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MERE

progetto di legge presentato alla Camera, i punti trigonome- trici di primo e second’ordine sono affatto estranei al rileva- mento ed all’accertamento catastale ;

2° Perchè, per risolvere tale dubbio, è necessario rivol-

- gersi all’ufficio del real corpo di stato maggiore, e concer- tare con questo il modo di stabilire definitivamente l’esat- tezza di tali risultamenti ; avvertendo che, quando il sistema proposto nel seno della Commissione venisse adottato, il Ministero non potrebbe intraprendere la grandiosa opera- zione del catasto senza prima far procedere ad analoghe ve- rificazioni.

Riguardo al secondo quesito, che concerne il modo di ese- guire Ie reti trigonometriche, il Ministero non può che ripe- tere ciò che ha dichiarato nel seno della Commissione stessa, cioè che esso intende di attenersi, in genere, al metodo giá stabilito dalla Commissione del 1845, il quale consiste :

4° Nella scelta, nella misura e nell’orientamento d’una base trigonometrica in ciascun comune;

2° Nello stabilimento dei punti trigonometrici in ciascun co- mune, in modo che vi siano almeno tre punti in ciascuna sezione, salvo ad aumentarli o diminuirli secondo i casi;

3° Nella misura di alcune basi lungo il confine territoriale, onde servano di controllo alle reti interne di ciascun comune e di collegamento coi comuni confrontanti;

4° In quei comuni ove si trovassero punti trigonometrici giá stabiliti dal regio corpo di stato maggiore, la rete trigono- metrica del comune e la orientazione verrebbero, come fu spiegato nel seno della Commissione, courdinate a tali punti ed ai lati dei triangoli dipendenti.

Gl’istrumenti necessari per le operazioni trigonometriche sono di due specie:

4° Canne metriche per la misura delle basi;

2° Teodoliti per la misura degli angoli.

Le canne che si usano per la misura delle basi sono di quattro metri esattamente rettificate dall’ufficio di verifica- zione dei pesi e misure, di legname forte ed antichissimo, imbevute nell’olio bollente e poscia verniciate; le quali canne metriche, per poterle guidare sugli allineamenti delle basi e collocarie in posizione sempre orizzontale, vengono poste sovra appositi cavalletti muniti di viti di richiamo per rego- lare i movimenti nel senso verticale, canne e cavalletti di cui la Commissione può esaminare quando voglia i modelli esi- stenti presso questo Ministero.

Per la misura degli angoli è adottato in massima che si debbano avere teodoliti che somministrino la misura di un mezzo minuto sessagesimale almeno.

Riguardo al terzo quesito, che riflette piú specialmente le tolleranze, questo Ministero crede che, circa ia misura di- retta delle basi trigonometriche, la tolleranza non debba ec- cedere i 25 centimetri sopra mille metri.

Nella misura degli angoli la tolleranza non dovrá eccedere i tre minuti sopra la totalitá degli angoli che costituiscono il completo giro dell’orizzonte.

Quanto alla tolleranza sulla lunghezza dei lati dedotta col calcolo, essa, ritenuto quanto sopra, non dovrá eccedere Puno su mille, tolleranza questa che venne pure adottata nelle ultime operazioni fatte pel catasto del cantone di Gi- nevra.

Questa stessa tolleranza, relativa alle lunghezze determi- nate col calcolo, deve ritenersi come estremo limite nella determinazione della distanza fra due punti stabiliti dalla triangolazione e presi ad arbitrio in un medesimo comune od in comuni limitron.

Circa la tolleranza nell’orientazione si crede che, pren-

dendo per base la stella polare al momento in cui passa sul vero meridiano, la tolleranza non debba eccedere i cinque minuti.

Intanto il Ministero deve far presente alla Commissione della Camera che esso ha ben volentieri aderito al proposto esperimento nella speranza però che non sia per recare in- caglio alla successiva discussione del progetto di legge, per cui gliene fa le piú vive sollecitazioni.

Firmato: Il ministro CAVOUR,

Torino, 8 marzo 1854.

Altri quesiti ed osservazioni della Sotto-Commissione al Ministero.

Al presidente del Consiglio de’ ministri, ministro delle finanze.

I sottoscritti deputati componenti la Sotto-Commissione del catasto ringraziano il signor presidente del Consiglio dei ministri dei ragguagii che egli trasmetteva in risposta ai que- siti che essi ebbero l’onore di indirizzargli con nota del 4° marzo corrente intorno al sistema di operazioni del catasto progettate dal signor cavaliere Rabbini.

Ma il signor ministro dichiarava che egli non era in grado di emettere verun parere affermativo o negativo intorno alla esattezza delle triangotazioni di 1° e 2° ordine eseguite dal regio corpo di stato maggiore specialmente perchè, secondo il suo modo di vedere e secondo il progetto di legge presen- tato alla Camera, i punti trigonometrici di 1° e 2° ordine sono affaito estranei al rilevamento ed all’accertamento del ca- tasto.

A questo proposito i sottoscritti sono in debito di osser- vare che le operazioni dello stato maggiore non sono del tutto estranee a quelle di rilevamento del catasto. Anzi la que- stione attuale verte su ciò: di sapere cioè se convenga par- tire dai puati trigonometrici di 1° e 2° ordine per stabilirne altri di 3° ordine che debbano servire di base alle triangola- zioni o reti trigonometriche da eseguirsi per ogni comune anzichè servirsi per dette triangolazioni di basi direttamente misurate od orientate, secondo il sistema proposto dal signor cavaliere Rabbini. Nè le operazioni dello stato maggiore sem- brano estranee a quelle che l’ufficio del catasto si propone di eseguire, poichè all’articolo 4 della nota del signor ministro si legge:

«4° In quei comuni ove si trovassero punti trigonometrici giá stabiliti dal regio corpo dello stato maggiore, le reti tri- gonometriche del comune e l’orientazione verrebbero, come fu spiegato nel seno della Commissione, coordinate a tali punti ed ai lati dei triangoli dipendenti.»

Ora come potrebbe 1’ ufficio del catast> proporre di ser> virsi di questi punti se prima non si fosse accertato della loro esattezza ?

Inoltre, siccome la descrizione geometrica del terreno fa parte essenziale dei lavori di un catasto, non sembra conve- niente che la direzione tecnica cui è affidata tale operazione vi s’ innoltri senza che anzitutto si renda ragione dei lavori affini che lo hanno preceduto, come sono quelli appunto dello stato maggiore, che formano per cosí dire }’ossatura della rappresentazione geometrica del territorio dello Stato.

La Sotto-Commissione non crede che si possa porre mano a sperimenti comparativi di due sistemi proposti, se prima il Governo non abbia accertato che le operazioni di 1° e 2°