Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/539

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recarle a giorno delle mutazioni o suddivisione degli appez- zamenti, _

Si soppresse per ultimo la prima parte dell’articolo 39 del Governo, 40 della Commissione, perchè la relativa materia non rientra nel novero di quelle a cui la presente legge prov- veder debbe.

Non intendiamo colle cose sin qui dette di avere data com- piuta ragione delle discussioni che ebbero luogo nel seno della Commissione sovra Je parziali disposizioni di essa, chè la nostra memoria non lo comportava. Ci siamo limitati a presentare, il meglio che da noi si è potuto, l’indicazione sommaria delle discussioni di maggiore momento o dei mo- tivi delle modificazioni recate al progetto del Governo, che la precedente Commissione giá aveva accolto.

Arroge che per imperiose circostanze il relatore avendo do- vuto chiedere un congedo non sí tosto ebbero termine le sedute della Commissione, non ha potuto comunicare cogli onoresoli suoi colleghi il sue lavoro prima della prorogazione della Sessione, sicchè difetta dei lumi che la Joro memoria gli avrebbe somministrato ; al che speriamo suppliranno al momento della discussione pubblica.

Prima di chiudere questa relazione ci occorre di avver- tire che la Commissione, onde avere dna norma quanto meno approssimativa del tempo e del dispendio richiesti per compiere l’operazione del catasto, nonchè un’idea del- ordine e della distribuzione del lavoro e della efficacia dei contrelli dell’operazione, ha posto al commissario regio una serie di quesiti ai quali ha convenientemente risposto in una memoria che, sotto il numero 10-4A, sará distribuita alla Camera.

Conchiudendo pertanto, proponiamo l’adozione del pro- getto di legge sul catasto stabile colle emendazioni dianzi av- vertite e consentite dal Governo.

PROGETTO DI LEGGE.

I. Disposizioni generali.

Art. 1. È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma.

Art. 2. Essa avrá per oggetto:

1° L’accertamento dei beni enunciati negli articoli 399, 400 e 403 del Codice civite (salvo le modificazioni di cui al- l’articolo 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualitá e destinazioni ;

2° La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all’applicazione dell’im- posta prediale.

II.

Accertamento dei beni stabili.

Art. 3. Identico al progetto del Ministero.

Art. 4, La misura sará eseguita a norma dei principii della scienza applicati secondo i piú opportuni metodi dell’arte.

Circa il modo di collegare ie reti trigonometriche coi triangoli superiori il Governo provvederá, visto il risultato d’un esperimento comparativo fra la misura e l’orientazione dirette delle basi comunali, e la loro deduzione trigonome- trica dai triangoli di un ordine superiore.

Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conser- vate in appositi registri catastali.

I punti trigonometrici comunali saranno conservati sul ferreno.

Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per determi- nare la livellazione trigonometrica delle reti comunali.

Dall’articolo 5 al 27, identici al progetto del ministero.

Art. 28. Saranno esclusi dalla stima :

4° I fiumi, i torrenti i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili;

2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non sog- getti a pedaggio e le piazze che servono loro di continua- zione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilitá,

VI

Disposizioni comuni alle stime dei lerreni e dei fabbricati.

Ari, 29. Identico al progetto del Ministero.

VII

-Procedimenti e reclami.

Art. 30. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad un’apposita direzione generale e, nel limite delle somme assegnate nei bilanci anuuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal Governo ed in concorso dei periti o delegati dei comuni.

Hl Governo potrá fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e veri- ficazione, ad esclusione del rilevamento parcellare.

I possessori saranno chiamati ad intervenire alle opera zioni che riguardano il loro speciale interesse. Ro

Art. 54. Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernente la formazione delle tariffe di estimo sará sotto- posto all’esame dei Consigli comunali e poscia di Commis- sioni distrettuali e provinciali, da costituirsi con una legge per le loro osservazioni.

Art. 32, 33, 34 e 55, identici al progetto del Ministero,

Art. 36. I reclami dei possessori saranno risolti in via de- finitiva dalla direzione del censo previo il parere di un pe- rito da nominarsi d’accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito per procedere alla perizia, sulla quale la direzione del censo deciderá definitivamente.

VII

Alinazione.

Art. 37. Una legge speciale regolerá l’epoca, il modo e gli effetti dell’attuazione del nuovo censo, nonchè la perequa- zione generale del medesimo fra le varie provincie,

Art. 58. Nel primo mese di ogni Sessione il Governo sot- tometterá all’esame del Parlamento un rendiconto del pro- gresso delle operazioni catástali.

IX.

Conservazione.

Art. 39. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuari e su mappe suppletive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili.

Art, 40. Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni