Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/755

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_————_————_—————_——__—_—_—_—_—_———————————_——m___m——_——_—m_mt=t._€—smwrurn<<©<ui_ruu@r[uun Da 1 a 75 chilom. inelus. | Da 1a 10 miglia inclus. 2 50 1 |» 5 |>» 2 |>» 7 50 3 |> | Piú di 75 sino a 190 chil. Piú di 10 sino a 25 miglia 5» 2 |» 10 |» 4 |»| 15» > i > 190» 8340 + 13 sa ID» 7 | 50 8 |»| 15 |»| 6 |>| 22 | 50» ’ > 340 >» 5295 >» | > 45» 70 > 10» 4 |»| 20 |» & |»| 30» 12 |» > 825» 750» |» 70» 100» | 12 | 50 | 5 >| 25 |» 10 |» 37] 50 | 15 |> > 750» 1015» >» 100» 135» 15» 6 |»| 30 >| 12 >| 45 > 18» | Nota. Si computano per un miglio d’Alemagna, settemila cinquecento metri (7500). Per un fiorino, moneta di convenzione, italiane lire due e centesimi cinquanta (2 50).

Art. 19. Le frazioni eguali o superiori delia metá dell’unitá saranno compiute come unitá, Le frazioni minori saranno ab- bandonate.

Art. 20. Per l’applicazione delle tasse la distanza percorsa da un dispaccio sará computata in linea retta sul territorio di ciascuno Stato dal luogo di partenza sine al punto della frontiera, ove essa arriverá, e da questa al luogo di destina- zione. Sará fenuta la stessa norma in quanto al transito dei dispacci di frontiera a frontiera di ciascuno Stato.

Art. 21, Saranno osservate le regole seguenti per l’applica- zione della tassa in ragione del numero di paro!e.

Le parole riunite con lineette o separate da apostrofe sa- ranno compuiate in ragione del numero delle parole conte- nutevi; ma la lunghezza massima di una parola sará fissata a sette sillabe, ed il soprappiú sará computato per una pa- rola.

Le lineette, gli apostrofi, i segni d’interpunzione, gli alinea non saranno cowputati ; ma gli altri segni lo saranno in ra- gione delle parole impiegate per esprimerli. °

Di regola generale non sará trasmesso altro segno d’inter- punzione che il punto,

Qualsivoglia carattere isclato (lettera o cifra) sará compu- tato. per una parola.

Qualunque numero compesto di una o piú cifre sino a cinque inclusivamente sará computato per una parola: i nu- meri d’oltre ie cinque cifre rappresenteranno altrettante pa- role quante volie sarannovi contenuta cinque cifre, ed una parola di piú pel sopravanzamento, le virgole, le sbarre di divisione saranno computale per una cifra ; gPindirizzi e la data saranno compulate nell’evalnazione delle parole compo- nenti il dispaccio.

La data potrá essere indicata mercè la semplice notazione del giorno della scitimana ; il nome del soscritiore non sará computato che per una parola ; ma i titoli, i prenomi, le

particelle, le qualificazioni saranno computate in ragione del numero delle parole che saranno impiegate nel farne l’espres- sione.

Le linee o parole che l’amministrazione aggiungerá sopra un dispaccio nell’interesse del servizio non saranno compu- tate.

Art. %2. Il limite della lunghezza dî un dispaccio è fissato a cento parole. Al di lá di cento parole la tassa da una a venti parole ricemincierá ad essere applicata.

La trasmissione dei dispacci il di cui testo oltrepasserá cesto parole potrá essere ritardata, acciò sia data la prioritá ai dispacci piú brevi, quantunque inscritti posteriormente.

Uno stesso speditore non potrá far passare piú dispacci consecutivi che quando il servizio dell’apparecchio non sará richiesto da altre persone. —

Di questa riserva non sará fatta applicazione ai dispacci di Stato.

Art. 25. Lo speditore che esigerá dall’ufficio di destina- zione la dichiarazione di ricevuta di un dispaccio, pagherá per averla il quarto della somma che avrá costata la trasmis- sione di un dispaccio di venti parole. Egli pagherá la metá della somina che avrá costato la trasmissione del suo dis spaccio, ove richiegga che gli sia rinviato il dispaccio mede- simo nella sua integritá per essere collazionato.

Il destinatario potrá anch’egli domandare che il dispaccio ricevuio possa essere collazionato, ma dovrá per ciò pagare una seconda volta l’intiera tassa.

Art. 24. L’importo della spesa di trasmissione della rispo- sta potrá essere pagato anticipatamente dallo speditore che ne fará domanda. .

Art. 25.1 dispacci che dovranno essere comunicati a sta- zioni intermedie, o depositate=presso le medesime, saranno considerati e tassati quali altrettanti dispacci separati inviati a ciascun luogo di destinazione.