Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/559

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si adempie, almeno in parte, il desiderio di coloro, che in- sieme con l’opera della definitiva catastazione vorrebbero far camminare di fronte anche quella di un catasto provvisorio. Nè qui possono opporsi, se non in grado molto minore, quelle difficoltá, che in altra parte della presente relazione abbiam detto incontrarsi alla esecuzione d’un generale catasto prov- visorio, ossia di una generale perequazione approssimativa di fallo quanto lo Stato. Infatti questi beni non censiti o non soggetti ad imposta sono, generalmente parlando, non diffi- cili a riconoscersi; e formando parte non molto considerevole de’ territori in cui sono compresi, qualora non si possa fi- dare sovra semplici dichiarazioni, potranno forse anco essere, senza molta spesa né molto ritardo, misurati e stimati in modo almeno approssimativo, Non trattandosi poi di mutare per nulla i contingenti coumnali, non s’incontrerá nessuno di quegli ostacoli che ad un’approssimativa perequazione ge- , nerale si oppongono.

Questo articolo medesimo diede però occasione ad alcuno de’ vostri commissari di rinnovare la proposta di un catasto approssimativo, il quale dovesse rimanere in vigore pel solo tempo necessario a compiere il grande lavoro del catasto ge- nerale: la quale proposta non essendo però stata formulata in modo preciso e ale che potesse essere fruttuosamente presa ad argomento di regolare e matura discussione, la maggioranza della Commissione non pensò che fosse per niun modo da ammettersi in termini vaghi e generali, coi quali venisse ad imporsi al Governo l’obbiigo di preparare un progetto di legge, prima che si avesse certezza che i’oggetto che si avrebbe in mira è possibile ad ottenersi coi mezzi di cui si può disporre; e che quindi altro non potesse farsi che invitare ii Governo, mentre stará preparando il progetto di cui parla articolo 42, di ricercare se a questo progetto ron fosse possibile il dare un maggior grado di utilitá con l’esten- dere in qualche misura lo scopo che nell’articolo medesimo trovasi espresso.

Noi potremmo dire di aver ora aderapiuto il mandato, di cui è piaciuto onorarci, o signori, se non ci richiamassero a sè gli articoli quarto e quinto, de’ quali a disegno abbiamo fin qui differito di parlare. Ma, prima ancora di entrare in questo esame, permetteteci di ricordarvi brevissivamente le vicende alle quali l’articolo quarto è andato seggetto, dal suo primo apparire nel progetto di legge del 1852 sino al pre- sente.

In quel primo progetto questo articolo correva cosí :

«La misura avrá luogo secondo i principii della scienza, e sará possibilmente coordinata coi punti trigonometrici sta- biliti dal regio corpo dello stato maggiore generale,»

Nissuna opposizione sorse allora nel seno della Commis- sione della Camera elettiva, che prese ad esaminare quel progetto, e solo venne da questa, nella sua relazione del 14 di gennaio 1853, proposta la omissione della parola possibi!» mente, per ragioni piuttosto grammaticali che tecniche, Il Governo riproponeva il 2 di gennaio 1854, il medesimo pro- getto, con poche mutazioni, e, fra le altre, col compilare Jo articolo 4 nel modo seguente:

«La misura sará eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i piú opportuni metodi dell’arte, e tenendo conto dei punti trigonometrici, che si trovassero giá stabiliti dal regio corpo dello stato maggiore.»

Ma nacquero questa volta molte difficoltá e divergenze tra alcuni dei commissari della Camera ed il commissario regio sulla esecuzione di questo articolo; divergenze delle quali danno contezza i documenti parlamentari che vi vennero a suo tempo distribuiti, e che sono stati riprodotti nel volume

testè stampato per ordine del Ministero. Ma la maggioranza di quella Commissione, adottando in massima l’articolo pro- posto dal Governo, ng modificava l’espressione, e aggiungeva al medesimo alcune disposizioni, compilandolo in cinque pa- ragrafi come segue:

«La misura sará eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i piú opportuni metedí dell’arte.

«Circa il modo di collegare le reti trigonometriche coi triangoli superiori, il Governo provvederá, visto il risultato di un esperimento comparativo fra Ia misura e l’orientazione diretta delle basi comunaii, e la loro deduzione trigonome- trica dai triangoli di un ordine superiore.

«Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conser- vate in appositi registri catastali.

«Ipunti trigonometrici comunali saranno conservati sul terreno,

«Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per de- terminare la livellazione trigonometrica delle reti comu- nali.»

Rinacque, come ben vi ricordo, e si protrasse per piú se- dute innanzi alla Camera elettiva la discussione sul primo paragrafo di questo articolo, e vennere da una parte e dal- l’altra ampiamente prodotti gli argomenti atti a propugnare o ad impugnare il sistema di operazioni mercè delle quali il ministro delle finanze e I’nfficio del catasto si proporevano di procedere al rilevamento ed alla misura dei terreni: e fi nalmente il Ministero accettò un emendamento, il quale chia- riva maggiormente il suo concetto, e stabiliva il limite mas- simo degli errori che in quelle operazioni si dovessero tolie- rare; questo emendamento, approvato dalla Camera elettiva, forma ora i paragrafi secondo, terzo e quarto dell’articolo quarto.

Noi non potremmo riferire qui minutamente le discussioni che ebbero luogo nella Commissione sopra quest’articolo me- desimo, e ci limiteremo ad esporvi l’ordine col quale si è in questa discussione proceduto, e le conclusioni alle quali siamo pervenuli.

La maggioranza della Commissione ricordandosi che, se in ogni cosa È debito del legislatore lo aspirare sempre all’ot- timo, gli è pur forza il piú delle volte il contentarsi del buono, facendo ragione degli ostacoli che al conseguimento dell’ot- timo si attraversano, volle esaminare anzitutto se il modo che nell’articolo 4 si propone fosse tale che potesse condurre alla formazione di mappe comunali atte a soddisfare tutti i bisogni, ad adempiere tutti gli usi che l’opera della generale catastazione si propone.

I quali usi possono enunziarsi cosí :

4° Stabilire la circoscrizione, la misura e la rendita netta di tutti gli appezzamenti contenuti nel territorio di ciasche» dun comune con quella esattezza che si richiede per l’equa ripartizione dei carichi pubblici.

2° Conservare la traccia dei confini di ciascun fondo, e di futte le mutazioni successive cui esso può andare soggetto, in guisa che in qualsivoglia tempo sia sempre possibile di ristabilire sul terreno quei confini che per qualinque causa se ne fossero obliterati,

3° Riconoscere la circoscrizione, e compiere ia delimita- zione di ciascun territorio comunale, e segnarne i confini sulle mappe delle comunitá contigue, in guisa, che raccoz- zando le mappe medesime siavi perfetta coincidenza fra que- sti confini, cioè non ne risulti nè lacuna, nè sovrapposizione tra i due territori,

4° Somministrare, per la costruzione delle carte topogra = fiche l’indicazione di quegli ascidenti di terreno, di colture,