Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/483

Da Wikisource.

Stato, si sottoponessero all’esame dei singoli magistrati su- premi, i quali distendevano in iscritto le loro osser vazioni, su cui le Commissioni rispettive facevano le Ioro repliche,

Dalla serie di quei documenti, che ritraevano della dot- trina e dell’esperienza dei piú eminenti collegi dell’ordine giudiziario, si ricavarono e si ricavano tuttodí lumi atti a ri- schiarare il testo della nostra legislazione ed a determinare l’intelligenza.

Or bene, l’articolo che è segnato col numero 200 nel Co- dice penale formò appunto il soggetto ad alcune considera» ziori che cade in acconcio di qui riferire.

Avvertiva in proposito di quell’articolo il Senato di Sa- voia: «La critique des lois cu d’actes quelconques émanés du Gouvernement peut étre d’autant plus dangereuse qu’elie serait faite publiqueraent par des personnes exercant dans la société une plus cu moins grande influence.

«Ila été remarqué que de semblables abus de la part des ecclésiastiques dans l’exercice de leurs fonctions n’étaient pas sans exemple, et qu’une disposition pénale semblable á celle de l’article 142 du Code napolitain serait de nature á prévenir ces abus.

«Toutefois le Sénat a pensé á l’unanimité que dans le sens littéral comme dans l’esprit de l’article les ecclésiastiques s°y trouvaient compris et qu’en conséquence il ne semblait pas nécessaire de rien ajouter á sa rédaction.»

Sembra chiaro pertanto che allora come adesso abbiano ad intendersi passibili di penalitá a termini di quell’articolo an-, che i ministri del culto che trascorrano nei reati in esso con- templati.

Appena poi occorrerebbe a nostro credere il notare che sotto il nome di Governo, che si legge in quell’articolo del Co- dice penale, s’intendono naturalmente e legalmente comprese le instituzioni e le leggi dello Stato; giacchè }a parola Go- verno in genere indica la forma ed i mezzi coi quali si go- verca lo Stato, e dessa non si può prendere altrimenti che nel senso che le assegna la condizione propria del Governo che esiste al momento in cui si commette il reato e si applica la legge. Cosí, se al tempo in cui fu promulgato il Codice pe- nale il Governo aveva la forma ed i mezzi della monarchia pura, ora esso ha la forma ed i mezzi della monarchia tempe- rata ed il carattere del reggimento costituzionale; e quindi chi offende le instituzioni e la forma di questo Governo non può a meno di ravvisarsi colpevole e punibile a termini di quello stesso articolo.

Vediamo ora se, posta l’esistenza della legge attuale intesa nel suo vero significato, vi sia debolezza di ritegno rispetto ai ministri dei culti quanto al commettere quella specie di reati, difetto di difesa a pro della societá, la quale rimanga esposta a pericoli ed a danni per l’impunitá di siffatti reati commessi dai ministri dei culti; doppia mancanza attuaie agli occhi del guardasigilli proponente la legge, che eostituirebbe una doppia necessitá della proposta.

Questo è un assunto di fatto, e per chiarirsene il vostro uffizio centrale pregò il prelodato signor guardasigilli di vo- lergli comunicare i ragguagli statistici esistenti nel suo dica- stero sopra il numero dei processi istituiti negli ultimi anni contro ministri dei culti per reati del titolo sovraenunciato, non che sui provvedimenti a cui fossero riusciti i processi medesimi.

Il signor guardasigilli ebbe la compiacenza di comunicarci un elenco di documenti relativi ai procedimenti vertiti dal 1848 in poi nanti i magistrati d’Appello e tribunali di prima cognizione di terraferma contro le persone del clero, per reati aventi un carattere politico.

I risultato dei documenti uniti a detto elenco (1) è il se- guente: ”

Nel distretto del magistrato d’Appello di Piemonte s’istitui- rono diciassette processi; sedici furono gli individui posti sotto processo, essendovi un. parroco che venne processato due volle, Sovra queste diciassette accuse, l’esito dei rela- tivi giudizi fu per undici sentenza di non farsi luogo a pro- cedimento ; per due sentenza di condanna a confino ; per uno essere luogo all’arresto, ma coll’accusato contumace; per uno sentenza di condanna al carcere, ma coll’accusato con- tumace ; per uno sentenza di condanna dichiarante bastare il carcere sofferto ; finalmente una istanza prescritta.

Nel distretto del magistrato d’Appello di Savoia s’istituirono quindici processi contro altrettanti individui. Di questi quin- dici processi tre erano ancora pendenti; l’esito degli altri fu per nove sentenza di non essere luogo a procedimento; per uno sentenza di condanna al carcere; per uno sentenza di condanna ad ammenda ed al carcere sussidiario; per uno in- fine, che era stato condannato al carcere da un tribunale di prima cognizione, usci sentenza d’assolutoria del magistrato d’Appello.

Nel distretto del magistrato d’Appelio di Genova s’istitui- rono cinque processi contro altrettanti individui: due erano ancora pendenti, tre riuscirono a sentenza di non essere luogo a procedimento.

Nel distretto del magistrato d’Appello di Casale s*institui- rono dodici processi contro altrettanti individui, sette dei quali riuscirono a senfenza di non farsi luogo a procedimento, due ad assolutoria, di cui una pronunciata in seguito a sentenza contumaciale contro cui l’inquisito si rese opponente, uno a sentenza di condanna dichiarante bastare il carcere sofferto, con ammonizione, uno a sentenza di condanna a confino, ed uno si trovava ancora pendente.

Nel distretto del magistrato d’Appello di Nizza non vi ebbero processi del genere sovranarrato.

Non si deve trascurare d’aggiungere che i reati di carattere politico, che diedero occasione ai processi suindicati, sono della natura di quelli contemplati nel progetto di legge di che si tratta, ed alcuni specificamente per reati previsti all’arti- colo 200 del Codice penale, e che dai documenti comunicati non vi ha traccia che l’inquisito siasi rimandato immune da pena per supposta mancanza di legge.

Riassumiamo adunque: allo stato delle notizie che abbiamo intorno ai reati a cui si riferisce l’articolo 2 del progetto non manca presso di noi il precetto, nè l’osservanza della legge; non manca l’attivitá del pubblico Ministero nel promuoverne l’esecuzione; non manca l’imparziale autoritá della magistra- tura nel sentenziare secondo i meriti della causa, solo meno ragguardevole è comparativamente il numero dei colpevoli, poichè su quarantadue processi portati a termine non si eb- bero che nove condanne; nè questo è un risultato che aggravi la condizione delle cose.

Al cospetto di tali fatti Ja prima idea dell’ufficio centrale sarebbe stata di ricusare l’adozione dell’articolo progettato riputandolo come affatto superfluo. Ed anzi vi s’aggiungeva il ravvisare che faceva l’intiero ufficio centrale come intempe- sfiva ed inopportuna la proposta, la quale, mentre non pa- reva rigorosamente necessaria al Governo per tutelare le pa- trie instituzioni, faceva però rampoliare sospetti ed antipatie, incertezze e rancori, e ciò nel momento in cui piú si abbiso-

(1) Quest’elenco si compone di ragguagli forniti al Governo tra i primi giorni di marzo ed i primi giorni di aprile dell’anno corrente.