Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/543

Da Wikisource.

DEL 1553-54

rendita netta, Ja quale devesi stabilire colla stima censuaria, prescrizione questa che forma l’oggetto dell’articolo 12.

1 benifondi si presentano sotto il rispetto calastale divisi in due categorie, cioè fabbricati e terreni; questa distinzione ha per fondamento la diversa natura di tali beni, e i diversi metodi, onde si può desumere la rendita netta di essi.

Ed invero è noto che la rendita netta dei fabbricati non può altrimenti determinarsi salvo che sulla base dei fitti, mentre quella dei beni rurali meglio si desume dai prodotti valatati in danaro, fatte le necessarie deduzioni.

Ond’è che si dovette distinguere la stima dei fabbricati da quella dei terreni,

Gogli ariicoli 43 el 20 incluso si è provveduto a ciò che concerne la stima dei fabbricati,

Cogli articoli 13 e 17 si è data la definizione censuaria dei fabbricati.

Collarticolo 4% si è determinato ciò che sia Pestimo di quelli.

Coi rimanenti articoli si sono stabilite le norine e i proce- dimenti per eseguire la stima delle diverse specie di fabbri- cati, indicando quelii che devono essere esclusi dalla stima,

Riguardo agli articoli suenunciati non s’introdussero mo- dificazioni di sorta al progetto ministeriale, salvo quella del- l’articolo 16 tendeniea viemmeglio spiegare la significazione della prima redazione.

Cogli articoli 21 al 28 compreso si è provveduto a ciò che occorre per la stima censuaria dei terreni, la quale è basata in generale sui prodotti effettivi che il possessnre può ottenere col mezzo dell’ordinaria e consueta coltivazione, fatte le 0c- correnti detzioni per conseguirla, e valutando poi tali pro- dotti e deduzioni in danaro sulla base dei prezzi medi e piú costanti dei medesimi.

La stima censuaria, non potendosi conseguire coi metodi ordinari di perizia, si rese necessaria l’intreduzione di an procedimento affatto particolare, qual è quello delia forma- zione di tariffe generiche, ed applicando poi tali tariffe a ciascun appezzamento, in riguardo alla sna qualitá di coltara e produttivitá effettiva, al quale oggetto si è provvedulo coll’arlieclo 22,

Mutti i terreni però non sono soggetti a coltura e non danno un prodotto agrario immediato, e d’altronde sonvene di quelli che debbono essere estimati, in qaanto che danno al possessore di essi un reddito reale: tali sono îe strade pri- vate, le cave, le torbiere, ie miniere, le strade ferrate, i ca- nali e simili altri terreni, i quali ner un principio sancito in quasi tutte le leggi catastali, vengono estimati non piú dietro un prudoatto agrario che essi non danno, o dietro un fitto pre- sunto non accerlabile, ma per parificazione ai terreni i cui prodotti sono di piú facile accerfamento che d’ordinario suno gli aralorii.

Per la stima di parificazione dei suddetti terreni si è prov- veduto cogli articoli 23 al 26 compreso.

Come avviene pei fabbricati, trovansi cosí terreni che, o per essere destinati al pubblico servizio, o perchè assoluta mente improduttivi, devono essere esclusi dalla stima; a questo ogueito provvede articolo 28.

fn tutta questa parte del progetto di legge non s’introdus- sero variazioni di sorta alla proposta ministeriale, eccettuato Particolo 28, il quale, messo in raffronto colle disposizioni dell’articolo 29, diede Inogo ad alcune discussioni nella Ca- mera elettiva, onde poi, per meglio concretare il modo di procedere alla stima dei canali e delle loro sponde, si con- corse nella adattate modificazioni, che sperasi saranno pnre approvate dal Senaio, in quanto che resta ifleso il principio

“che i canali debbano estimarsi come terreni per la sola area

da essi occupata, che le acque debbano estimarsi unite ai terreni ed agli opifizi a cui servono, e che niuna deduzione debba operarsi nell’estimo censuario per causa di decime, canoni, livelli, fitti d’acqua, debiti e pesi ipotecari e cen- suari.

Esaurita la parte che riguarda la stima dei fabbricati e dei terreni era necessario provvedere ai modi ed ai procedi- menti a seguirsi in generale nella operazione catastaie, e per la risoluzione dei reclami che contro i risultati di essa fos- sero presentati dai comuni 0 dai possessori.

La parte piá importante in questa materia è quella che riflette il sistema di esecuzione dei lavori, ed a questo ri- guardo si crede (come risulta dal progetto ministeriale ac- cettato dalla Camera elettiva) doversi attenere al metodo se- guito con felice successo in altri catasti, quello cioè di affi- dare tali lavori ad agenti governativi vigilati e diretti da un ufficio centrale unico dipendente dal potere esecutivo, E per maggior guarentigia introdurre (nelle principali operazioni) l’elemento del contraddittorio dei comuni e dei possessori stessi.

I reclami poi sono di due sorta: quelli che riguardano le tariffe, i quali non possono essere sollevati dai comuni, e quelli che riguardano l’applicazione di quelle tariffe me- desime, e sono sollevati dai possessori.

H modo di risolvere tali reclami è stabilito cogli articoli 33, 04, 55, 06.

Quantunque, come giá si è detto, l’attuazione e la con- servazione del censo debbano formare l’oggetto di leggi spe- ciali, ciò non di meno si è creduto conveniente d’introdurre in questa legge stessa tali riserve assolute rignardo all’attua- zione, e rispetto alla conservazione si pensò essere utile di indicare fin d’ora che nel nuovo catasto si sarebbe introdotto l’importante perfezionamento che riguarda Ja conservazione della figura di ciascun appezzamento col mezzo di apposite mappe suppletive, disposizione questa della piú alta impor- tanza per tutti gli effetti successivi del catasto.

Le spese occorrenti per la formazione del catasto devono essere sopportate dall’erario, e questo forma l’oggetto della pricia parte dell’articolo 4{; ma sonovi alcune spese che de- vono cadere ad esclusivo carico dei comuni: tali sono, per esempio, gli stipendi dei periti comunali, la provvista dei termini sia pei confini territoriali, che pei punti trigonome- trici, la copia delle mappe e dei libri censuari che qualche comane volesse procurarsi, ed i locali occorrenti per gli uf- fici degli agenti censuari; e questo forma l’oggetto dell’alinea dell’articolo HI predetto.

Il Ministero ha aderito ad una modificazione proposta nella Camera elettiva, quelia cioè che riguardava la somministranza dell’alloggie agli agenti censuari, considerando che in molti casi non sarebbe possibile ottenere dai comuni simili alloggi.

PROGETTO DI LEGGE,

I.

Disposizioni generali.

Art. 4. È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma.

Art, 2, Essa avrá per oggetto:

1° L’accertamento dei heni stabili enunciati negli articoli 399, #00 e 403 del Cadice civile (salve le modificazioni di cui