Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/773

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saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno es- sere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non mag- giore di un anno.

Art. 6. I distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno cono- scere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi od affissi, sa- ranno puniti con multa non minore di lire 230, estensibile sino a lire 1000.

I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200.

Art. 7. È proibito di smaltire nello Stato biglietti di lot- terie aperte all’estero, come di farvi spaccio dei biglietti e titoli d’imprestiti stranieri, nei quali il capitale unitamente agl’interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque mado all’esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estensibile sino a lire 2000.

I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno

programmi e annunzi di lolterie da farsi all’estero saranno condannati nella multa stabilita nell’alinea dell’articolo 6. - Art. 8. I ricevitori del lotto regio ed i loro commessi che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, sa- ranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite e saranno anche rimossi dall’impiego.

Saranno i medesimi egualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno alla presente legge per mezzo d’interposta persona.

Art. 9. I detti ricevitori e loro commessi, che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, sa- ranno rimossi dall’impiego e condannati alla pena del car- cere per un termine non minore di tre mesi, nè maggiore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. È

Art. 10. Cadranno in confisca î fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravven- zioni. È | Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sará ope- ‘rato il sequestro a guarentigia delle incerse pene pecuniarie e delle spese processuali.

Art. 1f. Gli azionari non potranno concorrere sugli cggetli confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli au- tori ed agenti principali delle lotterie e verso ai distributori dei biglietti.

Art. 12, Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termini degli articoli 4 e 2 della legge 12 giugno 1855.

Art. 13. Le cause sí civili che criminali relative alle dispo- sizioni della presente legge saranno di competenza dei tribu- nali ordinari.

Relazione fatta alla Camera il 5 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Peyron, Jacquier, Robecchi, Genina, Farini, Di Revel e Valerio, rela- tore.

Sienori 1 — La vostra Commissione fenne conto delle mo- dificazioni introdotte dal Senato nella redazione del primo articolo, e accettandole per la maggior parte, credette tut- tavia doverlo stendere in modo che esso abbracci le lotterie, le quali si fanno mediante la vendita di oggetti mobili a cui

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vauno uniti numeri che posti poi nell’urna diano una vincita ad uno dei compratori, i quali cosí il piú delle volte, anzichè compratori, sono giuocatori. La redazione del Senato ommet- teva di colpire questo genere di lotteria molto usato presso una nazione vicina e non insueto nel nostro paese.

I membri componenti la Commissione unanimi, tolto un solo vato dissidente, deliberavano di mantenere ferma la de- liberazione giá presa dalla Camera di non ammettere ecce- zioni in favore di lotterie di nessuna sorta, La relazione del signor ministro non reca verun argomento atto a smuoverci dal nostro proposito. Le ragioni dette in Senato in favore delle eccezioni, eransi dette pure nella Camera, Ciò non per- tanto una maggioranza di 98 voti contro 8 soli dissenzienti ammetteva la prima proposta ministeriale la quale non dava adito ad eccezioni di sorta. La vostra Commissione pensa che aperto un varco alle eccezioni la legge diverrá poco meno che inutile, poichè male il Governo potrá vigilare a che le sole lotterie in favore degl’istituti di beneficenza siano messe in opera : essa spera che la Camera non vorrá disdire al suo recente vote esternato a cosí grande maggioranza, epperciò vi propone di respingere l’articolo 2.

L’articolo 3 del Senato, siccome quello che tende a com- battere ia retroattivitá della legge, poichè la legge non può avere mai azione retroattiva, parve poco meno che inutile alla Commissione, Lo stesso dicasi all’articolo 4, il quale di- chiara esenti dall’azione della presente legge le operazioni riguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato : ope- razioni che sono esse stesse autorizzate per legge. Tuttavia la Commissione non vi propone che siano cancellati, poichè possono giovare a disperdere dubbi sorti in taluni, cosí essi divengono gli articoli 2 e 3 della legge che vi proponiamo di sancire.

Gli articoli 4 e 8 sono una riproduzione degli articoli 5 e 6 del primitivo progetto.

La redazione dell’articolo 6 che vi proponiamo comprende tatte e singole le prescrizioni contenute nell’articolo modifi- cato dal Senato. La Commissione tuttavia mal seppe com- prendere perchè nella redazione adottata dal Senato alla pa- rola vendere, parola generale, italiana, usata universalmente e che si applica a qualunque maniera di vendere, si sia so- stituita la parola smaltire, la quale non si applica che al modo di vendita al minuto ed in maniera di finire la merce. La vostra Commissione dovette quindi modificare la redazione dell’articolo onde antivenire ogni equivoca interpretazione della legge.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono la letterale riprodu- zione degli articoli 8,9, 10, 14, 12 e 13, giá approvati da voi e dal Senato.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È vietata ogni specie di lotteria qualunque denomi- nazione le sia data.

La proibizione comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro ; le vendite, mediante il pagamento di po- ste determinate di beni mobili od immobili operate col mezzo della sorte o coll’aggiunta di premi od altri vantaggi da con- seguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda colle forme consuete delle lotterie.

. Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto.

Soppresso l’articolo 2 adottato dal Senato.

Art. 2, 3, He 5 come gli articoli 3, 4, ve 6 del progetto adottato dal Senato.

Art, 6, È proibito di vendere nello Stato biglietti di lot-