Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/788

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poichè dalia semplice loro leitura e dal confronto con quelle contenute nel regolamento ora vigente ognuno si persuade della loro utilitá e convenienza.

Occorre bensí rilevare la disposizione di cui all’articolo 15 onde proclamare la somma equitá, poichè è del tutto ragio- nevole che chi ha per sè un primo voto del magistrato di Cassazione non sia da riguardarsi come temerario litigante e non debba soggiacere al pagamento delle spese e dei danni, sebbene un secondo voto dello stesso magistrato riesca a lui sfavorevole. :

E posto che la Commissione non ha potuto proporre l’ado- zione pura e semplice del progetto presentato dal Ministero, e sono, a suo avviso, da introdursi le suaccennate modifica- zioni, ravvisò pure conveniente di far cessare un dubbio che in pratica esiste relativamente all’esecuzione delle sentenze del magistrato di Cassazione quando con esse si rigetta il ri- corso. Questo dubbio consiste in ciò che alcuni credono spet- tare al magistrato di Cassazione il provvedere per l’esecuzione della sua sentenza nella parte che obbliga al pagamento delle spese e dei danni, ed altri pensa che ciò debba farsi dal tri- bunale o magistrato al quale per il reietto ricorso di Gassa- zione ritorna la causa.

Nello scopo quindi di risolvere tal dubbio, la Commissione propone l’articolo 16, col quale verrebbe stabilito che le spese del giudicio sieno liquidate dal magistrato di Cassa- zione, ma che il provvedere pel pagamento loro e dei danni spetti al magistrato d’Appello ai quale la causa ritorna.

Cosí disponendo le attribuzioni del magistrato di Cassa- zione rimangono circoscritte allo scopo per cui fu creato, quello cioè di mantenere l’inviolabilitá delle leggi e l’unifor- mitá della giurisprudenza, e si lascia ai tribunali e magistrati il provvedere ad ogni altro interesse dei litiganti. Cosí dispo- nendo s’ottiene altrui il vantaggio che non siano talvolta con- temporaneamente vertenti due giudizi fra le stesse parti, l’uno davanti il tribunale 0 magistrato cui fu rimandata la causa per l’esecuzione della sua sentenza, l’altro davanti il magistrato di Cassazione peri danni e per le spese dipendenti dal suo giudicato, il che è motivo di maggiore dispendio, e, in molti casi, di non lieve imbarazzo, non potendo le parti interessate avere contemporaneamente disponibili, come s0- vente è necessario, gli atti della lite di Cassazione per va- lersene davaati il tribunale o magistrato ove fu rimessa la causa, e viceversa, il che reca ritardo nella spedizione della causa.

Non ostante le modificazioni ed aggiunte come sopra pro= poste, la Commissione si lusinga che, approvate dalla Camera, non saranno tuttavia causa di considerevole ritardo nell’ema- nazione della legge, e che perciò i cittadini potranno fra non molto conseguire gli evidenti vantaggi che sono per derivare dall’attuazione della medesima.

PROGETTO DI LEGGE.

SAP. 1, Il magistrato di Cassazione, nei -casi contemplati nel secondo alinea dell’articolo 19 dell’editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette, di creazione dello stesso ma- gistrato, quanto alle materie civili, dovrá sempre rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

Dall’articolo 2 al 13, come nel progetto dell’ufficio centrale del Senato. 1

Art. 16. (Aggiunto) Speiterá al tribunale 0 magistrato che pronunciò la sentenza denunciata al magistrato di Cassazione il provvedere per il pagamento dei danni e delle spese di

cui all’articolo 34 del regolamento annnesso ai regio editto 30 ottobre 1847.

La liquidazione di tali spese sará sempre fatta nella sen- tenza del magistrato di Cassazione,

Art.17. La seconda classe del magistrato di Cassazione si occuperá cumulativamente alle sue funzioni attuali della spe- dizione di cause civili comprese nell’arretrato di esse, esi- stente al giorno della promulgazione della presente legge.

Ella destinerá a tale incumbenza una delle sue sedute or- dinarie in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto arretrato suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrá avere ognora la precedenza, non ie renda necessario di impiegarvi la seduta summentovata.

Art. 18. Identico all’arlticolo 17 del progetto dell’ufficio centrale del Senato. í

Modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale,

Progetto di legge presentato al Senato il 10 gennaio 1854 dal ministro dell’interno (Di San Martino).

Sicnori! — Le espressioni usate dalla legge 4 marzo 1848 nel determinare l’etá entro cui dovesse stimarsi obbligatorio il servizio della milizia nazionale diedero luogo al dubbio, se questa etá debba considerarsi fissata in modo esclusivo, co- sicché oltre i limiti della medesima niuno possa far parte della milizia, ovvero in modo puramente prescrittivo in guisa che non possa impedirsi, a chi ha varcato Petá dalla legge stabilita, il continuare per effetto della sua volontá ad essere iscritto sui ruoli ed a prestare il servizio,

La questione si preseniò giá al magistrato supremo di Cas- sazione, quando il medesimo venne chiamato a giudicare sulla validitá di una sentenza, impugnata appunto perchè uno dei membri del Consiglio di disciplina che l’aveva pro- nunciaia aveva oltrepassato l’etá di 853 anni,

La questione stessa si presentò ogni anno ai Consigli di ricognizione, quando i medesimi si accinsero alle operazioni loro affidate dall’articolo 47 della legge 4 marzo 1848 sopra citata. sic

E finalmente sulla stessa questione furono ‘varie volte chiamate a pronunciarsi in via consultiva e le varie autoritá amministrative ed.il Ministero dell’interno ed il Consiglio di Stato.

Fra i menzionati onorevoli corpi ed autoritá che ebbero ad occuparsi della proposta questione, si manifestò un totale dissenso nel valutare gli argomenti che possono addursi per luna c per l’alira parte; cosí mentre il magistrato di cassa- zione, vari Consigli di ricognizione ed il Ministero adotta- rono l’avviso che potessero mantenersi sui ruoli quegli indi- vidui che bramassero continuare il servizio dopo trascorsa l’etá dei 55 anni, il Consiglio di Siato e vari Consigli di ri- cognizione, in ispecie quello della capitale, opinarono e prov- videro nel senso contrario.

Un tale dissenso fra corpi cosí autorevoli manifesta la ne- cessitá che il punto sia deciso dal potere legislativo, onde chiudere l’adito in modo definitivo ad ogni controversia su tale proposito, e segnare una via da cui nessuno, sia inter» prete, sia esecutore della legge, possa in avvenire scostarsi.

Ridotta a tal punto la questione, ovvio riesce l’osservare come debbano ritenersi meno importanti quelle considera- zioni che potessero trarsi dalle espressioni della legge 4