Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/486

Da Wikisource.

Lo Statuto dichiarò che gli aitri culti esistenti, fuori della religione dello Stato, sono tollerati di conformitá alle leggi; ed il Codice civile, a cui lo Statato di necessitá allude, ac- cenna in modo espresso agli usi ed ai regolamenti che essi culti risguardano.

Ma gli usi sono tali che l’esercizio dei cultitollerati nei lo- cali, che, annuente il Governo, vi sono destinati, è vera- mente pubblico. Perciò ogni maggiore dichiarazione in pro- posito, posciachè lo scopo della legge è unicamente quello di moderare le pene determinate dagli articoli 164 e {65 del Codice penale, e di regolarne l’applicazione, non giá di pre- scrivere nuovi modi all’esercizio dei culti tollerati, potè, me- ritamente e sotto a questo rapporto, essere considerata inu- tile, e quindi le parole aggiunte all’alinea non valgono che ad esprimere lo stato presentaneo delle cose,

Frattanto giova notare che la proposta del Ministero pro- dusse una solenne manifestazione in favore della libertá di coscienza, che è propria di ogni uomo, e delia vera e libe- rale tolleranza dovuta ai culti che dissentono dalla religione dominante; la quale tolleranza trovasi garantita dallo Sta- tuto, ed è regolata dalle leggi secondarie e dagli usi natural- mente infermati dello spirito che vi trasfondono le nostre li- berali instituzioni.

. Nei lavori che dovranno preparare la revisione del Codice penale, il Governo non iralascierá poi di attendere alle mag- giori riforme che sono richieste dalla ragion de’ tempi.

La seconda modificazione consiste nell’ ommessione del- l’articolo 5 del progetto ministeriale, il quale recava, che non varrebbe di scusa al colpevole dei reati contemplati nella legge l’ordine avuto dal superiore, o sia che questi fosse nello Stato, o che fosse all’estero.

Questa ommessione fu suggerita dalla sola considerazione che tornasse piú conveniente il lasciare piena libertá al giu- dice nell’apprezzamento delie circostanze del reato, senza che fosse al legislatore mestieri di discendere all’ analisi delle cagioni che avessero potuto servire di spinta e di resi- stenza. Andrebbero però grandemente errati coloro i quali presumessero che simile ommessione potesse indurre una le- gittima scusa a pro dei ministri dei culti colpevoli di avere censurate, nell’esercizio delie loro funzioni, le leggi e le isti- tuzioni dello Stato,

L’articolo 5 dei progetto ministeriale includeva una e- spressa avvertenza, non ad altro fine intesa che a collocare i ministri del culto nella piú favorevole condizione di potere, adducendo all’aopo l’autoritá sovrana della legge, efficace- mente resistere alla spinta di un illegale comando.

Ma se la legge tace e non fa argomento di scusa }’ordine del superiore, ancorachè non proibisca espressamente al giu-

dice di fare, nell’applicazione e misura della pena, giusta:

stima delle circostanze che possano influire sulla moralitá del fatto, avuto anche rispetto all’ordine del superiore, ri- mangono tuttavia salvi ed illesi i principii del diritto penale, per cui chiunque commetta un’azione proscritta dalle leggi, sebbene ei ceda agli ordini ed alle suggestioni di terze per- sone, non può andare esente da colpa e dalla meritata puni- zione, dovendo operare all’ucpo con tutta la loro forza le regole sulla complicitá e sull’imputabilitá e colpabilitá co- mune dei mandanti e dei mandatari.

Forsechè il primitivo articolo 8 del progetto sarebbe util- mente rimasto nel corpo della legge, se invece di adottare l’articolo 2 dello stesso progetto che è la piú importante delle sue disposizioni, avesse avuto il sopravvento l’opinione che in luogo di una disposizions tutta speciale ai ministri del culto disegnava di formolarne una piú generale e compren-

siva delle censare che fare si potessero contro alle leggi ed alle istituzioni dello Stato dai pubblici funzionari d’ogni ma- niera ; perchè gli ecclesiastici, assimilati in tal guisa agli im- piegati del Governo, avrebbero forse potuto invocare, tal- velta con effetto, e per analogia, la scusa dell’obbedienza passiva, a cui gecenna l’articolo 312 del Codice penale, Ma cosiffatta ragione di scusa determinata e ristretta, e per sua natura veramente eccezionale, non si potrebbe mai estendere ai ministri dei culti, i quali appartengono per molti riguardi ad un ceto diverso di persone da non confondersi coi detti funzionari.

Posto adunque che nè l’una nè l’altra delle modificazioni deliberate dal Senato possono pregiudicare alla legge, e me- nomarne la efficacia, il Ministero spera che voi, o signori, vorrete consentire alla definitiva approvazione della mede- sima nei termini in cui trovasi ora formolata, acciocchè re- stino senza piú emendate quelle disposizioni del Codice pe- nale che sono l’argomento di questa parziale riforma, ed il Governo non rimanga privo di quei mezzi legittimi che re- puta necessari alla difesa delle leggi e delle instituzioni del paese.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. i. I reati contemplati negli articoli 164, 165 del Co- dice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all’articolo 1 della legge 26 marzo 1843, saranno puniti cogli arresti e con multa estensibile a lire 500.

Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli» alii spettanti all’esercizio de’cuîti tollerati nei locali ad essi culti destinati.

Art. 2. 1 ministri de’ culti che nell’esereizio del loro mini» stero pronuncino in pubblica adunanza un discorso conte- nente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, sa- rapno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sará del carcere da sei mesi a tre anni, se la cen- sura siasi fatta per mezzo di scritti, d’istruzioni, o d’altri do- cumenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sará aggiunta una multa che potrá estendersi a lire 2000. .

Art. 5. Se il discorso o lo scritto mentovati nell’articolo precedente contengono provocazione alia disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autoritá, la pena sará del carcere non minore di tre anni, e di una multa nen minore di lire 2000.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione 0 rivolta, l’autore della provocazione sará considerato e punito come complice.

Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessitá dell’assenso del Governo per la pubblica- zione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sará punita, secondo i casi, cobcarcere estensibile a sei mesi 0 con multa estensibile a lire 500.

Art. 3. I reati contemplati nell’articolo 616 del Codice pe- nale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a lire 1000.

Art, 6. | reati contemplati nell’articolo 617 del detto Co dice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all’arti- colo 4 della legge 26 marzo 4848, saranno puniti col car- cere da sei mesi ad un anno e con multa da lire 200 a 2000.