Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/776

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ad un magistrato diverso, volendosi ora che questa facoitá eccezionale si converta in regola generale e positiva di di- ritto; innovazione questa che viene ad abbracciare le analo- ghe disposizioni del Codice di procedura criminale.

Allorquando nei Consigli dei Governo fu posta in delibera- zione la creazione del magistrato di Cassazione, ossia che prevalesse il desiderio di risparmiare alle parti contendenti il maggiore dispendio che forse dovrebbero incontrare qua- lora la causa per l’annullamento della sentenza fosse rimane data ad un magistrato diverso ; ossia che recasse nella bilan- cia un certo peso il timore di non offendere le suscettibilitá di amor proprio e lo spirito di corpo dei magistrati, ricorde- voli sempre che le loro decisioni prima del Codice civile ave- vano forza di legge, il vero è che prevalse un sistema poco consentaneo al fine della instituzione, la quale perciò rimase nella sua origine fra noi notevolmente viziata,

Finchè le sentenze dei magistrati erano soltanto impugna- bili per errori di fatto e per documenti di nuovi trovati, occorrevano sufficienti ragioni per cui il giudicio di revisione si dovesse commettere allo stesso magistrato che aveva pro- nunciata la sentenza; e le stesse ragioni persvasero quindi di non commettere a giudici diversi le cause di revocaziane, le quali essenzialmente non sono e non saranno di diversa natura dell’antica revisione, ancoraché il Codice di procedura civile sia per ampliare discretamente i motivi che alla rivo- cazione daranno luogo.

Ma posciachè per la instituzione del magistrato di Cassa- zione venne a cessare la presunta infallibilitá in diritto degli antichi Senati, ora magistrati di Appello, si ebbe l’intendi- mento di mantenere col supremo rimedio della Cassazione la inviolabilitá delle leggi e ia unitá dei principii, era ed è tut- tavia conveniente di ordinare tale instituzione in modo che si trovi stabilita anche fra noi in tatta la puritá dei suoi principii.

Si è procurato invero di temperare il recesso dalla regoia assoluta, che in caso di annullamento la causa debba rimet- tersi ad un magistrato diverso, col disporre che, invece sará rimessa al magistrato stesso, ma composto di giudici che non sieno intervenuti a pronunciare la prima sentenza; ma simile temperamento non basta a rimuovere del tutto i temuti in- convenienti; e se quella delle parti che aveva favorevole la

sentenza annullata può abbandonarsi alla speranza che la

nuova.sentenza da pronunciarsi dallo stesso magistrato ab- bia a riuscire alla prima conforme, la parte contraria che ot- tenne l’annullamento certamente non è liberata dal timore che l’opinione dei primi giudici non abbia in qualche modo ad influire sull’esito del nuovo giudicio.

Sia pure innegabile la imparzialitá dei magistrati, e grande la fiducia che il Governo in essi meritamente ripone, egli è tuttavia necessario che anche il mero sospetto, il timore che gli animi dei giudicanti non siano mossi da pregiudicate opi- nioni non vengano per sorte a disturbare la confidenza del pubblico, e ad intaccare la morale autoritá delle sentenze. Quindi è che ii legislatore, considerate le cose da un piú ele- vato punto di vista, non vuol essere troppo riguardoso e ri- spettivo verso certe suscettibilitá che appaiono talvolta în campo, ma deve unicamente apprezzare i veri rapporti delle cose, ed avere sovranamente in mira il bene generale.

Coll’articolo 1 di questo progetto si viene adunque a stabi- lire una regola contraria a quella espressa nel secondo alinea dell’articolo 19 dell’editto 30 ottobre 1847.

Staranno ferme le altre disposizioni di esso articolo 19, e primamente quella che sancisce la regola piú fondamentale che il magistrato di Cassazione non abbia a conoscere del

merito degli affari dinanzi a Iui recati; e l’altra che nel caso di annullamento per incompetenza la causa venga rimandata al giudice competente,

Stará pur ferma la regola relativa alle sentenze dei tribu- nali e dei giudici, che la°%causa venga rimandata ad un tri- bunale o giudice della stessa qualitá di quello la cui sentenza fa annullata; similmente conservata è la disposizione relativa agli articoli 602, 603 e 604 del Cndice penale riguardanti lo annullamento delle sentenze della sezione d’accusa; e quelle che in fine dell’articolo fanno la enumerazione dei casi nei quali non può farsi luogo a rimandare la causa.

E cosí, invece che il magistrato di Cassazione ha di pre- sente la sola facoltá di rimandare talvolta la causa ad un ma- gistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza, ma colla raccomandazione fattagli dal legislatore di usarne con la piú grande riserva, in avvenire tale rinvio sará obbliga- torio, e la facoltá etcezionale si troverá convertita in regola positiva.

Siccome poi il Codice di procedura criminale viene speci- ficando i vari casi rei quali il magistrato di Cassazione po- trebbe usare della ridetta facoltá di rimandare la causa ad un magistrato diverso, l’articolo primo di questo progetto si ri- ferisce al secondo alinea dell’artieolo 19 dell’editto unica- mente per le cause civili: e quanto alle criminali si rapporta all’articolo 609 del Codice, ove, con espressa menzione del- Particolo 600, della prima parte dell’articolo 605, e della prima parte e dell’alinea 2 dell’articolo 606, sono raccolti quei casi appunto nei quali Ja rimessione della causa ad un magistrato diverso è per diventare obbligatoria.

Le variazioni che quindi si propongono al regolamento sono dirette a riformare la procedura, onde agevolare al pub- blico Ministero, nelle materie civili, l’adempimento del pro - prio uffizio, tantochè il magistrato trovisi abilitato a decidere un maggior numero di cause, e venga a diradarsi il cumulo, in veritá troppo ragguardevole, degli affari in ritardo, del quale ritardo, mi affretto a dichiararlo, il nubblicc Ministero ed il magistrato sono del tutto incolpevoli.

Consistono essenzialmente le dette variazioni : 1° nel di- spensare il pubblico Ministero dall’obbligo di scrivere le con- clusioni, equando si tratta di ammettere i ricorsi alla discus- sione contraddittoria e quando si traita del merito di essi; 2° nel disporre che i consiglieri relatori debbano scrivere i loro rapporti, i quali dovranno essere comunicati insieme coi ricorsi e cogli atti e documenti al pubblico Ministero.

Essendo adunque il pubbiico Ministero di regola esonerato dalla preliminare comunicazione delle carte, allorchè si tratta della semplice ammessione del ricorso, e trovando poi nel rapporto scritto del relatore giá imparzialmente collocate le questioni a decidersi, potrá certamente con maggiore facilitá e con piú economia di tempo, preparare ie sue conclusioni, ed esporle anche oralmente nelle pubbliche udienze, e quindi si troverá ognora in pronto pei lavori del magistrato una maggior copia d’affari. : 4

Ben sa il Governo che a diminuire grandemente il numero delle cause ammesse alla discussione contraddittoria potrebbe giovare una sezione del magistrato incaricata dell’esame pre- liminare dei ricorsi colla facoltá di rigettarli, a similitudine della Camera cosí detta des requétes della Cassazione fran- cese; ma il personale attuale del magistrato a ciò non baste- rebbe ; ed è forza, per ora almeno, avuto rispetto alle condi» zioni delle finanze, il rinunciare ad ogni progetto di au- mento.

La formola del secondo articolo di questo progetto di legge è pertanto espressa in guisa che viene stabilita la abroga-