Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/59

Da Wikisource.

-54

nni Ta

Tanto le Camere di commercio quanto, in loro difetto, i municipi, sotto l’approvazione del Governo e sentito il sinda- cato, dove esiste, possono fare allo stesso fine gli epportuni regolamenti.

Art. 22. N} sindacato è composto di un sindaco, di un vice- sindaco e di quattro agenti.

I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dai mediatori inscritti al ruolo, riuniti a tal uopo in assemblea generele, sotto la presidenza di speciale delegato della Camera di commercio, e, in difetto, del municipio, e debbono essere presi tra gli elettori.

I membri elaiti del sindacato, riuniti sotto la presidenza del predetto delegato della Camera di commercio, e, in di- fetto, del municipio, fanno a maggioranza assoluta di voti la scelta del sindaco e del vice-sindaco.

Hi sindaco e vice-sindaco rimangono in ufficio per un biennio.

Degli altri membri del sindacato ne escono due per anno.

Sono tutti rieleggibili.

Art. 23. Ií siodacato veglia onde niuno dei mediatori che ne dipendono esca dai limiti delle proprie attribuzioni. Il sindacato denunzia pure senza indugio alla Camera di com- mercio, od in difetto al municipio, i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, onde sia da questa pro- vocata l’applicazione delle incorse pene.

A tal fine esso ha facoltá di prendere cognizione dai libri di ciascuno dei mediatori che ne dipendono; è però a que- st’aopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggio- ranza dei suoi membri.

Art. 24. È ancora ufficio del sindacato il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti, o dimissionari, o interdetti siano il piú prontamente possibile messi in depositi presso la se- greteria del tribunale di commercio, o di quello che ne fa le veci, nel cni distreito si esercitava ja mediazione.

Art. 25. In mancanza del sindacato, appartiene al muni- cipio di vegliare acciò niuno dei mediatori esercenti nel co- mune esca dalle sue attribuzioni e di denunziare alla Camera di commercio le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulla mediazione di cni si rendessero colpevoli.

Spetta pure ai municipi medesimi, io mancanza del sin- dacato, l’ufficio a questo attribuito nell’articolo precedente.

Capo VI. — Disposizioni generali e transitorie,

Art. 26.I mediatori riconosciuti sono dalla legge conside - rali quali negozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri commercianti all’arresto personale ed alla giurisdizione dei tribunali di commercio.

Art. 27. Gli agenti di cambio, accreditati presso l’ammi- visitrazione del debito pubblico per l’eseguimento delle ope- razioni che loro sono specialmente affidate, continuano ad essere nominati dal Re fra quelli inscritti sul ruolo.

Il Governo per decreto reale ne determina il numero, stabilisce quella speciale malleveria che stima di loro im- porre e le particolari discipline cui debbono andare sog- getti.

Art. 28. E mediatori attualmente provvisti di regolare no- mina, salve il caso di volontaria dimissione, sono inscritti d’ufficio nel ruolo.

Essi debbono del resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 29.1 sensdli non provvisti di regolare nomina, eser- centi da cinque anni almeno nel distretto della Camera di commercio di Genova ; quelli che nelle altre cittá esercitano

da poi lo stesso tempo la mediazione in qualitá di commessi dei mediatori provvisti di nomina regia, potranno, per deli- berazione delle rispettive Camere di commercio, essere in- scritti al ruolo per lo stesso genere di mediazione che hanno esercito, senza che abbiano subito l’esame di cui nel para- grafo F dell’articoto 3, sempre e quando riempiano d’al- tronde le altre condizioni indicate nei paragrafi precedenti dello stesso articolo.

Art. 30. Identico all’articolo 35 del progetto approvato dal Senato.

Art. 31. La tariffa dei diritti dovuti agli agenti di cambio ed ai sensali riconosciuti è faita dalle rispettive Camere di commercio, e, in difetto, dai municipi, sentita la Camera sindacale, ove esiste, e sotto l’approvazione del ministro del commercio,

Questa tariffa è e rimane costantemente affissa a lato del ruolo degli stessi mediatori riconosciuti.

Art. 32. I mediatori sospesi od interdetti non hanno al- cuna azione per ottenere il pagamento degli atti di media» zione fatti indebitamente, Coloro che, non essendo ricono- sciuti pubblici mediatori, esercitano l’ufficio di sensale, a termini dell’ariicolo 3, nen hanno azione che pel consegui- mento della mercede delle loro opere a norma degli accordi, e, in difetto, in proporzione dell’impiego materiale del tempo.

Art. 53. L’azione dei medialori riconosciuti pel pagamento dei loro diritti di mediazione e quella dei sensali non rico- nosciuti pel conseguimento della loro mercede, si prescri- vono nel termine di due anni a datare dall’operazione, salvo che sia intervenuta obbligazione per scrittura privata o per atto pubblico, assestamento di conto, o domanda giudi- ziale.

Art. 34. La tassa a carico dei mediatori stabilita colla legge del 7 luglio 1853 è applicabile ai pubblici mediatori rico- nosciuti ed inseritti nel ruolo in conformitá del prescritto della presente legge.

Sono pure soggetti alla medesima tassa quelli che, senza essere riconosciuti pubblici mediatori, esercitano abitual- mete Ja professione di sensali.

Art. 35. Un regolamento approvato con decreto reale sta- bilirá le norme per tuito quanto concerne l’esecuzione della presente legge e specialmente le cauzioni e le iscrizioni al ruolo, di cui negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della mede- sima.

Art. 56. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori di- missionari, in conformitá del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 3 giugno 1836, o di altra Camera di commercio, sono a carico del Governo dal giorno dell’attivazione di questa legge.

Art. 37. È abrogato il regio editto del 27 novembre 1847 e l’annessovi regolamento. Sono pure abrogate le disposi. zioni del Codice di commercio e di qualunque altra legge che sieno contrarie alla presente.

Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato Polleri i 27 aprile 1854. Art. 1. L’esercizio della professione degli agenti di cambio e sensali, contemplata nella sezione II, tit. 4°, lib. 41 del Co- dice di commercio, è dichiarata affatto libera nello Stato, purchè gli esercenti riuniscano le qualitá che la legge pre- scrive per essere commerciante,