Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/762

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giá assoggettate ad un’imposta diretta, imperciocchè colla |

legge 25 maggio 1852 fu stabilita una tassa di dieci lire sulle pensioni da lire 500 alle lire 1000, e del due e mezzo per cento su quelle che eccedono il migliaio di lire. Perciò i pea- sionari che per qualsiasi cagione dovessero rimanersi all’ e- st>ro sarebbero tassati del 27 per cento circa sopra una pea- sione che rappresenta la ritenenza sofferta dai medesimi sui propri stipendi ed il compenso di lunghe ed onorate fatiche; e se avvenga che un pensionato abbia a raccogliere una ere- ditá in paese oltre l’Atlantico, egli sará costretto ad abban- donarla con iscapito anche dello Stato, ovvero a rinunziare al quario della propria pensione, e quindi perdere quanto ad altri è concesso dal diritto comune.

La Commissione si fece pur carico di conoscere quale fosse il numero dei pensionati dimoranti presentemente all’estero, e quale fosse la somma da essi percepita dalla finanza nazio- nale. Cento sessantacingque sono i pensionari anzidetti, set- tanta dei quali non sarebbero colpiti dalla legge per avere pensione inferiore a lire 501, e che in totale ricevono lire 47,459 79. Non rimarrebbero quindi colpiti dalia proposta legge se non che novantacinque individui che sono iscritti sul bilancio deli’erario per lire 187,642 19, il quarto della quale somma ammonta a lire 46,914 54. Tenuto quindi conto di quei pensionari che si trovano provvisoriamente all’ estero senza avervi stabile dimora, e che ripatrieranno durante l’anno corrente, il prodotto massimo di questa onerosa im- posta ascenderebbe dalle lire 35,000 a lire 40,000, somma cosí poco rilevante che, malgrado la strettezza delle nostre finanze, non può consigliare i’ adozione della proposta legge.

Si osservò infine dalla Commissione che la tassa del 25 per cento sulle pensioni di riposo, equivale ad intaccare il diritto di proprietá, dappoichè la pensione rappresenta il corrispet- tivo dovuto dallo Stato a coloro che lo servirono colla loro capacitá, e talvolta con danno della propria vita e sostanze.

Nè vale il dire che il paese debba per l’assenza di al-

cuni pensionari risentire grave danno dal minore consumo dei suoi prodotti, attesochè i consumatori che si vorrebbero richiamare in patria ascendono al numero complessivo di no- vaniacinque.

L’articolo 47 del regio brevetto 241 febbraio 1835 stabilisce che «la pensione cesserá per quell’impiegato civile. che ne fa provveduto, qualora senza licenza si assenti dai nostri Stati, o presti servizio a potenza estera, salvo una speciale nostra determinazione che preseriva di continuaria.» L’ in- tendimento, quindi del legislatore era quello di i.cpedire una soverchia emigrazione di pensionari, ma di potere altresi permettere ai medesimi, secondo le circostanze, il disbrigo de’propri affari, o di attendere al riacquisto di salute mal- ferma. Il citato regio brevetto vige tuttora nella nostra le- gislazione, e pertanto il Governo è in grado di provvedere secondo la giustizia e le peculiari circostanze dei pensionari e della nazionale finanza.

Fu osservato dalla minoranza della Commissione che colla proposta legge i pensionari rimarrebbero svincolati dall’ ob- bligo di ottenere la licenza voluta dal predetto articolo 17 del regio brevetto, ma lo svincolamento da un obbligo di forma contro un sequestro di un quarto di pensione, non parve sufficiente motivo alla maggioranza della Commissione di modificare la propria persuasione e di ristarsi dal pro- porvi di non accettare la propostavi legge.

i Progetto di legge presentato alla Camera il 28 gennaio

1854 dalla Commissione composta dei deputati Man. telli, Jacquier, Valerio, Torelli, Bò, Riccardi Ernesto e Corsi, relatore.

Art. 4. Dal 4° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, eccedente lire 500, rimane olire tre mesi all’estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante il tempo della sua dimora fuori Stato.

Art, 2. Il peasionario che rimane tre mesi all’estero senza darne avviso al sindaco del comune dell’ultima sua resi- denza, ovvero ad ua agente consolare o diplomatico nazio- nale, perde un’annata di pensione; se lascia trascorrere un auno senza adempiere tale disposizione decade dalla pen= sione. °

Questo termine è di neve mesi pel pensionario che dimora fuori d’Europa.

Art. 3. I pensionari faranno constare al Ministero delle finanze dol loro ritorno in patria, mediante certificato da ri- lasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza.

Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all’estero sono soltanto tenuti all’osservanza di questa legge trascorso il termine dell’autorizzazione, ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispo- ciali disposizioni contenute sella medesima. Se l’autorizza- zione oltrepassa quel termine ovvero è illimitata, si inten- derá ristretta a mesi sei.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 3 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 28 gennaio 1854.

SianoriI! — Nella seduta del 28 gennaio ultimo scorso la Camera elettiva, avendo adottato il progetto di legge relativo ad una tassa sulle pensioni che si godono all’estero, mi onoro, o signori, di sottoporlo era alle vostre deliberazioni, nella fiducia che sia per avere favorevole accoglimento.

PROGETTO DI LEGGE,

Art. 1. Da 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato, vucsdante lire 500, rimane olire quattro mesi continui all’estero, è sottoposto anu +itn_ nenza del 28 per cento durante tutto il tempo della sua di- mora fuori Stato, con clie però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette.

Art. 2. Il pensionario che rimane oltre quattro mesi al-- Pestero se in Europa, ed un anno se fuori d’Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell’ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un’annata di Lensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione.

Art. 5 e ll, Come nel progetto della Commissione della

Camera.