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lollerate,» è manifesto essere di troppo la parola altre, la quale contrapposta al culto cattolico sembra che metta quel culto nel novero delle religioni semplicemente tollerate. Ep- però la Commissione vi proporrebbe di sopprimere questa parola, se giá la medesima espressione non si trovasse iden- ticamente neiParticolo 4 della legge del 31 marzo 1881, dove egli è detto che: a seno parimente esenti (dalla tassa) gli e- difizi destinati al culto cattolico ed a quello delle altre reli- gioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appar- tengono allo Stato;» espressione che vuole interpretarsi cosí: «ed a quello delle altre religioni che sono tollerate.»

Piú numerose e non meno importanti sono le eccezioni cui vanno soggette le regole generali per la stima dei terreni, stabilite negli articoli 2 e 22. L’articolo 23 ragguaglia agli aratorii dell’infima classe i terreni sottratti all’agricoltura per uso di cave, di torbiere, di miniere ed altri simili. Disposi- zioni giuste, poichè le cave, le torbiere, ece., sono per !o piú situzte in terreni infecondi, e vanno d’altronde soggette al pagamento dei diritti di patente, in virtú della legge del 7 luglio 1855. Sul quale articolo ci occorre osservare che, es- sendovi manifesto errore nel modo in cni questo articolo ve- desi stampato lá dove è detto: e di altri simili terreni, la Commissione pregò il signor presidente del Senato a volere far riconoscere presso alla Presidenza della Camera dei de- putati quale fosse la vera formola sulia quale quella Camera emise il suo voto, e che con suo dispaccio del 27 del mese, il presidente della Camera rispose doversi leggere: ed altri si- mili terreni,

Secundo l’articolo 2% le terre salifere, fe saline, gli stagni d’acqua salsa, le strade ferrate con le loro dipendenze, ed i casali permanenti con le loro spende saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trevano. 1 fab- bricati che ne dipendono saranno valutati secondo le regole stabilite pei fabbricati. Le sponde laterali dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite ed allibrate,

Queste co-í varie disposizioni raccolle in un solo articolo meritano attento e distinto esame. Ma perché quelle che si riferiscono ai canali hanno pure intima e necessaria relazione con quanto si stabilisce nell’articolo 29 rispetto ai fitti di acque, noi riserveremo questa parte del nostro esame fino all’istante in cui prenderemo a parlare di questo articolo.

Quanto agli altri oggetti contemplati ne)l’articolo 25 che ora esaminiaino, il progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei deputati il 9 di aprile 1852, era cosí con- cepito:

«Art. 24. Le cave, le miniere, le torbiere, le terre sali- fere, gli stagni di acqua salsa, gli stagni da pesca, ed altri simili terreni, sottratti alla produzione agrieola, saranno sti- mati per parificazione ai terreni circostanti,»

Ma la Commissione che fece relazione su quel progetto il 44 di novembre 1855, osservando che questo modo di estimo per parificazione sarebbe troppe volte fallace, distinguendo le une dalle altre le diverse specie di terreni compresi nelle disposizioni dell’articolo 24 del Governo, e riunendo alenne di esse ai canali, che nel progetto ministeriale formavano soii argomento dell’articolo 26, ed aggiungendo finalmente le strace ferrate, di cui il progetto non faceva menzione, pro- pose di sostituire ai due articoli 24 e 26 i due che seguono, i quali, nella compilazione da essa formulata, divenivano il 23 ed il 25.

«Art. 23.I terreni sottratti all’agricoltura per je cave, iorbiere, ininiere ed altri simili terreni, saranno raggua- gliati agli aratorii dell’ultima classe del rispettivo territorio,

«Art. 23. Le terre salifere, le saline, gli stagni d’acqua salsa 0 da pesca, le strade ferrate con le loro dipendenze, ecc., saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori che attraversano. I fabbricati che ne dipendono saranno va- lutati sulle basi stabilite da questa legge.»

Queste disposizioni sono le medesime che formano gli ar- ficoli 23 e 25 del progetto sul quale abbiamo ora l’onore di riferire, salvochè in questo progetto gli stagni da pesca sono stati separati dagli altri beni contemplati nell’articolo 26, e danno or materia ad un articolo distinto che è il 27, e che prescrive che: «l’estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerá la media della luro rendita netta, quale si può ri-

- cavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di

anni da stabilirsi con legge.»

Cosí dunque, per le terre salifere, per le saline e gli sta- gni d’acqua salsa si abbandona la norma adottata pei terreni coltivati, e si ricorre ad una semplice presunzione assimi» landoli agli aratorii di prima qualitá; e per gli stagni e la- ghi di pesca si ritorna alla stima diretta desunta dal valor medio de prodotti. La Commissione ben non può scorgere quali ragioni giustifichino queste differenze; essa è d’avviso, in contrario, che piú facile essendo in generale lo accertare il prodotto medio delle saline e quello dei terreni saliferi e degli stagni salsi (qualora l’estrazione del sale sia in essi at- tuata), che quello delle peschiere, non vi ha motivo plausi- bile per ricorrere nel caso delle saline ad una assimilazione con gli aratorii di prima classe, la quale non ha altro fonda- mento che una presunzione piú o ineno fallace ; e che quando i terreni saliferi a gli stagni non sono coltivati, epperò pon producono nulla a! Joro possessore, lungi dall’essere equipa- rati ai migliori terreni coltivi, dovrebbero ibveco andare esenti da ogni imposta. i

Ma queste osservazioni perdono pressochè tutta la lero importanza pratica, quando si considera che non esistono saline in terraferma.

Per quanto spetta alle strade ferrate ed alle loro dipen- denze non v’ha certamente ragione alcuna per assolverle dal pagamento del tributo prediale; ma questo tributo non può giá desumersi dagli effettivi prodotti delle vie ferrate, i quali sono frutto, non giá della feracitá del suolo, ma sí dei capi- tali e dell’industria impiegati nella costruzione, nella con- servazione e nell’esercizio della via ferrata. Questi capitali o, per dir meglio, i profitti che ad essi corrispondono giá sono colpiti dalla imposizione delle patenti, a tenore dell’ar- ticolo 23 della legge del 7 luglio 1853.

La stima censuaria delle strade ferrate non può dunque altrimenti stabilirsi che per via di assimilazione o coi ter- reni contigui o con una certa qualitá di terreni determinata dalla legge. Il primo modo sarebbe forse il piú equo ; ma esso necessiterebbe la divisione dell’area delle vie ferrate in un numero grandissimo di appezzamenti, ognuno per Jo piú di pochissima estensione ; mentre il secondo permette di for- mare un appezzamento solo di tutto quel tronco di via fer- rata che trovasi compreso ne! territorio di uno slesso co- mune; e questa considerazione, insieme con quella della te- nuitá dell’imposta prediale, a fronte degli ‘altri carichi delle societá di via ferrata, induce la Commissione a credere che la disposizione proposta nel progetto meriti effettivamente la preferenza.

Attribuendo ad una via ferrata ad un solo binario una lar- ghezza media di dieci metri, ciascun chilometro di lunghezza occuperá un’area di un’ettara. Da ciò si comprende quanto piccolo divario possa fare il compulare complessivamente Varea intera della strada come aratorio di prima classe, op-