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Riguardo all’assegnamento di metá delle multe a favore |

dei pesatori e scopritori, contenuto nell’articolo undecimo, fu ravvisato inammessibile dopo la legge 12 giugno 1853.

Le avvertenze poste in calce della tariffa parve potessero aver sede nel regolamento di cui formano l’articolo unde- cimo.

Con queste lievi variazioni Ja Commissione vi propone l’adozione della legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Arlicolo unico. La Camera di commercio di Genova è au- torizzata ad esercire nell’interno di quel porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, ed a riscuoterne i diritti in con- formitá degli uniti regolamenti e tariffa.

Regolamento per l’esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova.

Art. 1. È instituito con ragione di privativa a favore della Camera di commercio di Genova un peso pubblico da attivarsi esclusivamente in quel porto franco e sue dipendenze; chiun- que vorrá servirsi del detto peso, dovrá corrispondere al pe- satore od all’agente della Camera a ciò delegato il diritto fissato dall’annessa tariffa.

Scppresso larlicolo 2 del Ministero.

Art, 2. Identico all’articolo 3 del Ministero,

Art. 3, li peso suddetto è amministrato dalla Camera di commercio che ne riscuote i proventi e sopperisce alle re- lative spese.

Art. 4 ed. [dentico agli articoli l e 3 del Ministero.

Art. 6. Il diritto è basato suí peso brutto della merce e po- sto per metá a carico del venditore e del compratore, salvo patto contrario ; ma la Camera di commercio ha per la sua riscossione azione solidaria contro ambidue.

Art. 7. Identico all’articolo 8 del Ministero.

  • Art, 8. Insorgendo questioni sul senso o sull’applicazione

della tariffa o del presente regolamento, dovranno i nego- zianti corrispondere i diritti loro richiesti dall’ufficio prima di trasportare le merci dal luogo del pesamento, salve sem- pre le ragioni loro di cui dovranno esperire nel termine di giorni dieci, irascorsi i quali saranno prescritte.

Art. 9. Identico all’articolo 10 del Ministero.

Art. 10. La Camera di commercio curerá laecertamento delle contravvenzioni, colla facoltá al presidente della me- desima di comporle per mezzo di oblazioni. Verranno esse denunciate dai pesatori del peso pubblico o dagli agenti di detta Camera che le avranno scoperte,

Ogoi azione relativa sará prescritta col trascorrere di giorni trenta, e l’importare netto del prodotto delle contrav- .venzioni spetterá alla cassa della Camera di commercio.

Art, 11. Non è dovauto alcun diritto sulle frazioni che non arrivano ai 50 chilogrammi allorchè trattasi di peso mag- giore di due quintali.

Nei pesi minori di due quintali il diritto sará percepito sulla frazione di uno a venticirique, da ventisei a cinquanta, da cinquantuno a seitantacinque e da settantasei a cento.

Sessione DEL 1853-04 — Documenti — Vol, I, 68

TARIFFA per l’esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova PROPOSTA DALLA COMMISSIONE.

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Tassa

Qualitá delle merci Posate

L. Cent.

1° categoria.

Oli volatili, essenze, profumerie, sughi vegetali, generi medicinali, prodotti chimici, colori, lavori di pelli, di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crine, di peli, di metalli, salvo il ferro e il piombo, bozzoli, seta e sue ma- nifatture, mobili di legno, di eba- nisteria, mercerie e chincaglierie [Ogni 100 chilogr.|» 50

2° categoria.

Acque, bevande ed olii di oliva, sesamo, palma, cocco, pesce e di semenze grasse, derrate colo- niali, amido, cera, saponi, pelli, canapa, lino, cotone, lana, crine e pelo grezzi, carta e libri, vasel- lami, vetri e cristalli .......... Ogni 100 chilogr.]» 20

3° categoria. Ogni altro oggetto noi nominato

nelle due precedenti. ......... . (Ogni 100 chilogr.]» 10

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delîe- finanze (Cavour), 6 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 17 febbraio 1854.

Sicnori! — Ho il pregio di presentare al Senato il progetto di legge concernente la privativa d’esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova a favore di quella Camera di com- mercio, che è stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del dí 17 febbraio ultimo scorso.

Per motivi che furono svolti nella annessa relazione, con- fido che l’anzidetto progetto otterrá pure l’approvazione del Senato.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. (Come nel progetto della Commissione della Camera). °

Regolamento per l’esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova.

Art. i, È inslituito con ragione di privativa a favore della Camera di commercio di Genova un peso pubblico da atti»