Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/52

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mercio, è, ove non esista nè Borsa nè Camera di commercio, al municipio non meno d’una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio;

Siffatte dichiarazioni comprenderanno le sole negoziazioni il cui valore ammonta almeno a lire 5000 se trattasi di fondi o sete, ovvero almeno a lire 1000 se trattasi di altre merci;

Tuttavia è fatta facoltá ai municipi di prescrivere ai sensali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsi le ne- goziazioni d’un valore inferiore a lire 1000, ma superiore alle lire 400;

5° I mediatori dovranno essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalitá del bollo, destinato ad an- notarvi, anche a semplice matita, al momento delia loro con- clusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguile, indi- candone sominariamente l’oggetto e Ie condizioni essenziali, con rimetterne senza indugio la relativa nota per essi firmata alle parti interessate;

Queste stesse operazioni saranno quindi entro la giornata, in modo piú particolarizzato, registrate nel libro prescritto all’articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in confor- mitá di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro;

Questa copia, dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, fará piena fede in giudizio;

4° I mediateri sono obbligati a manifestare il nome d’una delle parti fra le quali interpongono l’opera loro all’altra che desideri conoscerlo, tranne i casi in cui vi sia istantanea con- segna della cosa e del prezzo.

Art. 27. H sindacato è composto di nn sindaco, di un vice- sindaco e di quattro aggiunti.

I membri del sindacato sono eletti, a maggioranza assoluta”

di voti, dagli agenti di cambio per l’una delle due Camere, e dai sensali per l’altra, riuniti a fal uopo in assemblea ge- nerale sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, e, in difetto, del municipio.

I membri eletti del sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, e, in di- fetto, del municipio, faranno, a maggioranza assoluta di voti, la scelta del sindaco e del vice-sindaco.

Il sindaco e vice-sindaco rimarranno in ufficio per un biennio.

Degli altri membri del sindacato ne usciranno due per anno.

Tutti saranno rieleggibili.

Art. 35. I mediatori attualmente provvisti di regolare no mina, salvo il caso di volontaria dimessione, saranno inscritti d’ufficio nel ruoto.

Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 54, 1 sensali non provvisti di regolare nomina, eser- centi da cinque anni almene nel distretto della Camera di commercio di Genova, in grazia della eccezionale tolleranza ivi invalsa, uno dei rami di mediazione specificati nell’arti- colo 79 dei Codice di commercio, e che avessero durante un tale esercizio fatto prova di sufficiente perizia e di moralitá, potranno, per deliberazione delia Camera suddetta, venire inscritti a ruolo; per l’istesso genere di mediazione, senza che abbiano a subíre l’esame, di cni nel paragrafo f dell’arti- colo 8 della presente legge, e ciò sempre quando riempiano d’altronde le condizioni descritte nei paragrafi precedenti dell’istesso articolo.

Art, 35. I sensali, contemplati nelParlicolo precedente, a-

vranno inoltre il termine d’un anno, dalla data della loro iscrizione a ruolo, per la prestazione della cauzione determi - nata pel genere di mediazione cui sono dedicati, in confor- mitá del paragrafo g dell’articolo 8 della presente legge.

Art. 56. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori di- missionari, in conformitá del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 5 giugno 41856, o di altra Camera di commercio, saranno a carico del Governo dal giorno dell’attivazione di questa legge.

Art. 37. È abrogata ogni disposizione di legge o di regola- mento contraria alla presette.

Relazione fatta alla Camera il 17 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Brignone, Ge- nina, Michelini G, B., Tegas, Carquet, Cantara, e De- foresta, relatore.

Signori! — Il progetto di legge che ci è presentato dal si- gnor ministro delle finanze e del commercio circa gli agenti di cambio e i sensali è il corollario dei principii di libertá commerciale che il Governo ed il Parlamento hanno inaugu- rati con generale applauso del paese ; egli è il piú liberale che sia sorio su questa materia, se si eccettuano l’Inghilterra, l’Olanda e gli Stati Uniti d’America, dove non v’ha legge che restringa esercizio della professione di mediatore.

Appena pertanto ci occorre dirvi che questo progetto è stato accolto con favore da tutti gli uffizi della Camera e dalla vostra Commissione.

Se non che ha questa creduto che possa farsi ancora un passo nella via stessa nella quale è entrato il progetto mini- steriale, onde la legge riesca piú conforme ai premessi prin- cipii, e possa sperarsene la perfetta ed intiera osservanza.

Ed è lieta la Commissione di potervi dichiarare fin da bel principio che, sebbené in sulle prime il signor ministro, forse per non ispregevoli riguardi, fosse poco disposto ad ammettere modificazioni al suo progetto, egli finí per dare il suo assenso al principale emendamento da essa proposto, non che alla maggior parte degli altri che verremo tratto tratto esponendovi.

Secondo il complessivo concetto del progetto ministeriale, il Governo rinuncia al diritto di nomina dei mediatori, salvo per quelli specialmente accreditati presso l’amministrazione del debito pubblico per leseguimento delie operazioni che loro sono specialmente affidate; esercizio della mediazione

diviene una professione libera come l’avvocatura, la medi-

cina, l’architettura e simili. Tale esercizio è però sottoposto a quelle speciali cautele e discipline credute necessarie a tu- tela dell’interesse pubblico e privato.

Ora la Commissione rifletteva che, se si riconosce conforme alla libertá commerciale ed ai principii liberali di rendere la professione di mediatore accessibile a chiunque sia fornito dei requisiti determinati dalla legge, e si sottoponga ad adempiere agli obblighi ed alle precauzioni da essa stabiliti, si cadrebbe in una vera contraddizione con questi stessi principii, vincolando, senza ben positiva necessitá, la confi- denza dei commercianti nella scelta delle persone che essi vogliono mediaitrici nelle loro contrattazioni, ed obbligan- deli di valersi unicamente dell’opera di quelle nelle quali la legge per condizioni di legalitá, reputa che concorrono la ca- pacitá, la moralitá e la risponsabilitá desiderabili; che po- tendo i commercianti scegliere i loro mandatari, agenti e commissionari in qualunque ceto della societá ed ovunque