Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/65

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rite, come ragione voleva, ai fribunali ordinari le contre- versie che hanno tratto all’etá dei cittadini, analoghe alle altre che giá sono loro attribuite.

Art. 15. 1 consiglieri provinciali che fanno parte del Con- siglio di leva saranno, secondo ii presente progetto, desi- gnati dal Consiglio provinciale medesimo, e non piú dall’in- tendente, modificazione suggerita dal dubbio che questo fun- zionario non paresse investito di eccessiva influenza nel Con- siglio. Sebbene il Governo stimasse meno fondato questo timore, non ravvisò esservi inconveniente ad aderire alla modificazione proposta.

Art. 17. Le decisioni dei Consigli di leva sono attualmente, bei casi di gravame, soggette a riparazione per decisione del- l’ispezione generale delle leve, e vi ebbero sempre per l’ad- dietro alcuni casi, sebbene rari, in cui esse diedero luogo ad annullazione, che anzi nelle due ultime leve il numero di tali casi si accrebbe notabilmente.

Parve pertanto che si dovesse lasciare aperto l’adito ai giovani che si credessero gravati di porgere efficacemente i loro richiami. Ad ovviare però ai gravi inconvenienti cui potrebbe dar luogo la revisione delle decisioni dei Consigli secondo le forme giuridiche, inconvenienti che furono egre- giamente esposti in seno a quest’Assemblea in occasione del primitivo progetto, si è assegnato un breve termine ai ri- chiawi, si è dichiarato che essi nen sospendono gli effetti della designazione (e perciò non possono ricadere a carico di altri inscritti finchè siasi pronunciato sul loro valore) e se ne è commessa la decisione al Ministero della guerra, previo il parere di una Commissione composta di persone autorevoli per grado e per esperienza.

Nè solamente nell’interesse dei giovani inscritti, ma anche per vegliare a quell’intiera ed uniforme osservanza della legge, che è altamepte richiesta dalla giustizia e dall’ipte- resse pubblico, si riconobbe opportuna l’istituzione della Commissione ora detta. Per opera della quale anche gli uf- ficiali del Governo, quando credessero di scorgere nelle de- cisioni dei vari Consigli difetto di coerenza o di meno retta applicazione della legge, potranno promuoverne la rettifi- cazione.

Cosí ordinata, io spero che il Senuto accoglierá volontieri questa istituzione destinata a guarentire diritti ed interessi gravissimi, tanto piú che l’istituzione analoga dei ricorsi al- l’ispezione delle leve non produsse, nemmeno neli’epoca assai difficile dei 1848, quella perturbazione che si avrebbe avuto ragione di temere.

Art. 28. Si sono cancellati dall’elenco degl’individui da porsi in capo di lista i renitenti delle leve anteriori e stati arrestati, bastando all’uopo il disposto del’articoio 64 per cui sono computati nel contingente.

Coll’espressione cancellati, aggiunta al numero 2, si sono piú compiutamente enumerati i casi di cui all’articolo 61.

Finalmente coll’aggiunta del numero B si provvede per la iscrizione sulle liste di parecchi individui che nella prima re- dazione non erano contemplati.

Art. 33. In quest’articolo si aggiunse la prescrizione di cancellare dalle liste gl’inscritti marittimi siccome quelli che a torto comparirebbero ad un tempo sulle liste della leva di terra e su quelle di mare,

Nel progetto primitivamente votato dal Senato era in quel- l’articolo 98 rinnovata una disposizione della legislazione ora vigente, per cui gl’inscritti marittimi suddetti erano però di nuovo sottoposti alla leva di terra, quando per due anni con- secutivi venissero a cessare dall’esercizio della navigazione 0 delle arti marittime. Siffatta disposizione è scomparsa nel

presente progetto ad istanza anche dell’amministrazione della marina, sulla considerazione che essa è affatto illusoria, po- tendosi facilarente da chicchessia interrompere il termine di due anni con pochi giorni di navigazione o di lavoro anche solo apparente; che infatti nel corso di dieci anni essa non diede luogo ad una sola denuncia; che d’alira parte essa è pure superflua in quanto chi abbia fatto dopo gli anni 16 il tirocinio di mesi 18 a borido di ua bastimento od in un can- tiere, può considerarsi in generale come sufficientemente formato nella sua arte e nel suo mestiere ; si considerò inoltre che quelli di tali inseritti che cessano di navigare, piú facil- mente degli altri concorrerebbero, ove fossero designati, alla leva di mare, e che ii Governo avrá pur sempre modo di as- sicurare per via di disposizioni regolamentari che gl’inscritti marittimi soddisfacciano all’epoca della leva di terra alle con- dizioni richieste dalla legge.

Cosí cancellati tali individui, e piú non potendo essere compresi nelle liste d’estrazione, si annullò naturalmente l’articolo 8 del prime progetto che prescriveva appunto di dedurli da esse liste.

Art. 58, 42, 45. Nei successivi articoli relativi all’estra- zione furono introdotie alcune aggiunte atte a regolaria con vie maggior precisione, vale a dire sono determinate le per- sone che in mancanza dell’inscritto possono rappresentarlo nell’estrazione (articolo 38); si vieta esplicitamente la ripeti- zione dell’operazione (articolo 42), e si prescrive di mento- vare sulla lista d’estrazione i diritti, i richiami e le eccezioni allegate in occasione del primo esame dai sindaci, dagl’in- scritti o dai loro rappresentanti.

Art. 46, 49, Rispetto al primo esame l’articolo 46 fu re- datto in guisa da lasciare al regolamento la cura di descri- vere piú minutamente le deformitá evidenti che autorizzano il commissario di leva a dichiarare gl’inscritti inabili al ser- vizio, e fu modificato l’articolo 49, cosí che gl’inscritti della statura di metri 1 54 ed oltre siano rinviati alla leva ventara non giá dal commissario, ma dal Consiglio di leva,

Art. 53, Coll’articolo 83 si è inserita in questa legge orga- nica una disposizione giá in vigore e sancita colla legge 19 maggio 1851.

Art. 57, L’attestazione prescritta all’articolo 57 dovrá es- sere fatta da tre padri di famiglia i cui figli siano soggetti alla leva, e non vi siano stati soltanto.

Art. 61. Le modificazioni inserte in quest’articolo non fanno che compiere in qualche parte ed estendere esplicita- mente (siccome era ovvio) alle cancellazioni dalle liste, pre- viste agli articoli 33 e 55, ed alle dispense le disposizioni concernenti le riforme e le esenzioni.

Art. 62, 63. Era nel primitivo progetto una lacuna a cui si è procurato di riparare cogli articoli 62 e 63. Infatti, poi- chè si sono deferiti ai tribunali ordinari le controversie con- cernenti la cittadinanza, la figliazione, ecc., era d’uopo de- terminare gli effetti che intanto avessero, riguardo alla leva, i ricorsi degl’inscritti, non che il procedimento da osservare in proposito. A quest’uopo dichiara l’articolo 62 che tali ri- corsi hanno effetto sospensivo, purchè presentati nel termine di 10 giorni, e l’articole 65 prescrive il procedimento som- mario, servate però le ordinate guarentigie dell’appello e della cassazione. Esso prescrive pure il contraddittorio del- P’intendente della provincia, presidente del Consiglio di leva.

Art. 64, 66, 74. Cogli articoli 64 ed un’aggiuata all’arti- colo 66 venzono regolati gli effetti della renitenza rispetto agli altri inscritti di leva. I renitenti sono surrogati al Con- siglio con nuove designazioni (articolo 66), le quali sono poi