Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/500

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di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio.

Art. 25. Le ferre salifere, le saline e gli stagni di acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze, ed i canali maestri colle loro sponde, siano questi destinati alla naviga- zione, alla írrigazione o a dar moto agli opifizi, saranno per la superficie da loro occupata equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge. i

Art. 26. Le strade private, gravate di servitú verso il pub- blico e quelle destinate alla navigaziene lungo i fiumi, sa- ranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono.

Quelle poi che costituiscono una proprietá distinta dai terreni che attraversano, saranno ragguagliate all’ultima classe dei rispettivi territori.

Art. 27. L’estimo, dei laghi e degli stagni da pesca espri- merá la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi per legge.

Art. 28, Saranno esclusi dalla stima:

1° 1 fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili.

2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti e Je piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilitá.

VI. Disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati.

Art. 29. Tanto i terreni, quanto i fabbricati si valuteranno secondo le basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi me- ramente personali o reali.

Nessuna detrazione avrá luogo per decime, canoni, livelli, fitti d’acque, debiti e pesi ipotecari o censuari.

VII. Procedimenti e reclami.

Art. 50. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad un’apposita direzione generale, ed eseguite col mezzo di geometri, periti-stimatori ed ispettori nominati dal Governo, ed in concorso dei periti e delegati dei comuni.

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle opera- zioni che risguardano il loro speciale interesse,

Art. 34, Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe di estimo, sará sotto- posto all’esame dei Consigli comunali, e poscia di Commis- sioni distrettuali e provinciali da costituirsi con un regola- mento per le loro osservazioni.

Art. 32. La direzione fisserá in via provvisoria le tariffe di estimo e le comunicherá ai comuni pei loro reclami,

Art. 35. I reclami dei comuni saranno risolti dalla dire- zione in via economica, previ gl’incombenti da determinarsi con regolamento. ;

Art. 34. Contro le decisioni della direzione del censo sará aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore come sará determinato per legge.

Art. 35. Il risultato della misura e dell’applicazione della tariffa d’estimo a ciascun appezzamento sará recato a notizia dei possessori pei loro reclami.

Art. 36,1 reclami dei possessori saranno risolti in via defi- nitiva dalla direzione del censo; previo il parere di tre periti da nominarsi dal presidente della Commissione provinciale, di eui all’articolo 51 e secondo le norme da stabilirsi con regelamento.

VII,

Attuazione.

Art.37. Una legge speciale regolerá l’epoca, il modo e gli effetti dell’attuazione del nuovo censo.

IX.

Conservazione.

Art. 58. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e sulle mappe, in via descrittiva e figurativa, le matazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art. 39. Le mutazioni dei possessori saranno operate al- l’appoggio dei regolari documenti. Intorno ai cambiamenti, che avverranno ne’beni ed alle relative mutazioni di estimo, sará provveduto con legge speciale.

X, Spese.

Art. 40. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall’erario dello Stato in quanio concerne l’azione del Governo.

Saranno a carico dei comuni le spese che risguardano piú specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle degli alloggi degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna.

Riscontri ai quesiti fatti dalla Commissione del cata- sto circa la distribuzione del lavoro catastale, l’or- ganizzazione del personale e la spesa occorrente pel medesimo.

Aella Commissione della Camera dei deputati incaricata dell’esame del progetto di legge sulla formazione del ca- tasto stabile, radunatusi il AL marzo, furono fatti al com- missario regio i seguenti quesili.

Si desiderano le seguenti informazioni intorno allo esegti- mento del catasto :

4° Come sará diviso e distribuito il lavoro?

In quale categorie si ripartiranno gli agenti di direzione e di esecuzione?

2° In qual medo sará ordinato il controllo tanto delle ope- razioni parziali che delle generali?

5° Nella ipotesi che l’operazione del catasto debba durzre 4153 anni, quale sarebbe il numero approssimativo degli agenti di varie categorie e la loro distribuzione ?

4° I rilevamenti parcellari saranno eseguiti a coltimo, op- pure saranno operati dai geometri stipendiati dal Governo con o senza provvisione proporzionale al lavoro effettuato?

5° Quali sono le basi dietro le quali l’ufficio del catasto intende di valutare la spesa probabile del catasto, e quali elementi si hanno attualmente per giudicare almeno appros- simativamente di tale spesa?

Il sottoscritto commissario regio ricevuti gli ordini da!