Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/563

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quantitá di esse merci, con riserva di pubblicare una nuova tariffa e regolamento per Vesercizio del peso sottile per conto delle gabelle, riserva alla quale per altro si compiè, essen- dosi invece abolito intieramenteil medesimo col regio decreto del 19 gennaio dello scorso anno.

Interpellata la prefata Camera se fosse intenzionata, nel- l’interesse del commercio, di conservare a.sue spese dei pub- blici pesatori in quell’emporio, sul riflesso specialmente es- sere pur d’acpo che in un sí vasto mercato esistavi sempre uno stabilimento di peso normale riconosciuto dall’autoritá, onde avervi ricorso allorquando insorgono contestazioni, per cui non si potrebbe prescindere dal giustificare in modo re- golare, segnatamente rispetto agli esteri speditori, le dilfe- renze che per avventura venissero a riconoscersi tra il peso reale della merce ricevuta e le indicazioni portate dalle po- lizze di carico, o fatture originali, nella sua adunanza del 20 detto mese di gennaio deliberava :

4° D’istituire a suo carico un ufficio di peso sottile nell’in- terno dei porto franco ;

2° Che due pesatori di sua nomina saranno destinati a tale uffizio, salvo ad accrescerne il numero quando lo esigessero le circosfanze.

9° Che verrá adottata la tariffa annessa al manifesto ca- merale 141 dicembre 1819.

E successivamente, sull’invito del riferente, la stessa Camera faceva pervenire al Ministero delle finanze il progeito delle disposizioni regolamentarie da essa adottato nella sua adu- nanza del 2 aprile per l’esercizio del suaccennato peso ; non dissentendo dal fare l’acquisto al prezzo portato da regolare perizia dei pesi a bilico, delle stadere, di un casotto in legno e degli altri pochi utensili, giá molto usitati, inservienti al medesimo. e di proprietá del regio demanio.

Mentre dal riferente disponevasi per l’eseguimento di detta stima, che ne determinò il tenue valore d’accordo trale parti a lire 4417, non poteva egli dispensarsi dal far osservare, in ordine alla proposta tariffa, non essere il caso di prendere per base quella preesistente in virtú del manifesto camerale del 1819, la quale, oltre il comodo e la guarentigia del com- mercio nelle contrattazioni, doveva avere in mira eziandio l’interesse delle gabelle; nè tralasciava nello stesso tempo di chiamare l’attenzione della prelodata Camera sovra alcune modificazioni alle suddivisate discipline.

Apprezzando simili riflessi, venne adottato il nuovo pro- getto di regolamento, colla sola azgiunta della pomina di un ispettore per contrellare l’operazione dei pesatori, e venne altresí riformata la tariffa, classificando le merci in tre sole categorie, e con una notevole diminuzione nelle relative tasse.

Dal complesso dei fatti, che il riferente ha avuto l’onore di venir sin qui esponendo, rifeverá la Camera che trattasi in sostanza di riorganizzare a vantaggio del commercio, e a un dipresso sottole forme semplici sancite pei diritti della specie a favore delle cittá e dei comuni, l’anzidetta privativa, onde proscioglierlo da ogni soggezione ed incaglio; e che fu cura del Governo di combinare le cose in guisa che anche nei rari casi nei quali occorrerá di farne uso, siano i negozianti per risentirne un sensibile alleviamento, stante la modicitá delle tasse,

PROGETTO Di LEGGE.

Articolo unico. La Camera di commercio di Genova è autorizzata ad esercire nell’interno di quel porto franco e sue dipendenze il peso sottile, ed a riscuoterne i diritti in conformitá degli uniti regolamenti e tariffa.

Regolamento per l’esercizio "del peso sottile nel porto franco di Genova.

Art. 1. È instituito con ragione di privativa a favore della Camera di commercio di Genova un dritto di peso sottile da attivarsi esclusivamentein quel porto franco e sue dipendenze, in forza del quale chiunque vorrá servirsi del detto peso dovrá corrispondere al pesatore od cll’agente della Camera a ciò delegato il dritto fissato dalla annessa tariffa.

Art. 7. È quindi vietato a chiechessia di tenere in servizio del pubblico alcun peso sottile, sotto pena della confisca del medesimo, o di una pena pecuniaria corrispondente al suo valore.

Art. 3. L’uso di detto peso non essendo obbligatorio, ri- mane in facoltá dei negozianti di servirsi dei pesi propri e di quelli dei fatturanti; è però l’unico peso legale, e quindi i certificati rilasciati dai rispettivi pesatori possono soltanto essere ammessi a far prova in giadizio, —

Art. 4. Il peso sottile è amministrato dalla Camera di com- mercio, che ne riscuote i proventi e sopperisce alle relative spese.

Art. 5, I pesatori ed, occorrendo, anche un ispettore sono nominati dalla Camera coll’approvazione dell’igtendente ge- rierale della divisione.

Essi prestano giuramento innanzi al medesimo di bene ed onestamente adempiere agli obblighi loro.

Art. 6, Il pagamento del dritto si effettuerá nell’ufficio an- nesso allo stesso peso pubblico, nell’interno del quale ed in luogo visibile dovrá sempre star affissa una copia del pre- sente regolamento e della tariffa.

Art. 7, Il dritto è basato sul peso brutto della merce, e posto per egual porzione a carico del venditore e del com- pratore, salvo patto contrario; ma la Camera di commercio ha perla sua riscossione azione solidaria contro ambidue.

Art. 8. Si terrá in detto ufficio un registro a madre-figlia per inscrivervi con numero d’ordine progressivo, giorno per giorno, articolo per articolo, e senza lacune, la qualitá e quantitá degli oggetti pesati, i dritti riscossi ed il nome e cognome dei negozianti.

La bolletta figlia sará loro rimessa per servire di quietanza del pagamento.

Tale registro sará contrassegnato e parafato da uno dei membri della prefata Camera, e si rinnoverá annualmente.

Art. 9. Insorgendo questioni sul senso o sull’applicazione della tariffa o del presenteregolamento, dovranno i negozianti corrispondere i dritti loro richiesti dall’ufficio prima di tras- portare le merci dal Inogo del. pesamento, salve sempre le ragioni loro, di cui dovranno esperire nel termine di giorni cinque, trascorsi i quali, saranno prescritte.

Art. 10. In ordine alla competenza per la cognizione delle cause concerneati il dritto suddetto, si osserveranno le vigenii leggi.

Art, 11. La Camera di commercio curerá l’accertamento delle contravvenzioni, colla facoltá al presidente della mede- sima di comporle per mezzo di oblazioni, Verranno esse de- nunciate dai pesatori del peso sottile o dagli agenti di detta Camera che le avranno scoperte.

Ogni azione relativa sará prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l’importare netto del prodotto delle conîrav- venzioni spetterá per una metá ai pesatori od agenti scopri. tori, e per l’altra alla cassa della Camera di commercio.