Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/547

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namenie si collegherebbe con la discussione delParlicelo ul {imo del pragelio di legge, nel quale appunto si contiene la proposia delle disposiziuui temporarie, tendenti a migliorare la ripartizione del tributo prediale, mentre si stará com- piendo Popera della catastazione generale. È per conseguenza la Commissione limitavasi in quel primo stadio de’susi la- vori ad indugiare se con quei mezzi speditivi e facili, ai quali si alludeva, fosse possibile di supplire si fattamente alla mancanza di un generale catasta, che la formazione di questo si potesse rimandare a tempo indefinito.

Contro alla quale possibilitá pareva alla maggioranza della Commissione che avesse forza, se non di argomento, cerîo alieno di presunzione assai probabile la mala prora che fecero fin qui i teatativi pasaai plahá né la Commissione governativa del 1830 polè suggerire verun pronto cd efficace rimedio, nè il progetio del Governo nel 4852 incontrare Pas- senso della Commissione della Camera elettiva; nè questa Commissione medesima immaginare an altro progetto da contrapporre a quello del Governo; nè il Governo final- mente sostituire a quel suo pensiero un altro pensiero che andasse esente da difficoltá pressochè insuperabili. Dopo i quali infruttuosi esperimenti giá sembrava alla Commissione che sarebbe opera perduta il mettersi un’altra volta al mede- simo cimento. Oltrechè essa non pensava poi che, coll’ordi- narle di esaminare un progetto di legge scl catasto stabile e di farvene relazione, voi le poteste aver dafo tacitamente il mandato di compilare un progetto di perequazione prov- visoria. Essa considerava ancora che, esclusi i mezzi piú ri- gorosi, ma troppo lenti della misura e della stima diretta di tutti i terreni, altri non possono immsginarsene, per una ge- nerale perequazione, fuorchè le consegne e le presunzioni che possono dedursi dai contratti di vendita e di locazione. Ma, quanto alle consegne, la esperienza che in questi anni ne siam venuti facendo forzatamente per lo stabilimento di altri tributi, ci deggione avere insegnato pur troppo qual conto sia da fare sulla puntualitá ed esattezza loro, e qual f- dueia si abbia da riporre nell’opera di periti e di Cominis- sioni locali per sindscarne la fedeltá, Né ad ogni modo sa- relibe poi sperabile che ciaschedun proprielurio potesse, quand’anche risulufamente volesse, dichiarare in moda fol- lerabilmente esatto ia estensi e parlicolarmente la ren- dita netta dei singoli fondi da loi posseduti. E quanto allo spoglio dei contratii di Jerazione ts, troppi sono i fatti locali è temporanei che influiscono sni prezzi, troppe le difficoltá dello apprezzare il giasto valore delle condizioni con le quali i cantraiti medesimisono sfati conclusi, troppo dispe-

rata la impresa di veler scernere i sinceri dai simolati, troppo immenso il numero o la mole delle scrittore a velerle spogiiare talto; sicchè, in conclusione, sci lumi che se ne possono trarre per la stima dei ferreni sono preziosissimi amuninicoli quando si secoppiano con la visita smtia, essi da sé soli punto nen valgono a fornire la base di una Lol. lerabile perequaziene. La qual cosa è tanto piú vera, che in ultima sostanza, guand’anche poi si credesse di poler supe rare a rimuovere le difficoltá testò accennate, si verrebbe a fracce bensi dall’’esamina dei contraiti un certo criterio in- torno al valor mecio delie ferro in ciascuna localitá, non mai un mezzo qualsiasi di dare a ciascun parlíicolare appez zamento il giosto vali situazione, la sna esposizione, la sua intrinse

siccome giá è «tato ben ricenesciuto fin dal 1732 di quella prima generale: perequazione, Certo, se le condi. Zioni delle e finanze fossero sí prospere che permet-

fessero di sgravare la proprietá fondiaria, riducendo, a ca-

fa sua a feconditá, in arcasione

secondo

che gii compete,

Hi

-— aiiá.

gion d’eacnpio, del quindici o del venti per cealinzio i con- ingenti comunali, una tale riduzione potrebbe farsi in modo da alleggerire principalmente i carichi di quelle provincie e di quei comuni che sí sanno essere piú degli altri gravati, poiché ciò che a questi si condonerebbe pon andrebbe in ag- gravio d’attri; e di buon grado si accetta dai contribuenti il benefizio d’une sgravio, senza che eccorra dimostrarne con tanto rigore la giustizia. Ma quando al coutrario il Governo ed il Parlameuto, anzichè poter pensare o scemare le pub. bliche gravezze, debbono sudare ricercando i mezzi meno penasi d’accrescerie, per colmare la grave deficienza da cui la pubblica finanza è 3 cav agliata; Lanna o è noto che la pro- prietá fondiaria, considerata in coropiesso, potrebbe senza treppo danno sopportare un sensibile aumento del tributo, e la perequazione che si desidera di attuare avrebbe, tra gli altri suoi fini, anche quello di potere senza ingiustizia ac- crescere la somma totale de’ contingenti ; quando per conse- guenza alcuni di questi si potrebbero bensí diminvire, ma per la maggior parte essi dovrebbero essere aceresciuti, ed aceresciuli in proporzione sommamente varia e diseguale, allora, 0 signori, non bastano a giustificare queste varietá e disuguaglianze le presunzioni e le conghietture piú o meno probabili, ma è necessaria assolutamente, a capacitare i con- tribuenti della giustizia del maggior carico che loro si viene imponendo, una rigorosa dimostrazione, E quantunque oggi con ragione si lagni il pubblico della disuguaglianza con cui il tributo prediale trovasi scompartito tra le diverse provin- cie dello Stato, tra i diversi comuni di ciascuna provincia e tra i diversi fondi in ciaschedun comune, siate pur cerli, 0 signori, che ben piú universali e piú alte sarebbero le la- gnanze ed il malcontento, qualora, senza nuove misure, senza stime regolari, e solo dietro il risultamento di conse- gne e lo spoglio di contratti si venisse a rimutare quello scomparto; giacchè egli è troppo vero che le nuove ingiu- stizie men facilmente si comportano, che quelle alle quali il lunga uso ci abbia assuefalti e quasi incalliti.

Nè, oltre a ciò, conviene lasciare in disparle una ragione, che non ha cerlamente s pregio della novitá, ma sí quello ben migliore della veritá e della giustizia cioè, che le an- tiche ineguagliacze nello Suso vico del tribato prediale banno bensí danneggiato o vantaggiato la condizione di co- loro che al tempo delio stabilimento de’ contingenti comunali erano proprietari di fondi; ma che i novelli proprietari, vo- glio dire tutti coloro che hanno fatto acquistodi fondi da quel tempo iu poi, appena può dirsi, che da quella ineguaglianza soffrano danno o traggano vantaggio, essendo manifesto che la considerazione di questo danno o di questo vantaggio è slata da essi e dai venditori messa in conto nello stabilire il prezzo dell’acquisto, Epperò, se il mutare adesso le quete d’iuiposla, è giustizia verso quei pochi possidenti, ai quali i fondi sono pervenuti per via di successione o di ereditá da coloro che li possedevano al fempo del primo stabilimento delle quete medesime, questa mutazione, rispetto al numero molto maggiore di coloro che sono divengti proprietari in forza gi cmpre pestericri a quello stabilimento, potrebbe parere poco meno che una vera ingiuslizia, equivalente ad un dano grafuito fatia ad alcuni, e ad una parziale spoglia. zione commessa a danno di altri,

qualora le novelle quote

venissero surrogate alle antiche, ed allerato per conseguenza in piú od in meno il valor venale dei fondi, senzachè questa mutazione venisse giustificata agli occhi di Lutti dalla eccel- lenza de’ mezzi di stima, dalla ponderatezza del procedere, dalla molliplicitá de’ risconiri, del matoro esame delle ricla-

mazioni, che sono condizioni inseparabili dalla generale e sta-