Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/780

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bazione aventi che siano ammessi alla discussione contrad- dittoria, ma che questa delibazione non può cadere che sopra i tre punti enunciati nel suddetto articolo 15.

In vista del considerevole arretrato nella spedizione degli affari civili, e della non troppo radicata speranza che nel modo in cui viene a termini del regolamento annesso all’ e- ditto organico distribuito il lavoro si possa imprimere un movimento piú rapido e durevole in tale spedizione, pen- savano due dei commissari che fosse il caso di promuovere fio d’ ora la formazione di una stabile Camera e classe dei ricorsi.

Riputavano essi che solo mediante questa permanente mo- dificazione si potesse con fondamento sperare di porre e di ritenere in corrente la spedizione degli affari presso il magi- strato di Cassazione. Avvertivano che molti ricorsi si presen- tano a quel magistrato ispirati o da recente e mal consigliato dolore per una repulsa giuridica, o procurati dalla speranza di affaticare cavillando un mal difeso avversario, o esili di sostanza sebbene ingrossati di apparenza con non lodevole sovrabbondanza di artifizi curiali.

Ne deducevano quindi che quando si venisse ad ordinare che non per i soli ristrettissimi requisiti accennati nell’arti- colo 15 del regolamento ma in genere sull’ ammessibilitá in- trinseca si avesse da tuiti i ricorsi civili in Cassazione a su- bire un primo esame che condurrebbe alla reiezione pronta e definitiva di non pochi tra i delti ricorsi, si alleggerirebbe d’assai il carico del magistrato mediante la divisione del la- voro, e la maggiore speditezza di procedura che si adotterebbe dalla classe dei ricorsi.

Nè pareva a quei commissari che l’utilitá di questa spe- ciale formazione di classe dei ricorsi venisse infievolita per la considerazione che l’esame da istituirsi da essa sarebbe cir- condato da minori forme o fornito di minore pubblicitá. La qualitá dei giudici destinati a comporla, che dovrebbero es- sere scelti tra i piú valenti in dottrina ed i piú consumati in esperienza, pareva loro fale guarentigia da non potersene desiderare ragionevolmente una migliore; aggiungevasi poi che la natura stessa dell’istanza in Cassazione permetteva di non ricercare altre forme, poichè la vertenza ivi riducendosi ad uno studio di punti di diritto isolati, il ricorso contenente l’esposizione sommaria dei fatti, l’enunciazione succinta dei motivi per cui si chiede la Cassazione e l’indicazione degli articoli di legge che si pretendono violati, somministrava tutti gli elementi sui quali nell’interesse del ricorrente po- tevasi fondare il criterio del giudice.

Non tralasciavano d’ osservare gli stessi commissari che quando poi in questo primo esame la domanda fosse stata riputata degna di passare oltre alla discussione contradditto- ria nella classe civile, un nuovo e piú largo dibattito tra le parti, un maggior concorso di lumi mercè dei nuovi giudici chiamati a decidere con piú solennitá la vertenza, porgereb- bero ogni argomento di morale tutela alla parte contro di cui il ricorso è diretto.

Conchiudevano pertanto i due commissari che a parer loro sarebbe incontestabile l’utilitá, per non dire la necessitá, di fare un provvedimento che riproducesse il tenore dell’arti- colo 60 della legge francese del 27 ventoso anno vut.

__ A questi argomenti ed a queste ragioni rispondevano i tre altri commissari, non disconoscere essi notervi essere qual. che utilitá se si accogliesse la proposta dei loro colleghi, ma si fermavano anzitutto su quei motivi stessi che distolsero il signor guardasigilli, secondo che si esprimé nella relazione premessa al progetto in discorso, vale a dire, perchè il per- sonale attuale del magistrato a ciò non basterebbe, e perchè

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è furza, per ora alineno, avuto rispetto alle condizioni delle finanze, il rinunciare al ogni progetto d’aumento.

Nè tralasciavano di aggiungere come in molti paesi dove fu introdotto il magistrato di Cassazione ad imitazione di Francia erasi tuttavia ommesso di dividerlo in Camera civile e Camera dei ricorsi, come, per cagion di esempio, nel ces- sato regno di Vestfalia, nel regno del Belgio ed in vari Stati d’Italia (1). i

Non dissimulavano da ultimo il timore che esistendovi due classi che si occuperebbero ugualmente di affari civili, meno facile per avventura sarebbe il mantenere | uniformitá di giurisprudenza. -

Replicavano i dissenzienti che, trattandosi di soddisfare ad uno dei principalissimi doveri di ogni Governo, quale è quello di assicurare ai cittadini una pronta e sicura ammini- strazione della giustizia, in ogni grado della gerarchia giuri- dica, non sarebbesi potuto cosí di leggieri addurre la scusa della deficienza di mezzi pecuniari lasciando in sospeso la definizione di tanti interessi privati, almeno fino a che non si fossero in ogni altro ramo di servizio pubblico praticate piú severe economie.

Soggiungevano poscia che la spesa per l’aumento del nu- mero dei giudici nel magistrato di Cassazione avrebbe potuto essere in tutto o nella massima parte compensata dai corre- lativi risparmi che si farebbero tanto col ridurre ad otto il numero dei consiglieri di ciascuna classe, numero che si rav- visa per ogni verso sufficiente, e col scemare di alcuni posti di consiglieri i magistrati d’Appello, diminuzione che non arrecherebbe danno al servizio, tostochéè si fosse adottato, in debite proporzioni, il sistema delle Corti d’assisie per l’am- ministrazione della giustizia criminale.

Relativamente alla uniformitá di giurisprudenza poi avver- tivano non potersi gran fatto temere ch’ essa venisse impe- dita, mentre la classe dei ricorsi opererebbe in un compito tutto suo preprio, e con autoritá assoluta, rispetto alla reie- zione dei ricorsi, ed alle sue attribuzioni speciali.

Rimanendo cosí divise le opinioni, ma la maggioranza es- sendo acquistata al progetto ministeriale, l’ufficio centrale prese a discuterne le basi per quarto riguarda alle modifi- cazioni da introdursi nel regolamento.

Siffatte modificazioni hanno per iscopo di levare gl’impe- dimenti da cui si crede incagliata la spedizione degli affari civili, e provvedono a tal fine con due mezzi principali; di- spensano, cioè, il pubblico Ministero presso il magistrato di Cassazione dall’obbligo che attualmente ritiene di estendere in iscritto le conclusioni in materia civile, e quando si tratta di ammettere i ricorsi alla disenssione contraddittoria, e quando si trita del merito di essi ; dispongono che i consi- glieri relatori debbano estendere in iscritto i loro rapporti i quali dovranno essere comunicati insieme coi ricorsi e cogli atti e documenti al pubblico Ministero.

Questa variazione del presente sistema che tende ad eso- nerare di un carico il pubblico Ministero, per imporne uno nuovo ai consiglieri relatori, fu accuratamente discusso dal- l’uffizio centrale.

Riconobbe esso all’unanimitá che il permettere al pubblico Ministero di far conoscere ii suo volo oralmente al magistrato, non potrebbe produrre inconvenienti, sí veramente che que-

(1) Le osservazioni in replica a coteste allegazioni di esempi consistendo in numerose citazioni, si è creduto piú spediente, per non sospendere il corso delle principali materie di cui deve occuparsi la relazione, di rimandarle in una nota, in fine della relazione medesima.