Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/61

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Art. 8. L’etá di anni 28 ridotta a 24 anni tra le condizioni d’ammissione ; la qual riduzione è di poco momento ove sono e sensali liberi e sensali riconosciuti, ed ove a ciascuno è permesso di diventare pubblico mediatore; n’è anche atte- nuata l’importanza dall’altra condizione dei due anni di eser- cizio, ed infine dall’esempio di alcune contrade meridionali ove, come nelle isole Ionie, l’etá prescritta per diventare me- diatore si è per l’appunto quella di 24 anni.

La dispensa dall’esame per i negozianti all’ingrosso che hanno giá esercitato per propriv conto il negozio durante il corso di almeno cinque anni ci è parsa ragionevole, poichè il negozio all’ingrosso è ordinariamente fatto da persone inten- denti di commercio e di traffico assai piú che non fa mestieri per esercitare la mediazione.

Art. 10. L’appellazione al Ministero od all’intendente con- tro la cancellazione dal ruolo, ordinata dalla Camera di com- mercio o dal municipio, è una guarentia maggiore pel me- diatore riconosciuto, e giova da una parte a mantenere la sua indipendenza e dall’altra a fare che le Camere ed i municipi procedano ponderalamente,

Art. 12. L’eccezione al divieto fatto ai mediatori di colle- garsi in societá essendo ridotta a casi in cui le societá non sieno piú numerose di tre individui, nè del terzo degli eser- centi, non incorrerá nella pratica nessun inconveniente; perocchè, essendo incerto il numero dei mediatori ricono- seiuti, e potendo da un giorno all’altro variare, queste so- cietá di tre individui non si stabiliranno se non lá dove quel numero è grande a segno da non far temere che la probabile sua riduzione scemi a meno di nove, nel qual caso una so- cietá di tre individui sarebbe ipso jure annullata.

Ora nelle piazze ove i mediatori soglione essere molto nu- merosi, le associazioni di tre di loro anzichè dannose possono riuscire gioveveli. E, per vero, richiedendo il progetto che esse societá sieno pubbliche, i negozianti che si gioveranno dell’opera di mediatori astociati avranno nella societá loro una maggior guarentia, mentre d’altra parte la concorrenza di altri mediatori e di altre parziali societá fará per fermo evitare il pericolo di monopolio che col divieto suindicato erasi voluto rimuovere.

Art. 29 e 50. L’esenzione dall’esame pei soli mediatori e- sercenti, tollerati nel distretto della Camera di commercio di Genova, si è estesa anche ai commessi dei mediatori di no- mina regia esercenti nelle altre cittá; ma sí per gli uni che per gli-altri questa esenzione non è conceduta dalla legge, ma potrá essere accordata dalle Camere di commercio. Sotto questa condizione si può essere certi che essa è affatto inno. cua e giusta, poichè le Camere di commercio non la conce- deranno se non a coloro che hanno dato prova di sufficiente perizia e di probitá, Ia qual prova val quanto e meglio del- Pesame ; senonchè nel primo progetto richiedevasi che questa prova fosse somministrata da un esercizio di cinque anni, ed ora questo termine sarebbe ridotto a quattro,

Uan altro agevolamento, conceduto ai sensali esercenti nel distretto della Camera di commercio di Genova, sarebbe quello di allargare a due anni la dilazione loro conceduta per prestare la cauzione corrispondente al genere di mediazione da essi esercitato.

Desiderando che il passaggio da un sistema di larga tolle- ranza a quello di una severa osservanza della legge riesca, per quanto meno si può, malagevole, ed appunto perciò piú sicuro, il Ministero ha condisceso a questi raddolcimenti tem- porarii e relativi, risoluto com’esso è di fare in guisa che cessi pur una volta, rispetto all’ordinamento della mediazio- ne, la discordanza che ora ha luogo tra la legge e la pratica.

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol, 1 4

Ho piena fiducia che il Senato vorrá secondare questo in- tendimento del Governo, e dotare omai il nostro Stato d’una legge che il commercio attende da Iongo tempo. A compiere l’opera è necessario il vostro voto, e voi il darete tanto piú volontieri, che dai lavori del vostro ufficio centrale e dalle vostre discussioni derivarono quei miglioramenti del primi- tivo progetto ai quali poi è conseguito, come esplicazione e compimento, il sistema che ora è sottomesso alla vostra ap- provazione.

Articoli del progetto della Commissione della Camera modificati nella discussione.

Art. 4, Non sono però applicabili che agli agenti di cambio ed ai sensali, di cui all’articolo 1, gli obblighi, i divieti e le prerogative che le leggi attribuiscono ai pubblici mediatori.

Ad essi soli sono riservati gli atti dalle leggi e dalle sene tenze dei tribunali affidati in modo speciale al ministero dei mediatori.

Questi atti fatti da altri, ove esistono agenti di cambio e sensali pubblici, sono nulli.

Art. 11. I mediatori riconosciuti, oltre agli obblighi loro imposti dal Codice di commercio, ai quali non rimanga de- rogato colla preseite legge, sono tenuti ai seguenti:

1° Gli agenti di cambio sono tenuti a dichiarare giornal- mente alla Borsa le negoziazioni seguite a loro mediazione;

2° I sensali riconosciuti sono obbligati a fare simili dichia razioni alla Borsa, ove esiste, in difetto alla Camera di com- mercio, e, ove non esista nè Borsa nè Camera di commercio, al municipio non meno di una volta per settimana, nelle forme che saragno prescritte dai regolamenti fatti dalle Ca- mere di cemmercio, e nei giorni che verranno determinati dai municipi.

Il resto dell’articolo come nel progetto della Commissione della Camera.

Art. 12. Ai divieti giá contenuti nel Codice di commercio sono aggiunti i seguenti:

1° È vietato ai pubblici mediatori di collegarsi in societá per l’esercizio della mediazione.

Simili societá sono nulle e di nessun effetto,

I soci che le formano incorrono inoltre nella pena della sospensione da tre a sei mesi. In caso di recidiva in quella dell’interdizione.

Sará però lecito ai pubblici mediatori di riunirsi, per detto esercizio, in societá parziali, purchè tali societá siano pub- bliche, non eccedenti ciascheduna il numero di tre soci, nè in alcun caso il terzo degli esercenti nel paese ove sono for- mate.

Non sono comprese in questa disposizione le societá fore mate tra fratelli ed i loro figli.

I resto dell’articolo come nel progetto della Commissione della Camera.

Art. 27. Gli agenti di cambio, accreditati presso l’ammini- strazione del debito pubblico per l’eseguimento delle opera- zioni che loro sono specialmente affidate, continuano ad es- sere nominati dal Re fra quelli iscritti sul ruolo.

Il Governo, per decreto reale, ne determina il numero, stabilisce quella speciale malleveria che stima di loro im- porre, e le particolari discipline cui debbono andar soggetti.

Esso può ugualmente con decreto reale autorizzare nellg Borsa di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, mediante l’osservanza delle regole e cautele che giudica con- veniente di prescrivere,