Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/64

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gravata dalla sua cancellazione dal ruolo, ordinata dalla Ca- mera di commercio o dal municipio.

Alquanto piú notevole ed essenziale divario corre tra il vecchio ed il nuove progetto nel capo delle pene imposte ai trasgressori.

Non sarebbe opera malagevole il giustificare anche su que- sto proposito il primordiale progetto, dettando lo stesso na- {urale discorso, che chi prende ad esercitare una professione a certe norme allegata, virtualmente si espone a doverne smettere l’esercizio o definitivamente, od almeno pera tempo, dove manchi scientemente di osservarle; nè difettano esempi di altre legislazioni, che non men severe mostransi inverso ai trasgressori delle regole onde la mediazione è governata.

Ciò non pertanto, essendochè la sospensione e la destitu- zione o l’interdizione (se meglio piace di cosí chiamarla) non furono proposte, se non se quai mezzi riputali i piú efficaci ed acconci a reprimere ogni tendenza a violare le stataite di- scipline in materia di mediazione, se lo allenire tali pene che or si faccia non toglie che lo scopo della legge trovisi adem - piuto, non sará egli l’ufficio centrale che vorrá contraddirvi; persuaso, com’esso pure si professa, in argomento di pena- litá tanto questa esser giusta quanto al conseguimento del fine il piú che far si possa accuratamente ragguagliata,

Resterebbe da ultimo un punto, rispetto al quale assai penò il vostro ufficio a rendersi ragione del recessa dai termini del primitivo progetto.

Egli è questo la tolta proibizione di oltrepassare nel premio i termini dalla tariffa segnati. Due sono i buoni effetti che dalla tariffa si attendono : il dar norma certa ai casi di non intervenuto accordo, e porre un freno ad ogni esorbitante pretesa del mediatore.

Ora quest’ultimo effetto dileguasi dove diasi efficacia al patto che al di lá della tariffa piú o meno trascorra.

La libertá di patteggiare i compensi dell’opera che si presta ha pur essa i suoi limiti lá soprattutto dove non è di tutti, ma solo d’una certa classe di persone il prestaria, ed è ufficio ap- punto della tariffa il circoscriverla entro discreti e ragionevoli confini.

Dará giudizio l’esperienza se meglio approdi la sconfinata libertá che or si propone o metta conto invece di cansarne il troppo facile abuso segnando il limite da non doversi pre- terire.

Signori, sta il pubblico da assai tempo in non poca aspet- tazione di questa legge, e ne affretta coi piú caldi voti la de- finitiva approvazione, cui recarono oramai troppi indugi i dispareri surti nelle due Aule parlamentari.

La maggioranza del vostro ufficio centrale, tuttochè poco fidente sulla pratica utilitá che sia per derivare dall’esercizio della mediazione lasciato pienamente libero ad una parte dei sensali, posti per tal forma in troppo disuguale concorrenza cogli altri stretti da speciali discipline, non che dalla permis- sione a questi ultimi conceduta di affrancarsi per patto dal- osservanza della tariffa, pur non seppe indursi a recarvi nuovo ritardo coll’instare che farebbe per l’emendamento di essa legge anche solo nei due capi anzidetti, che meno d’ogni altro consigliati e provvidi gli paiono.

Il fare appello all’esperienza nei casi oscuri e perplessi, prendendone consiglio, e giovandosi della luce ch’essa vi spande, è paruto partito da tenersi per non illodevole, e da doversi di leggeri abbracciare dal legislatore, il quale può a suo bell’agio emendare ogni legge come prima i suoi mali ef- fetti ne mettano in evidenza la viziositá intrinseca.

Gli è sotto questo rispetto e scorta dalle divisate conside- razioni che la stessa maggioranza venne alla conclusione di

proporvi, come per l’organo mio vi propone, l’adozione pura e semplice del progetto ministeriale, stato giá dalla Camera elettiva nei suoi precisi termini approvato.

Reclutamento dell’esercito (4).

Progetto di legge presentato al Senato il 22 dicembre 1853 dal ministro della guerra (La Marmora).

Sicnori ! — Abbiamo lonore di presentare di nuovo al Se- nato, conformemente agli ordini dei Re, il progetto di legge sui reclutamento dell’esercito che giá gli presentammo sullo scorcio dell’ultima Legislatura, senza che potesse venir posto in deliberazione. È noto al Senato che questo è il progetto stesso che giá esso discuteva nella Sessione del 1851 con alquante modificazioni che v’introduceva la Camera dei de- putati, e che perciò noi ci limitammo sin d’allora ad esporre i motivi di siffatte modificazioni. Questi motivi stessi ora ri- petiamo coll’aggiunta di alcune succinte osservazioni concer- nenti pochi altri cangiamenti di piccolo rilievo che, valen- doci dell’opportunitá, avvisammo opportuno d’inserire an- cora in questo nuovo progetto.

Art. 2. L’esclusione degli esecutori di giustizia, dei loro aiutanti e figliuoli, che nel primitivo progetto era compresa con quella dei condannati, fu rimandata alle disposizioni transitorie (articolo 186), affine di piú schiettamente distin- guere quest’esclusione richiesta da ragioni di sociale conve- nienza da quelle che hanno origine nell’indegnitá personale degl’individui.

Col penultimo alinea di quest’articolo si esclusero inoltre dall’esercito le persone condannate da tribunali esteri per reati infamanti, onde ovviare agl’inconvenienti che derivano per la buona formazione dell’esercito dall’applicazione asso- luta del principio di diritto che le sentenze pronunciate al- l’estero non produconu effetto nei regi Stati,

Art. 5. Si è ommessa in quest’articolo, siccome superflua, la clausola concernente gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili, perchè quando siffatta ammissione importi la qualitá di cittadino, essi sono senz’allro soggetti alla leva; nel caso contrario non vi potrebbero essere assoggettati, Nei casi dubbi spetterá ai tribunali ordinari sciogliere la contro- versia secondo i principii generali di diritto,

Ii secondo alinea fu redatto in modo da indicare chiara- mente che i giovani inscritti possano, in casi straordinari, essere chiamati alla leva anche prima dell’anno 21 di loro etá.

Art. 4. Poichè le operazioni che si richiederebbero ad at- tuare la leva di terra nell’isola di Capraia sarebbero spro- porzionate al contingente tenuissimo che può somministrare quella popolazione, parve conveniente esonerarla affatto, la- sciandola seggetta soltanto alla leva di mare.

Art. 6. Avvertendo come le cautele che pur giova prescri- vere rispetto al passaggio all’estero dei giovani cittadini (specialmente nel nostro paese, dove talune provincie vanno soggette a considerevole emigrazione) costituiscono pur sem» pre un limite alla libertá personale, parve opportuno san- cirne il principio coll’autoritá della legge, lasciando alla po- testá esecutiva la cura di regolarne l’applicazione.

Art, 13, Al numero 2 dell’articolo 13 si sono altresí defe-

(1) Vedi volume Documenti, Sessione 1851, pag. 606 e 617; Sessione 1852, pag. 460 e 560,

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