Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/772

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una ragione eventuale, non possibile a fogliersi nè modili- carsí, selva la giustizia, da veruna futura disposizione di legge ; il che (per dirlo qui di passaggio) scioglie i dubbi pro- posti nella petizione indirizzata al Senato da aîcuni posses- sori e trafficanti di carte del nostro debito pubblico, i quali mostrano di apprendere, che possa alcun ostacolo recare alla continuazione delle loro negoziazioni quanto nells proposta legge viene statuito ; certa cosa essendo che, dove tali nego- ziazioni siano alle carte del nostro debito pubblico circo- scritte, non hanno essi nulla a paventare a tale riguardo.

La sola vendita dei biglietti di lotterie estere, e di impre- stiti esteri dell’indole sopra notata cadono nell’additata proi- bizione.

Il possessore invece dell’obbligazione dello Stato nostro neli’alienare a pro d’altri, e mediante il concertato compenso, l’annessavi ragione al premio possibile a vincersi nella ven- tura estrazione dove buon viso gli faccia la sorte, e dall’urna sia per escire il numero di codesta obbligazione, altro non fa se non disporre a suo talento di un diritto eventuale che gli appartiene, senza che possa dirsi che egli, nè direttamente nè per indiretto, venga ad impingere contro le prescrizioni della proposta legge.

Gli articoli quinto e sesto infliggono piú severa punizione, recatane al piú alto grado la misura, ai ricevitori del regio lotto ed ai loro commessi, che, o per sè, o per interposta persona, facciansi contravventori alla legge, maliziosamente defraudando nel modo ivi espresso gl’interessi dello stesso regio lotto. l

© Edè ragione; rivestiti essi della qualitá di pubblici funzio- nari, sono da piú stretta obbligazione vincolati all’osservanza delle leggi, e di quelle segnatamente che toccano l’ammini- strazione loro affidata, cui loro è piú che ad altri aperta fa- cile via di eludere sotto maliziose e fraudolenti coperte.

Le prescrizioni dei rimanenti articoli del progetto sino al- l’ultimo, che ne compie la serie, non acchindono se non di- sposizioni clie comunemente si incontrano in ogai legge proi- bitiva e punitiva, all’utile scopo ordinate di farne vieppiú sicura e guarentita l’osservanza colla minaccia della pena.

L’ultimo articolo rivendica giustamente alla competenza dei tribunali ordinari le cause sí civili che eriminsli cui porga occasione la legge.

Signori. Dove vada a parare quanto ci venne sin qui os- servato, niuno è che non sel vegga.

Le esposte considerazioni menano diritto al conchiudere che fa il riferente a nome dell’ufficio centrale per l’adozione pura e semplice della legge di generale proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti delle lutterie estere, ‘che

vi è dal Ministero presentata, e che giá ottenne i suffragi della Camera elettiva,

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 18 marzo 1854, con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato e appro- vato dal Senato nella tornata del 13 stesso mese.

Sicnoni ! — Nella tornata del 13 corrente marzo il Senato del regno introduceva alcune modificazioni nel progetto di legge sulle lotterie a questa Camera giá sottoposto e volato in seduta del 31 scorso gennaio, 2

Siffatte modificazioni, cui assentiva il Ministero, sarebbero sostanzialmente le seguenti:

Col primo alinea dell’articolo 4 si tenderebbe a meglio de-

scrivere il carattere delle Iutterie ed al loro divieto ci ag- giungerebbe quello di ogni altra operazione sotto la forma propria delle lotterie ; i 3

Emendando la parte iniziale dell’articolo 1 il secondo ali- nea non dichiarerebbe mantenuto il regio lotto che in via provvisoria, onde meglio assecondare i voti del Parlamento, della nazione e del Governo stesso.

Gli articoli 5 e 4 dichiarano non applicabile la legge al- limprestito del Re Carlo Alberto, ad ogni lotteria giá. auto- rizzata od attualmente in corso, ed alle operazioni riguar- danti gli effetti del debito pubblice dello Stato. l

Il Senato credette poi ammettere un’eccezione riguardo alle lotterie di oggetti mobili, aventi per unico scopo opere di beneficenza e donati dal proprietario senza verun com- penso. l

Coll’articolo 7 s’intese di migliorare la redazione del pree- sistente articolo 4, onde piú rettamente esprimere il vero concetto della legge tendente a colpire, piú che qualche ven- dita isolata di biglietti di estere lotterie, uno smaltimento dei biglietti stessi, che dia luogo ad un’agenzia cooperante al loro smercio ; e si vieterebbe pur anche, per tale articolo, lo spaccio di biglietti e titoli d’imprestiti stranieri, nei quali il capitale unitamente agl’interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite.

Fu nel rimanente mantenuto il primitivo progetto. |

Ho quindi onore, 0 signori, di presentarvi il progetto di cui si tratta colle modificazioni che furono ai medesimo fatte dal Senato,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. i. È vietata ogni specie di lotteria, qualunque deno- minazione le sia data. a

La proibizione comprende sia il caso ordinario d’invito fatto al pubblico di accorrere al conseguimento dei proposti premi, consistenti in cose mobili o stabili, od in somme di danaro da vincersi per via di sortizione fra gli accorrenti, mediante il pagamento della prefissa posta, sia ogni opera- zione nella quale si proceda colte forme proprie delle lotterie.

Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto.

Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di 0g- getti mobili donati senza veren compenso dal proprietario, ed aventi per unico scopo opere di beneficenza: nelle quali i opere totalmente s’impieghi il ricavo netto della lotteria, Queste lotterie dovranno essere dal Governo specialmente autorizzate e saranno rette da un regolamento da farsi per decreto reale.

lo difetto di autorizzazione, saranno applicabili anche a simili lotterie le norme repressive della presente legge.

Art. 5. Non cadono nella disposizione di questa legge il prestito cuntratto sul suo patrimonio particolare da Re Carlo Alberto ed ogni lotteria giá stata debitamente autorizzata ed attualmente în corso.

Art. 4. Le operazioni risguardanti gli effetti del debito pub- blico dello Stato non sono neanco comprese sotto il disposto della presente legge.

Art. 5. Gli autori ed agenti principali delle contravven- zioni allarticolo 41 saranno puniti con multa ugnale alla metá delle somme di danaro offerte in premio e del valore d’e- stimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie : multa estendibile sino alla totalitá di somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il mas- simo stabilito dall’articolo 67 del Codice penale. l

Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria