Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/62

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Art. 35. L’azione dei mediatori riconosciuti pel pagamento dei loro diritti di mediazione, e quella dei sensali non rico- nosciuti pel conseguimento della loro mercede, si prescrivono nel termine di due anni a datare dall’operazione.

La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, ed una citazione giudiziale non perenta.

Art. 57. È abrogato il regio editto de! 27 novembre 1847 e l’annessovi regolamento. Sono pure abrogate le disposi- zioni del Codice di commercio e di qualunque altra legge che sieno contrarie alla presente. l sla

Tuttavia, sino a tanto che sieno fatte le nuove tariffe, in conformitá del disposto dall’articolo 34, si eseguirá in tutto lo Stato quella contenuta nel suddetto regolamento.

Relazione fatta al Senato il 17 giugno 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Jacquemoud, Des Am- brois, Alfieri, Cotta e De Margherita, relatore.

Sicnoni! — Riapparisce al cospetto del Senato la proposta governativa pel nuovo ordinamento dell’importante ed uti- lissima istituzione dei mediatori commerciali,

Della quale novella proposta, perocchè vi piacque com- mettere la preliminare disamina a quello stesso centrale uf- ficio, cui erasi demandato l’esame della primitiva, io avrò l’onore di venirvi iniertenendo il piú succintamente che per me si possa intorno al raffronte di quest’ultimo progetto col precedente, alle piú essenziali considerazioni cui esso diè luogo, ed alle conclasioni cui ufficio alla fine si condusse.

. Fin dal primo comparire della progettata rierdinazione dei mediatori commerciali, il vostra ufficio concepí il divisamento, stato e dal Ministero e dal Senato favorevolmente accalto, di dare a questa materia piena e compiuta norma, allargata a tal uopo quanto canvenivasi la cerchia entro la quale rac- chiudevasi il primordiale progetto.

Ma con l’ampliare che fecesi le proporzioni del progetto governativo non si scan;biarono punto le basi sopra cui stava assiso. Entrò l’ufficio nella via ch’erasi dal Ministero battuta, quella cioè di rendere l’esercizio della professione di media- tore a tutti accessibile, escluso ogni odioso privilegio, e dato bando a qualsiasi biasimevole monopolio,

. Ed è in questo spirito di piena ed intiera libertá della pro- fessione che non si diè posto nella progettata legge nè a fis- sazione del numero dei mediatori, nè a verun bisogne di regia nomina.

Ma se nel rendere libera la professione dei mediatori nel senso di schiuderne l’accesso a quanti piaccia di applicarvi, pienamente si accordarono e Ministero ed ufficio centrale, i quali non esitavano a farne la proposta, ed il Senato che non dubitava di sancirla, non si credette per questo che alla li- bertá della professione neppur per ombra recasse ostacolo € vi facesse contraddizione l’imporre agli aspiranti quelle con- dizioni di ammissione che valessero, se non a guarentire af - fatto, almeno a fare ragionevolmente presumere sino ad un certo punto il concorso in essi delle piú essenziali qualitá che si ricercano al lodevole esercizio di essa professione, come non si riputò neanco potersi giudicare soverchiamente vince lative dell» libertá quelle discipline cui venissero i mediatori dalla legge in tale esercizio assoggettati nell’interesse gene - rale del commercio ed in quello della toro clientela in parti- colare.

Non è per fermo da dissimularsi essere ogni comando che

nella legge si scriva, ogni divieto che visi racchiuda altrettante restrizioni portate alla libertá d’azione dei cittadini forzati ad obbedire all’imperio delia legge precettiva, ed a rimanersi da quanto la legge proibitiva loro divieti.

Ma in ciò appunto consistendo il libero arbitrio di che usar possono gli uomini viventi in civile consorzio, che non ab- biano dipendenza se non da leggi a tutti indistintamente co- muni, alle quali essi, seconde l’aurea sentenza del romano oratore e filosofo, non per altro si assoggettano se non per godere nel rimanente di piena ed intiera libertá, manifesto si fa come, piú oltre che il vivere sociale non comporti, spin- gerebbe il desiderio di libertá, chi in nome di essa movesse querela contro le leggi che a studio di conseguire utili risul. tamenti nel pubblico interesse vi arrecassero piú o men grave restringimento ed impaccio.

Tutto quindi sta nel vedere se dai lato del legislatore non siansi per avventura oltrepassati i giusti limiti nell’uso della facoltá che gli appartiene per ufficio di rinserrare entro ra- gionevoli confini la libertá dei cittadini nell’esercizio della mediazione mercè le discipline cui l’abbia sottoposta, le quali o tuite o parte di esse non abbiano ragionevole compenso nei fini di utilitá generale, al cui conseguimento mostransi rivolte.

Ora, chiunque facciasi a trascorrere coll’occhio le varie di. scipline cui proponevasi di assoggettare in universale l’am- messione e l’esercizio della mediazione commerciale e per poco sopra vi mediti, non tarderá a farsi pago doversi non poco il pubblico dalla loro osservanza vantaggiare.

Di questa utilitá, che dalle proposte ordinazioni può il pubblico, e segnatamente il commercio, con tutto il fonda- mento ripromettersi, rende il nuovo progetto la piú splen-

| dida testimonianza col’adottarie che fa sotto poche e non

troppo sostanziali modificazioni cosí per gli agenti di cambio

come pei sensali pubblici e riconogciuti,

Qual è dunque l’essenziale divario che corre tra la prima

. proposta del Ministero e la presente?

Questa principale disformitá che s’incontra fra l’ano e Paltro progetto involge fuor di dubbio una ben essenziale e

profonda mutazione di sistema ; essa è tale che porta infallan=

temente il pregio di fermarvisi sopra e farne oggetto di seria meditazione.

Consiste il cambiamento nell’associare e come fondere in- sieme i due opposti sistemi, di restrizione i’uno, di libertá l’altro, distinguendo in due affatto disparate classi i sensali, l’ana delle quali per l’anmamessione e per l’esercizio della me- diazione stia soggetta a tutte le norme nel progetto statuite, l’altra ne vada assolutamente e pienamente prosciolta e svin- colata.

Lode sia anzitutto al nuovo progetto del non avere appli- cata l’anzidetta teoria agli agenti di cambio, ma ristrettala unicamente ai sensali.

Le funzioni degli agenti di cambio furono meritamente ri- putate per loro naiura troppo gelose e dilicate ; esse ricer- cano troppa fiducia in chi le esercita e traggono seco in piú casi troppo larga risponsabilitá, perchè possano accomunarsi senza rischio e confondersi con quelle (in generale, e fatte le debite eccettuazioni) assai meno rilevanti e pericolose del semplice sensale.

Se pertanto anche per ogni maniera di sensali è dalla ra- gione e dall’uso generale dei popoli commercianti richiesta una qualche maggiore o minore guarentigia di proibitá, di capacitá e di solvibilitá secondo la diversitá dei casi, a molti piú titoli n°è mestieri per gli agenti di cambio.

Non uguale nè egualmente favorevole giudizio recar poté