dagli atti degli Apostoli(4), ci sia permesso di allegare, anzichè a prova, ad esempio di quanto toccammo di sopra. Quando San Paolo si faceva a difendersi davanti a Porzio Festo, le sue prime parole erano, non aver egli of- feso le pubbliche istituzioni della Giudea. e l’autoritá di Ce- sare:

«Paulo rationem reddente: quoniam neque in legem Ju-

deorum, neque in templum, neque in Casarem quidquam peccavi,» - Premessa questa dichiarazione, venendo al festo dell’arti- colo 2 del progetto, è da notarsi anzitutto essere la prima parte del medesimo, che è il punto sostanziale, tratta di peso dall’articolo 201 del Codice penale di Francia, colla sola di- versitá che nell’articolo francese, prima della parola censura, si pone quella di critica, e che invece delle parole tnstitu- zioni e leggi dello Stato, che si leggono nel progetto mini- Steriale, colá si parla di Governo, di legge, d’ordinanza reale e d’ogni altro atto dell’autoritá pubblica.

Ma è necessario il por mente che nel nostro Codice penale vi ha articolo 200 cosí concepito :

«Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto non compresi nell’articolo precedente (il quale è relativo ai reati di stampa), diretti ad eccitare lo sprezzo ed il mal-

contento contro il Re e le persone della famiglia reale, o con-’

tro il Governo, sará punito colla reclusione, o colla relega- zione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circo- stanze di tempo e di luogo, ed alla qualitá e gravezza del reato.»

Questo articolo, come si scorge a prima vista, è comples- sivo ed abbraccia qualunque specie di reati del genere indi- cato nella rubrica della sezione in cui è racchiuso, cioè di di- scorsi o fatti ingiuriosi contro il Re, la sua real famiglia ed il suo Governo. Ed appunto perchè abbraccia una serie este- sissima di possibili reati, la cui gravitá può essere grande- mente modificata dalle circostanze di tempo e di luogo, e dalla qualitá e gravezza del reato, questo articolo comprende una Scala estesissima di penalitá che si gradua dal minimum, che è la pena correzionale del confino, 0 quella del carcere che, percorrendo i suoi sei gradi, può estendersi da sei giorni a cinque anni, sino a quella della relegazione inclusivamente, che, percorrendo i suoi cinque gradi, può estendersi da tre a venti anni di detenzione in una casa di forza con soggezione ai lavori che vi si eseguiscono a norma dei regolamenti.

A fronte della elasticitá d’interpretazione che questo arti-

(1) Cap. XXV, 8 VIIL

colo ammette, non è facile il sostenere che il Governo si trovi disarmato davanti alla possibile e probabile evenienza di reati di simil genere.

Nel Codice penale francese manca questo articolo com- plessivo e concepito in termini generalissimi : esso ha invece nel capo 3, del libro 3, che s’intitola: Crimes et délits contre la paix publique, la sezione 3 che porta la rubrica: Des iroubles apportés á l’ordre public par les ministres des cul- tes dans l’exercice de leur ministère. Questa sezione nel Co- dice francese è tutta speciale; si compone di dieci articoli cominciando dalla sanzione penale contro al ministro del culto che procede alla cerimonia religiosa d’un matrimonio non per anco celebrato davanti all’uffiziate dello stato eivile sino alla sanzione penale per la corrispondenza tenuta dai ministri del culto colle potenze straniere.

Si sa frammezzo a quali circostanze politiche il Codice pe- nale francese uscisse nel 1810. Egli era quando l’interesse dell’autoritá anteposto alla voce dell’equitá e della. giustizia disponeva la Francia e chi ne reggeva i destini ai tristi giorni di un vicino avvenire; egli era altempo di cui scri-_ veva l’autore della storia del consolato e dell’impero: «Il était évident qu’une révolution s’opérait déjá dans l’opinion publique, et que Ie mouvement des esprits qui soulevait l’Eu- rope contre Napoléon commencait á détacher la France de lui» (4). E di tale prevalenza di un principio d’autoritá illi- mitata e sospettosa se ne ha piú di un esempio nel Codice pe nale di cui parliamo. Tale è l’opinione comune di tutti coloro che hanno esaminato imparzialmente quel Codice.

Accennato cosí di volo lo spirito onde s’informava quella opera legislativa, e riconosciuto che nel nostro Codice penale wha un articolo che si estende ad una generalitá di reati e dispone d’una quantitá di pene, che possono supplire alle e- sigenze della societá e del Governo per quanto svariate esse sieno, è d’uopo ricordare il motivo da cui il guardasigilli si dice condotto a proporre il progetto dell’articolo 2 e di quelli che vi fanno seguito. «È necessaria, egli dice nella sua rela- zione al Senato, questa legge perchè l’articolo 200 del Codice penale non comprende, od almeno è dubbio assai che si possa estendere alla censura delle instituzioni e delle leggi dello Stato fatta dai ministri della religione nell’esercizio delle loro funzioni ; è necessaria perchè i detti ministri, a fronte di una espressa penale sanzione, andranno molto piú cauti e ritenuti ; è infine necessaria per non lasciare la so- cietá cosí indifesa.»

Esaminiamo questa triplice necessitá, da cui appare tratto il guardasigilli alla suddivisata proposta.

Prima di tutto osserveremo che, per quanto Îa nostra in- telligenza il comporta, non potremmo farci capaci ché si possa con qualche soliditá di ragione credere che nell’uni- versalitá del concetto e del dettato dell’articolo 200 sum- mentovato non si abbiano a comprendere le persone dei mi- nistri del culto e le offese alle instituzioni ed alle leggi dello Stato,

Ma quell’opinione, che ci pare la sola coerente al senso grammaticale e legale dell’articolo suddetto, riceveun’autore- volissima conferma dal voto di un consesso di preclari magi- strati, emesso in tempo non sospetto per niun verso di par- zialitá alla questione presente.

Quando si elaboravano i Codici sotto il regno del magna- nimo Re Carlo Alberto, era lodevole e degno costume che i progetti compilati dalle Commissioni a ciò destinate, prima di essere sottoposti alla finale discussione del Consiglio di

(1) Turens, Zistoire du Consulak et de PEmpire, Liv. XXXVII,