Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/495

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gono ai primi i letti e le sponde dei fiumi, i lidi del mare, le ghiaie, le roccie nude e simili; ai secondi si ascrivono prin- cipalmente le strade regie, provinciali e comunali, le piazze pubbliche e simili, secondo accenna Varticolo 28, e verrá ul- teriormenie specificato nell’apposito regolamento.

Disposizioni comuni ai fabbricati ed ai terreni.

Si è chiesto se nelle stime si debba tenere conto degli ob- blighi personali o reali dei possessori verso i terzi, e far de- duzioni per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

Colla formazione del catasto si mira sostanzialmente a sta- bilire il reddito metto dei beni, quale risulta di fatto al mo- mento delle operazioni censuarie.

Se i beni sono gravati di decime, canoni, livelli, debiti ipotecari o censuari, ciò non può nè deve influire per nulla sul loro reddito, e torna cosa del tutto estranea al medesimo : nè può dar luogo a veruna detrazione nelle stime.

Se poi abbia da accordarsi qualche ritenzione a favore dei livellari ed altri proprietari dei fondi gravati da detti pesi, sará oggetto da contemplarsi nella legge sull’ordinamento dell’imposta.

Se per i filti d’acqua si dovesse far detrazioni nelle stime censuarie a favore dei possessori di terreni irrigati con acque altrui e per contro far oggetto di stima particolare le acque, ed intestarle nei catasti ai rispettivi possessori, fu argomento di maturo esame.

Si conchiuse però che i terreni debbano estimarsi quali si trovano all’epoca delle operazioni censuarie, senza esser ob- bligati a fare ricerche sulla provenienza e la proprietá delle acque che servono ad irrigarli.

1 motivi principali di tale conclusione sono i seguenti :

1° Perchè sarebbe pressochè impossibile accertare la pro- venienza e la proprietá delle acque, e tenere dietro a tutte le variazioni che subiscono nei lunghi corsi e nelle varie desti- nazioni delle medesime ;

2° Perchè in ogni modo ne verrebbero sommamente com- plicati i registri censuari, e bisognerebbe anzi formare un ca- tasto particolare per registrarvi tali acque e gli svariatissimi diritti dei proprietari ed utenti;

3° Perchè le stime riuscirebbero quasi impossibili nella pratica esecuzione e meramente fittizie in quanto che dovreb- bero eseguirsi, non giá sui prodotti reali ed effettivi di ter- reni irrigati, ma su prodotti ipotetici, quali potrebbero ri- cavarsi da terreni privi dell’irrigazione. Gli opifizi poi si dovrebbero stimare come semplici fabbricati; e tutta l’eco- nomia della stima verrebbe sconvolta.

IN.

Dei procedimenti e dei reclami relativi alla stima censuaria.

L’operazione del catasto richiede per indole propria un centro d’azione particolare e l’impiego di un personale af- fatto speciale composto per la massima parte di persone tec- niche.

Per conseguire uniformitá di metodi ed inspirare nel pub- blico la necessaria confidenza nell’opera del catasto, è ne- cessario che gli ordini di esecuzione si diramino da un centro unico.

Nell’articolo 30 del progetto di legge sí sarebbero indicati i vari centri di direzione, di sorveglianza e d’azione che si credono necessari per conseguire il voluto scopo.

L’esecuzione delle operazioni censuarie richiede cognizioni

tecniche non comuni, Egli è coll’istituzione di apposite scuole censuarie che il Governo procurerá di formare un personale capace a disimpegnare sí delicate incumbenze.

Le operazioni di misura e di stima sono dietro le norme sovra indicate eseguite dagli agenti censuari,

Presa la stima nel suo complesso, la troviatao divisa in due parti principali, cioè stima generica, e questa ha per risul- tato la formazione delle tariffe ; stima parziale, ed essa si ot- tiene mediante il classamento e applicazione delle tariffe a ciascun appezzamento.

Le dette due specie di stime differiscono però grandemente fra di loro, quanto alla rispettiva loro importanza.

La stima generica, ossia la formazione delle tariffe, ha due scopi ben distinti :

L’uno è quello di servire di solida base nella stima interna del territorio e di tenere perequate fra di loro le stime degli appezzamenti che si trovano nei medesimi;

L’altro tende a somministrare gli elementi necessari per la perequazione dei comuni fra di loro, e quindi anche delle provincie.

La stima parziale, ossia il classamento e l’applicazione delle tariffe a ciascun appezzamento, non può piú presentarsi sotto un aspetto di tanto rilievo, in quanto che essa non è in so- stanza che l’applicazione pratica della precedente stima ge- nerica e non può riflettere che all’individuale interesse di qualche possessore.

A ciascuna delle dette operazioni di stima devesi adunque applicare un, metodo particolare, sia d’esecuzione, sia di pro- cedimento, sia d’introduzione di reclami e rispettiva loro ri- soluzione.

Stima in genere — Formazione delle tariffe.

Questa operazione dopo che sará preparata dagli agenti censuari, deve essere riveduta ed esaminata da diversi corpi o Commissioni appositamente instituite.

Il primo a portare giudicio con vera cognizione di causa sul reddito censuarie di ciascuna qualitá e classe dei beni si- tuati nel proprio territorio è senza dubbio il Consiglio comu- nale, al quale per conseguenza devono essere sottoposte le dette tariffe,

Però la pratica insegna che, non ostante le piú grandi dili- genze, ciò nondimeno le tariffe dei singoli comuni risultano ordinariamente sperequate fra di loro, motivo per cui si de- vono far rivedere da altri corpi censuari.

Per non allontanarsi troppo dai centri d’azione stabiliti in ciascun comune, portandosi direttamente ad una Commis- sione residente in ciascuna provincia e promuovere con piú efficacia e con maggiore cognizione di causa la perequazione delle tariffe dei singoli comuni, si è adottato in altri paesi e con felice riuscita il sistema di far rivedere ed esaminare le tariffe da Commissioni appositamente instituite in distretti composti di diversi comuni contigui fra di loro.

Dopo tali esami e revisioni le tariffe vengono sottoposte all’esame di Commissioni provinciali, il cui mandato consiste sostanzialmente nel perequare le tariffe dei comuni e dei di- stretti fra di loro.

Le stime generiche dopo aver subito le indicate revisioni possono ricevere la loro sanzione.

Questa non potrebbe essere altrimenti affidata che alla di- rezione centrale del censo, presso la quale si trovano radu- nati tutti gli elementi ed il personale necessario a portare un fondato giudicio sopra una sí importante materia.

Tale sanzione però non potrebbe considerarsi come defini- tiva, ma bisogna lasciare libero ai comuni d’introdurre gli