Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/67

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necessitá ogni civile consorzio, e per conseguente non può essere ammesso da nessuna civile societá.

Bensí venendo a considerazioni politiche piú opportune al nostro uopo, vi è questo essenziale divario fra la carriera re- ligiosa e le altre carriere, che gl’incoraggiamenti dati dal Governo alle carriere civili possono produrre effetti bensí piú o meno dannosi in quanto contrari al principio del libero svolgimento delle facoltá dei cittadini, ma meno dannosi d’assai, sia economicamente, sia moralmente, che quelli so- verchi dati alla carriera ecclesiastica.

Che anzi, appunto il singolare rispetto dovuto alla libertá delle vocazioni religiose deve trattenere lo Sfato, per quanto è possibile, dall’introdurre alcun che nelle sue leggi che valga ad alterarne Ia sinceritá e spontaneitá ed a suscitare vocazioni fittizie che riescano alla profanazione del san- tuario.

Colla terza delle mentovate modificazioni si stabilisce che i chierici dispensati vangano computati in deduzione del con- tingente. Se infatti essi venissero surrogati da altri inscritti, giusta il sistema primitivamente proposto, questi ultimi e le loro famiglie ne proverebbero senza fallo un’impressione pe- nosa che giova di evitare in tale materia.

Art. 98. Alcune modificazioni nella redazione di questo articolo spiegano piú precisamente il caso in cui i chierici si suppongono avere abbandonato la carriera in contemplazione della quale furono dispensati.

In questo caso poi, e quando trascurino di farne la pre- seritta dichiarazione, soggiacciono alle pene imposte ai gio- vani sottrattisi all’inscrizione, che in questa nuova redazione sono piú precisamente indicate agli articoli 162 e 168; se non che, per quanto riguarda l’articolo 168, essi saranno bensí astretti al servizio, ma non computati in capo di lista della leva in corso, siecome quelli che farono giá computati nel contingente della classe cui appartenevano.

Art. 101. Un’altra dispensa compresa nel primitivo pro- getto fu pure soppressa dalla Camera dei deputati, quella cioè che riguardava le corporazioni religiose destinate alla istruzione ed educazione del popolo, e ciò per la considera- zione che, non essendo tale dispensa accordata al rimanente del corpo insegnante, il carattere religioso di quelle non ba- stava a giustificare un privilegio, che per la natura sua vuolsi concedere con somma riservatezza.

Infatti neppure l’antico regolamento delle leve non com- prende tali istituti nell’esenzione, la quale fu solo accordata con circolare ministeriale aleuni anni piú tardi e testè ri- vocata medesimamente con altra disposizione del Governo.

Art. 106. Col numero 3 dell’articolo 106 si è aggiunta una nuova cagione di nullitá degli scambi di numero che è per se stessa giustificala.

Art. 108, 109, 410, 415, 118 e 124. Colle modificazioni introdotte nei citati articoli relativi alla liberazione, si pre- scrive agli assoldati volontari la condizione di prestare sei mesi di servizio prima d’incontrare l’affidamento, come a saggio della loro attitudine morale ed intellettuale a prestare buon servizio (108); si determina l’epoca da cui decorre la ferma degli assoldati conformemente alle regole, del resto assai ovvie, ora in vigore (148, primo alinea), e si estende agli assoldati che si facciano disertori una disposizione concer- nente la diserzione dei surrogati ordinari (124). Si ammet- tono quindi all’assoldamento d’anziani, in contemplazione dell’utilitá affatto speciale che si ricava dai loro servizi, i carabinieri reali ed i sott’ufficiali che abbiano oltrepassato l’etá d’anni 38, ma non superato quella di anni 40 (articolo 109, numero 1). Si ammettono inoltre, conformemente a

quanto fu giá stabilito colla legge 4 luglio 1852, i militari che abbiano cessato dal servizio, purchè rientrino nel ter- mine di un anno, e non abbiano oltrepassato gli anni 30 di etá (articolo 110). Finalmente collarticolo 115 si prescrive che il riparto degli affidati fra gl’inscritti abbia ad operarsi secondo l’ordine del numero d’estrazione, onde evitare in questa delicata materia ogni sospetto d’arbitrio,

Art, 126, 127, 128. Gli articoli 126, 127, 128 sono aggiunti al nuovo progetto e non dubito che il Senato ne apprezzerá esso pure l’op.portunitá.

Importanti modificazioni furono introdotte altresí nelle di- sposizioni concernenti le surrogazioni.

Art. 132 e seguenti. Lasciando in disparte quelle variazioni che sembrarono migliorare la redazione e l’ordine degli arti- coli, accennerò solo essersi estese come di ragione ai surro- gati di fratello le condizioni di buona condotta (articolo 152, numero 2) richieste pei surrogati ordinari, ed essersi pre- scritto (articolo 135) a norma anche delle disposizioni ora vi- genti, che i surrogati di fratello prestino pur sempre sotto le armi il servizio generalmente prescritto in tempo di pace.

Quanto alle surrogazioni ordinarie si aggiungono nel pre- sente progetto fe condizioni di cui ai numeri 3, 10 e #1 del- Particolo 136.

Si riduce ad anni ventotto, secondochè g’á si era disposto colla citata legge 4 luglio 1852, l’etá dei surrogati, che nel primo progetto era d’anni 30, ed a metri 1 60 la statura che prima si voleva di 1 64.

Si richiede Ja vidimazione dell’intendente al certificato di buona condotta (articolo 136, numero 1 t), si esige il consen- timento dei membri della famiglia, in favore dei quali il sur= rogato fosse slato esente dalla leza (idem, ultimo alinea) e si prescrivono alcune guarentigie riguardo alla stipulazione de- gli atti (137, 1539).

Finalmente si prescrive (articolo 137) che il surrogante versi, come in deposito all’erario sul prezzo della surroga- zione, la somma di lire 600, che rimane a guarentigia del sur- rogato, ma che frutta interessi in suo benefizio finchè od ab- bia adempito al suo obbligo e ne decada a tenore del disposto dell’articolo 142; similmente è devoluto all’erario il rima- nente prezzo della surrogazione quando il surrogato venga a disertare.

Cogli articoli 145 e seguenti fu istituito un quarto modo di surrogazione nella facoltá di permutare la natura d’assento fra due militari ne!la stessa provincia, dei quali uno si tro- vasse sotto le arini per appartenere alla prima categoria del contingente, ed il secondo fosse rimasto in congedo illimi- tato, siccome ascritto alla seconda categoria.

Tali surrogazioni sono concesse ai soli militari che per ra- gioni di leva appartengono alla stessa provincia, la quale re- strizione fu consigliata dal bisogno di non rendere soverchia- mente complicati gli uffizi che occorreranno per tali surro- gazioni e di accertare piú facilmente nel proposto surrogato la voluta attitudine e moralitá.

Art. 149 e seguenti, L’etá minima dei volontari fu ridotta ad anni diciassette, e l’etá massima, ecceituati i capi-vperai, musicanti e vivandieri, ad anni ventisei (articolo 149, nu- mero £); e quest’ultima modificazione, coll’intendimento di dare loro spazio di tempo sufficiente ad acquistare, con utili servizi, diritto alla giubilazione. Collo stesso scopo l’etá mas- sima dei volontari che abbiano giá compiuta una ferma è fis- sata ad anni trentacinque (articolo 154 alinea).

Furono inoltre aggiunti i numeri 4, 5, 7 dell’articolo 149 di cui il Senato apprezzerá la convenienza.

Rimane dai detti articoli implicitamente abolita la disposi-