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cancellate (articolo 74), quando siano quelli arrestati o si presentino prima del discarico finale. Se invece saranno as- sentati dopo quest’epoca, andranno in isconto dei contin- genti successivi (articolo 64). Tale all’incirca è pure il tenore della legge ora vigente, sebbene forse nel primitivo progetto non fosse con sufficiente chiarezza indicato.

Art. 68, 70 e 76. A ciascuno di questi tre articoli fu ag- giunta una clausola per dichiarare in primo luogo che la proporzione cel riparto del contingente in due categorie è determinata per decreto reale (articolo 68); che gli uomini i quali per ragione del loro numero d’estrazione dovessero ascriversi alla seconda categoria rimarranno assegnati alla medesima, ancorchè rimandati come capi-lista ad una leva ventura (articolo 70), e per dichiarare infine compiutamente l’effetto del discarico finale pel caso che la provincia non ab- bia potuto somministrare l’intiero contingente.

Art. 77. Oltre i difetti fisici, ve ne sono anche d’intellet- tuali che rendono inabili al servizio, e di questi pure si è fatta menzione nell’articolo 77.

Art. 85. Invece dell’esenzione che la legislazione attuale ed il progetto giá votato dal Senato accordava all’unico su- perstite di sua famiglia, esenzione che riusciva in beneficio esclusivo dell’inscritto, la Camera dei deputati sostituí l’e- senzione per gl’inscritti contemplati ora ai numeri 1 e 2 di quest’articolo, che vi hanno certamente maggiori titoli,

Il primitivo progetto accordava (numero 3) l’esenzione al primogenito di nipoti da figlio di donna tuttora vedova, ecc. Nel dubbio che l’espressione da figlio eseludesse i figliuoli delle figlie, si è soppressa quell’espressione, ben inteso che l’esenzione non si estende ai figli di fratello o sorella,

Finalmente, per considerazioni morali che senza dubbio saranno accolte dal Serato, s’impose la condizione che tali esenzioni siano richieste dai membri della famiglia in favore dei quali sono accordate.

Art. 86 e 88. Colle modificazioni introdotte nei citati arti- coli si escludono ancora dal procurare l’esenzione i capi operai ed i vivardieri, gli affidati che hanno terminata la ferma anteriore, gl’individui arruolati come renitenti per disposizione penale (articolo 86), e si computarono nelle e- senzioni accordate alla famiglia anche quelle ottenute dagli inscritti per altri titoli a cui avessero diritto, sebbene pro - fittassero invece della riforma o della dispensa (articolo 88).

Art. 92. L’ultimo alinea dell’articolo 92 fa aggiunto per ovviare agli abusi cui potrebbe dar luogo la disposizione del numero 3 dell’articolo stesso. A quest’uopo mi giova ripe- tere le considerazioni che l’hanno consigliata all’altra Ca- mera.

«Per quesl’aggiunta le circostanze definite in questo nu- mero non possono neanche essere prese in considerazione se giá non constano in occasione del primo esame, allorchè cioè la sorte non avendo aneora pronunciato, non v’è inte. resse tanto diretto ad ottenere dichiarazioni dalle quali una infermitá od un’imperfezione fisica risultino piú gravi di quello che realmente non siano.

«Questa restrizione non esclude però che il Consiglio di Jeva possa e debba anzi esaminare accuratamente e racco- gliere le piú minute ed esatte indagini sulle simili circostanze che loro si presentino, tuttochè queste constino giá nel modo sopraccennato.»

Art. 95 e 96. Le ragioni stesse per cui si accorda l’esen- zione agl’inscritti le cui famiglie siano nei casi indicati al- l’articolo 85, sembrano a primo aspetto militare in favore anche di quei soldati che, per eventi postericri al loro as- sento, si trovino nelle condizioai medesime. Se però bene si

guarda, l’esenzione accordata nel primo caso non reca de- rimento al servizio pubblico, poichè gli esenti sono surro- gati da altri iscritti. Nel secondo caso invece, non potendosi surrogare i soldati che venissero congedati, ne seguirebbe una notabile diminuzione nella forza dell’esercito. Queli’e- senzione adunque che, accordata agli uni non sarebbe che un piú equo riparto del contingente fra i cittadini, accor- data agli altri sarebbe una diminuzione reale dello stesso con- tingente,

Ciò nondimeno, per conciliare gl’interessi del servizio coi riguardi a cui hanno pure qualche titolo i militari summen- tovati, la legislazione attuale consente che quelli d’essi la cui famiglia si trovi in condizioni piú gravi, siano in via di grazia mandati in congedo illimitato. In altri paesi il Governo suole concedere loro il congedo assoluto.

La Camera dei deputati ha ravvisato opportuno di sosti- tuire pure il congedo assoluto al congedo illimitato, di espri- mere esplicitamente la facoltá che ha il Governo di accor- darlo, e di regolarne l’esercizio con qualche norma, ed a questo intento introdusse nel progetto gli articoli 95 e 96.

Art. 97. Tre importanti modificazioni furono introdotte dalla Camera dei deputati all’articolo 97, concernente la di spensa dei chierici, alle quali il Governo ha creduto di dover aderire. Colla prima furono eselusi dalla dispensa gli alunni del clero regolare ; colla seconda si circoscrisse il numero dei dispensati a quello che richiedono i bisogni del sacro mi- nistero ; colla terza finalmente si determinò che non fossero surrogati da altri inscritti, ma si computassero in deduzione del contingente.

le non msi farò certamente a svolgere ora questa materia al Senato, giá varie volte ampiamente discussa. Bensí indi- cherò sommariamente le considerazioni che mossero il Go- verno ad accettare le indicate modificazioni.

Ed in primo luogo, per ciò che riguarda il doppio limite posto all’esenzione coll’esclusione dei regolari, e colla limi- tazione del numero degli esenti, il Governo lo ravvisa giu- stificato dal prineipio stesso onde procede l’esenzione. Pe- rocchè non per altra cagione può indursi lo Stato ad esone- rare in questo caso una parte dei suoi cittadini dall’obbligo a iutii comune, se non in contemplazione della necessitá che hanno i popoli del ministero religioso.

Ora, sebbene anche il clero regolare s’impieghi in servizio pubblico, non è esso però che somministra nella maggior parte dei casi i sacerdoti necessari alle parrocchie ed alla cura delle anime, che anzi i membri di questo clero sono sovente chiamati fuori dei confini dello Stato, e cessano per- ciò di prestarvi ogni maniera di servizio.

Similmente se l’esenzione si accorda in considerazione di grande e stringente utilitá pubblica, essa deve cessare allor- chè cessa questa utilitá o diminuisce, onde segue la neces- sitá di limitarne il numero.

A queste corsiderazioni una sola obbiezione pare avere qualche scubiante di ragionevolezza, quella cioè desunta dal rispetto della vocazione religiosa.

Ma questa vocazione, per valerci del linguaggio consueto in questa materia, benchè d’indole piú delicata e piú alta, non ha sostanzialmente pei fedeli un carattere obbligatorio diverso da quello di ogni altra vocazione, non impone un obbligo tale che dispensi l’individuo dali’adempire ai doveri che egli ha verso la societá di cui fa parte e verso i concit- tadini. E se quella valesse per esonerare il giovane inscritto, dovrebbe valere altresí ogni altra interna voce di coscienza che egli asserisse distoglierlo dalla milizia, Il qual principio, quando venisse compiutamente applicato, scioglierebbe di

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