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commercio, della Borsa, della Camera di commercio, e, in difetto, del municipio e finalmente della Camera sindacale.

Art. 40. Appartiene pure alla Camera di commercio, e, in difetto, ai municipi, sull’instanza 0 sul parere della Camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandare cancellare dal ruolo i mediatori che hanno incorsa la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere riconosciuto pubblico mediatore.

Dalle relative deliberazioni della Camera di commercio e dei municipi, il mediatore a di cui odio è sfata ordinata la cancellatura, può ricorrere al Ministero se la deliberazione fu della Camera di commercio ed all’intendente se fu del mu- nicipio.

Capo III. — Speciali obblighi e divieti.

Art. 14.1 mediatori riconosciuti, oltre agli obblighi loro imposti dal Codice di commercio, ai quali non rimanga dero- gato colla presente legge, sono tenuti ai seguenti :

1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornal- mente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro media- zione ;

2° I sensali riconosciuti sono obbligati a fare simili dichia- razioni alla Borsa, ove esiste, in difetto, alla Camera di com- mercio, ed ove non esista né Borsa nè Camera di commercio, al municipio, non meno di una volia per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti fatti dalla Ca- mera di commercio.

Siffatte dichiarazioni comprendono le sole negoziazioni, il eui valore ammonta almeno a lire 5000 se trattasi di fondi pubblici o sete, ovvero almeno a lire £000 se trattasi di altre merci,

Tuttavia è fatta facoltá ai municipi di prescrivere ai sen- sali di granaglie di comprendere nelle dichiarazioni a farsile negoziazioni di un valore inferiore a lire 1000, ma superiore alle lire 400;

3° Tanto gli agenti di cambio quanto i sensali riconosciuti debbono essere costantemente muniti di libretto, dispensato dalla formalitá del bollo, destinato ad annotarvi, anche a semplice matita, al momento della loro concíusione, tutte le operazioni a loro mediazione seguite, indicandone sommaria» mente l’oggetto e le condizioni essenziali, con rimetterne senza indugio la relativa nota per essí firmata alie parti inte- ressale.

Queste stesse operazioni debbono quindi essere entro la giornata in modo piú particolarizzato registrate nel libro prescritto all’articolo 87 del Codice di commercio, con darsi in conformitá di esso alle parti, se la richiedono, copia pure firmata dal mediatore del contratto nei termini medesimi in cui fu posto a registro.

Questa copia; dove porti la firma delle parti, autenticata dal mediatore, fa pieva fede in giudizio ;

4° Sono inoltre obbligati gli uni e gli altri a manifestare il nome di una delle parti fra le quali interpongono la loro me- diazione all’altra che desideri conoscerlo e che ne faccia la domanda prima della conclusione del contratto, tranne i casi in cui vi sia instantanea consegna delia cosa e del prezzo.

Art. 12. Ai divieti giá contenuti nel Codice di commercio sono aggiunti i seguenti : .

1° È vietato ai pubblici mediatori di collegarsi in societá per l’esercizio della mediazione.

Simili societá sono nulle e di nessun effetto,

I soci che le formano incorrono inoltre nella pena della

sospensione da tre a sei mesi. In caso di recidiva in quella della interdizione.

Sará però lecito ai pubblici mediatori di riunirsi per detto esercizio, in societá parziali, purchè tali societá siano pub- Dbliche, non eccedenti ciascheduna il numero di tre scci, nè in alcun caso il terzo degli esercenti nel paese ove sono for- mate ;

2° È vietato agli agenti di cambio di esercitare la _media- zione per mezzo di commessi ed altre persone a tal uopo in- terposte, qualunque denominazione diasi al ministerio di queste.

Possono tuttavia, fuori del recinto della Borsa, valersi del- l’opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richie- dono in chi li fa il carattere di agente di cambio;

3° Non possono gli agenti di cambio e i pubblici sensali riconosciuti rifiutarsi senza giusto motivo alla presentazione dei loro libri, che può essere richiesta tanto dalla Camera di commercio, quanto dalia Camera sindacale o dal municipio, ogniqualvolta i mediatori ommettono di fare la dichiarazione prescritta nell’articolo precedente.

Capo IV. — Pene imposte ai trasgressori.

Art. 15. Le contravvenzioni al disposto dell’articolo 12 e dai numeri 2 e 3 dell’articolo 13 sono punite colla multa di lire 250 a lire 500.

In caso di recidiva la multa è del doppio.

Art. 14. Dá }uogo alla stessa pena la falsitá delle dichiara» zioni prescritte dai numeri 4 e 2 del succitato articolo 12, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Art. 15. Quando la cauzione di un mediatore viene a sce-

! mare od a mancare, egli deve astenersi da qualsiasi atto di . mediazione fino a che l’abbia reintegrata.

Contravvenendo a questo divieto, è condannato alla multa di lire 100 a lire 250.

In caso di recidiva la multa è del doppio.

Art. 16. La pena accessoria della sospensione si applica

i sempre contre i pubblici mediatori nei casi previsti dall’arti-

colo 48 del Codice penale,

Ove siavi recidiva, si applica in quegli stessi casi la pena dell’interdizione,

Art. 17, Niun mediatore interdetto dal suo ufficio può ve- nire reintegrato in ufficio e ricollocato sul ruolo.

Art. 18. Ogni contravvenzione al disposto della presente legge cui non vada unita altra pena, è punita di multa non maggiore di lire 3000,

Art. 19. L’interdizione, la sospensione e le pene pecuniarie sono pronunziate dai tribunali ordinari.

La Camera di commercio o il municipio dá pronto arviso delle contravvenzioni all’avvocato fiscale onde possa fare le opportune istanze.

Art. 20. Accanto al ruolo dei mediatori esercenti vengono pure affissi i nomi dei mediatori sospesi.

I) mediatore interdetto o sospeso non ha piú ingresso nella Borsa. Se contravviene all’interdizione o sospensione è punito a termini dell’articolo 32 del Codice penale.

Capo V. — Della sorveglianza sopra î mediatori.

Art. 21. La sorveglianza sui mediatori è affidata alle Ca- mere di commercio, ed in loro difetto ai municipi.

È inoltre a tal uopo ordinato un sindacato nei comuni ove esiste una Borsa ed in quelli altri in cui il Governo giudica necessario i’instituirlo.