Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/566

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varsi esclusivamente in quel porto franco e sue dipendenze. Chiunque vorrá servirsi del detto peso, dovrá corrispondere al pesatore od all’agente della Camera a ciò delegato il drilto fissato dalla annessa tariffa, che però sará in facoltá della detta Camera di diminuire nelle dovute proporzioni.

Art..2. Come nel progetto della Commissione della Ca- mera. .

Art. 3. Il peso pubblico è amministrato dalla Camera di commercio, che ne riscuote i proventi e sopperisce alle rela- tive spese,

{IT rimanenti articoli come nel progetto della Commissione della Camera, soppresso però l’articolo 9.)

Relazione fatta al Senato il 28 marzo 1854 dall’uf- ficio centrale, composto dei senatori Quarelli, Defer- rari, Balbi-Piovera, Serra e Regis, relatore.

Sienori! — Il progetto di legge sottoposto al Senato dal si- gnor ministre delle finanze allo scopo di autorizzare la Ca- mera di commereio di Genova ad esercitare con ragione di privativa nell’interno del porto franco e sue dipendenze un peso pubblico officiale, sotto l’osservanza di apposite disci. pline e tariffa, non racchiade giá un erdinamente nuovo, il cui merito e la convenienza richieggano una speciale dimo- strazione; tale progetto è bensí limitato a conservare e rior- dinare sovra basi piú consentanee al vantaggio del commercio, nelle attuali piú sciolte sue condizioni, una institazione giá antica, rispondente alle sue esigenze, e pressochè generale presso i grandi empori commerciali.

Conosciuto giá nel porto franco di Genova l’esercizio di un peso ufficiale, il solo cioè somministrante prova legale di- manzi ai tribunali, cotuome di gabella del peso sottile, ve- niva esso variamente governato in epoche diverse, con dispo- sizioni varie di tempo in tempo emapate, e riferite nella esposizione dei motivi dell’attuale proposta fatta dal lodato signor ministro alla Camera dei deputati, dalla quale venne con qualche emendamento approvata.

Non è mestieri il soffermarsi a dimostrare l’importanza della sovra detta prerogativa legale di un peso officiale per le transazioni del commercio cosí interno che all’estero, e come, rispondendo la cosa eziandio agli usi di altri paesi, non dovesse cessare questa materia di essere oggetto delle solle- citudini del Governo per quelle modificazioni nel relativo suo regolamento che fossero chiarite necessarie coll’andar del tempo.

Ed è perciò, che le discipline che governavano quel peso ufficiale non essendo piú consone alle esigenze odierne del commercio,- ed altronde, il preesistente obbligo coattivo ai negozianti di valersene per la pesatura delle merci discor- dando dalla ragione dei tempi, officio del peso sottile, eser- citato giá sotto la dipendenza governativa, veniva non è molto soppresso con decrefo reale del 19 geanaio dello scorso anno.

Conseie però il Governo dell’importanza e convenienza di un peso officiale nell’emporio genovese, interpellò quella Camera di commercio se intendesse di conservare colá a sue spese e profitto un pubblico peso.

Studiavansi allora e concertavansi, coi riguardi avanti ac- cennati, nuove disposizioni, mercè le quali, conservandosi il piú essenziale ed utile carattere della prima institaziane, vale a dire il valore di far prova legale attribuito alle dichiara - gioni deil’ufficio del peso pubblico, furozo, nel riroanenie,

tolte di mezzo le maggiori e piú incomode soggezioni di quel servizio, e ne vennero ristretti eziandio i corrispettivi a ca- rica di ehi vi ricorra.

Il sistema della nuova tariffa è quello del concentramento delle merci diverse in tre sole categorie, ragguagliate, per quanto pare, sulla base dell’intrinseco loro valore, essendosi fissata la tassa di centesimi 50 per ogni pesata di 400 chilo- grammi delle merci della prima categoria; di centesimi 20, per quelle delia seconda; e di centesimi 10 per quelle della terza, con alcune agevolezze inoltre per le frazioni di peso eccedenti quella misura, e lasciata di piú alla Camera di commercio la facoltá di diminuire ancora simili tasse.

In fali brevi cenni stanno sostanzialmente rinchiuse Îa ra- gione e i’economia del progetto di legge del quale si tratta.

Nella sua forma poi, presenta il medesimo, colla rubrica di articolo unico, Vautorizzazione alla Camera di commercio di esercire nell’interno di quel porto franco e sue dipendenze il peso pubblico, e di riscuoterne i diriiti.

Esaminando siffatto articolo, affacciossi a prima giunta all’ufficio centrale un qualche dubbio, se trattandosi dell’e- sercizio di una privativa, non convenisse per avventura, che le localitá nelle quali vuol essere la medesima praticata, fos- sero piú specificamente indicate, che non calla sempliee espres- sione di sue dipendenze, dopo la designazione del porto franco, sede del peso officiale.

Superavasi però facilmente quell’obbietto, considerando che, colla parola dipendenze del porto franco, si accenna, senza limore d’equivoco per chicchessia, a locali universa!- mente conosciuti come facienti parte, pel disposto di speciali regolamenti, del porto franco medesimo, in riguardo alle 0- perazioni commerciali che hanno luogo in quell’emporio. Conseguitava da ciò che, una maggiore ubicazione non es- sendo necessaria, sarebbe cosa superflua Vintroderla nel testo della legge.

Per quanto sia poi del regolamento, la ragione e l’essenza della privativa del peso pubblico, il suo limite, gli effetti le- gali di essa, l’esclusione della coattivitá, il corrispettivo do- vuto da chi vi ricorre, le opportune rispettive guarentigie dell’officio del peso e dei commercianti, amministrazione infine di siffatta istituzione, trovansi tali punti chiaramente definiti nei primi otto e rell’ultimo degli articoli del pro- getto, intorno ai quali non si trovò materia ad osserya- zioni.

Chiamò bensí l’attenzione dell’ufficio centrale il disposto dell’articolo 9 dello stesso regolamento, ove è demandata alla Camera di commercio la cura di accertare, sulla denun- cia dei pesatori e dei suoi agenti (nello spazio però di soli trenta giorni) le contravvenzioni, conferendosi al presi» dente della medesima la facoltá di comporle per mezzo d’o- blazione.

Sulia prima parte di quell’articolo è da osservarsi che, mancando siffatta disposizione di qualsivoglia corrispondenza colle altre specialitá del regolamento in cui non vi è alcun cenno né di casi di contravvenzione nè di pene pecuniarie destinate a reprimerle, sembra che rimanga per ciò incom- pleto il concetto della legge.

Soprattutto poi, in riguardo alle pene pecuniarie, la deter- minazione della loro misura sarebbe ad ogni modo un ele- mento necessario pel componimento delle contravvenzioni per via d’oblazioni ; altrimenti, qualunque pur fosse la somma concertata in via di transazione, la cosa vestirebbe sempre l’aspelto d’un operato meramente arbitrario.

Non crede poi l’ufficio centrale che alla subbietta ma, teria abbiano da ritenersi estese senza piú le disposizioni