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documenti parlamentari


diritto internazionale i irattati antericri non derogati da posteriori convenzioni mantengono ii loro pieno vigore nel senso e come vennero stipulati.

Si fece ancora osservare, come prova che il Governo sardo riconosce in fatto la validità di quel trattato, la circostanza che gli svizzeri appartenenti a quei Cartoni godono delle facilitazioni menzionate in quel trattato relativamente ai nassaporti, mentre invece si esige Ta fassa comune per quelli appartenenti agli altri Cantoni

Tanto risulta dal relativo protocollo del Consiglio nazionale e da quello degli Stati svizzeri.

Infine poi si fa pure appello alle dichiarazioni e note indi. rizzate dal Governo del Cantou Ticino agli altri Cantoni contraenti ed al Consiglio federale allorchè sembrò prevalere Popinione che i trattati del 1845 e 1847 fossero resi superflui “da quello del 1851.

Per quanto concerne ii contegno osservato ds parte del Governo di S, M, il Re di Sardegna, in merito alla validità del trattato dei 1847, conviene anche per conto del medesimo distinguere bene due cose essenzialmente diverse luna dallaltra; cinè la validità del trattato per quanto risgusrda gli obblighi reciproci assunti cei Cantoni contraenti e gl’impegni verso la società cia della strade ferrata del Lucmagno. Per ciò che ha tratto a questa soc.età, il Governo sardo si ritiene dii libere e sciolto aa ogni vincolo: ma non cosí per quante riguarda la convenzione coi tre Cantoni.

Esso l’ha sempre risgnardata per valida fn quanto risguarda P oggette principale, cioè la cosiruzione di una strada ferrata per il Lucmagno, e cosí per gli altri articoli della convenzione ir quanto non vennero derogati dalla nuova Costituzione federale, come, per esempio, Particolo A, o dalle convenzioni posteriori.

Infine poi il Governo di Sua Maestà non poteva dare glior prova di quella del fatto, di adempiere, cioè, come adempie tuttora le ag ivi stipulate. Cosí in forza dell’articolo 11 di detia convenzione esso ha accordato la libera esportazione della granaglia, del riso, del vino, delPacquavite e di ogni altro commestibile.

In forza ancora del medesimo trattato, esso accorda, come già osservarone anche i signori deputati svizzeri, le facilita. zioni per i passaporti degli abitanti dei tre Cantoni di San Gallo, dei Grigioni e Ticino stipulate all’articolo 12 del irattato.

Nella nota dell’incaricato d’affari di Sua Maestà il Re di Sardegna presso la Confederazione svizzera diretta al Consiglio federale, sotto la data del 4 febbraio 1853 si dichiara a nome del Governo: «che esso si rifiene sciolto da ogni colo colla società promotrice del Lucmagno, non avendo quella società in modo alcuno adempiuto agli obblighi da essa assuntisi, non essendosi la stessa mai crstituita real. mente e definitivamente,»

Vedesi da questo come i motivi che indussero i Governi dei Cantoni svizzeri di San Sala e Grigioni a svineclarsi dalla società promotrice, siano gli identici che deferminarono anche il Governo sardo ad agire di conformità, epperò il deputato rinnova ancora questa dichiarazione nel modo il piú formale, ed i depufati dei Governi di San Gallio e Grigiori vi si uniscono pure. Dichiarano quindi che per gli addotti motivi essi considerano ia menzionata società promotrice, come non piú esistente ed essersi verificato il caso previsto dalP’articolo 7 della convenzione 16 gennaio 1847, di potere cioè sostituire un’altra società per Pesecuzione della strada ferrafa per il Luemagno, come già fu in parte sostitvita da al tra. Di dopaalo sardo fa osservare in fine, come dalla nota 4 febbraio 1853, risulti, anzichè intenzione di denunciare il trattato del 1847, la chiara intenzione di volerlo mantenere, eliminandosi una società, che piú non presentava ia confidenza, nè aveva i mezzi per mandare ad effetto lo scopo per il quale era stato stipulato il medesiino trattato,

H. Rapporto poi ai sussidi votati dal Parlamento sardo e decretati in massima colla legge del 5 giugno 1853, il delegato sardo dichiara, a nome del suo Governo, che, per quanto alla misura e modi coi quali deggiono venire accordati, esso si atterrà strettamente alle disposizioni della legge medesima, accordandoli, cioè, sí e come verrà stabilito, dietro un piano regolare che gli venga presentato da una compagnia, che alla sua volta presenti serie guarentigie di solvibilità e che assuma la piú pronta e sicura costruzione della strada ferrata, dalla sponda settentrionale del lago Maggiore sino al lago di Costanza, come è detto testualmente all’articolo 6 di detta legge.

Per quanio poi riguarda la linea precisa, il delegato sardo dichiara che, quantunque nella legge stessa non si trovi il nome Luemagno, nessun’altra linea vi ha che adempia alle condizioni volute dalla legge relativa, alla condizione vitale soprattutto, della pronta e piú breve comunicazione fra il lago Maggiore ed il lago di Costanza,

Nessun’altra linea intende favorire il Governo di Sua Maestà, nè in queeto ei può essere menomamente titubante daccliè dalle diseessioni che ebbero luogo in proposito nel Parlamento sardo, chiarissima emerse l’intenzione che per il Luemagno e nan altrimenti sieno a destinarsi i sussidi,

Hi delegato sardo dichiara quindi formalmente da parte del suo Governo che i sussidi aecretati colla legge del 5 giugno 1853 non verranno accordati a nessun’altra linea che a quella del Lucmagno.

Per togliere poí qualsiasi equivoco 0 dubbiezza che poirebbe sorgere nelPinierprefere ia frase di linea del Lucmagno, si dichisra espressamente che, qualora, contro ogni aspettativa, da parte del Governo ticinese si avesse a concedere la linea Locarno Biasca ad una società che volesse volgersi verso il San Gottardo, sotfo pretesto che questo non esclude la linea del Luemagno, il Governo sardo non accorderà sussidi di sorta ad una fale società.

Esso si riserva di accordarii unicamente a quella sola che assume tutta la linea che, pariendo dal lago Maggiore, mette capo al lago di Costanza passando per il L’icmagno.

In fede di che i delegati rispettivi hanno firmato il presente pretocollo di conferenza e vi hanno apposto i lero sigilli.

Fatto in Torino in friplo originate, i asciette Inelio mille ottocento cinquaniatrè,

(L. S.) Hungerbuhger, delegato del Governo del Cantone di San Gallo.

(L. S.) Luigi Torelli, delegato del Governo di Sua Maestà Sarda.

(L. S.) Giuseppe Marca, delegato del Governo del Cantone dei Grigioni.


Per copia conforme all’originale:

 Torino, 9 novembre 1853.

Il primo uffiziale del Ministero
per gli affari esteri
Mossi.