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SESSIONE DEL 1853-54

del Governo, emendato nel modo che apparisce dal testo che si pone a confronto di esso.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I. DEGLI OZIOSI E VAGABONDI.

Art. 4. Gli oziosi di cui nell’articolo 450 del Codice penale saranno denunciati al giudice di mandamento, il quale, tut- tavolta che l’imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, fará entro giorni cinque al piú precettare i denunciati con comminatoria d’arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli procederá, occorrendo, ad informazioni sommarie, dopo le quali assolverá l’imputato oppure lo ammonirá di darsi a stabile lavoro e farne constare nel termine che gli sará prefisso, imponendogli ad un tempo il divieto di va- riare la sua abitazione senza preventiva partecipazione al- autoritá politica locale.

Di tale suo operato il giudice fará risultare con processo verbale.

Art. 2. Le denuncie in iscritto per parte degli nfficizli ed agenti dî pubblica sicurezza o dei carabinieri reali saranno sufficienti per l’applicazione di quest’articolo, salvo all’im- pulato il diritto di somministrare la prova contraria.

Quando Pimputato offre di provare insussistente l’accusa, se la denuncia sará fatta dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri, si dovranno loro comunicare le generalitá dei festi, che l’imputato chiede sienu sentiti, e le circostanze di temp», luogo e persone allegate per escludere imputazione.

1 denuncianti entro giorni cinque dalle seguite comunica- zioni presenteranno le loro osservazioni,

Art. 3. II giudice potrá anche emanare d’ufficio contro gli oziosi il precelto di comparizione di cui ail’articolo 1,

Art, IL. L’ordinanza del giudice dovrá essere pronunciata entro giorni quindici dal precetto di comparizione, salvo si avessero a praticare incun.benti fuori del distretto del man- damento,

Art. 5. La persona ammonita a termini dell’articolo 1, la quale non avrá fatto constare nel termine prefissale di es- sersi data a stabile lavoro od avrá mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione all’autoritá locale, sará arrestata e tradotta avanti il tribunale di prima cognizione per essere punita a termini dell’ articolo 452 del Codice penale.

Art. 6. In caso di recidiva, l’ozioso o vagabondo mag- giore di etá sará punito col carcere non minore di un anno, da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attnato il lavaro.

Art. 7, Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi, an- drá sempre annessa la sorveglianza della polizia a termini dell’articolo 52 del Codice penale.

Art. 8. Gli oziosi 0 vagabondi minori d’anni 16 saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che passeranno sotlomissione di attendere alla loro educazione professionale,

lo caso di cortravvenzione alla passata sottomissione i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui me- desimi saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, dove sia loro insegnato un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d’anni sedicí che siano privi di genitori o di altra persona che possa rappre- sentarli legalmente e quelli ancora i quali, non ostante la cura dei loro genitori o tutori, non si diano a stabile lavoro.

Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione del minore nei modi e condizioni sopra specificati pei minori aventi genitori o tutori.

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederá sommariamente il tribunale di prima cognizione.

CAPO IL

DEI LADRI DI CAMPAGNA.

Art, 9, In ogni mandamento sará tenuto apposito registro nel quale il giudice, sulla denuncia degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri, inscriverá distinta- mente per ciascun comune le persone sospette per furto di campagna 0 per pascolo abusivo, coi fatti, gli indizi e le cir- . costanze sui quali è fondato il sospetto.

1} giudice entro giorni cinque successivi alla denuncia fará precettare con comminatoria di arresto le persone iscritte come denunciate a comparire davanti a lui, e dopo averle sentite nelle loro risposte le assolverá 0 le ammonirá che diverranno loro applicabili le disposizioni dei seguenti arti» coli dei quali ricorderá loro il tenore,

Se una persona denunciata chiederá di far sentire testi- moni in sua difesa, si osserverá a questo riguardo il disposto dall’articolo 2 della presente legge.

Art. 10. Ove insorgano gravi indizi che una persona ain- monita a termini dell’articolo precedente ritenga legna, biada od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva,

JI giodice procederá a perquisizione domiciliare, e nei co-

muni che non sono capoluoghi di mandamento vi procederá it sindaco od altro ufficiale di pubblica sicurezza coll’assistenza di un consigliere.

Tale perquisizione dovrá sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell’autoritá politica, o del danneggiato se questo l’accompagna con sufficienti indizi,

Venendosi a riconoscere l’esistenza degli oggetti suaccen» nati, se non sará subito dal detentore giustificata in modo verosimilo la provenienza, se ne ordinerá il sequestro e si provvederá alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella Camera di sicurezza del comune.

Art. 41, Se una persona come sopra amuonita verrá sor- presa nelle campagne, nei boschi o sulle strade cun legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprá indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sará immedia= tamente arrestato e tradotto avanti al giudice.

Art, 12, Le persone arrestate a termini degli articoli 40 e 14 saranno giudicate in via sommaria dal giudice di manda- mento, il quale, non ravrisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato i! fatto della ritenzione degli oggetti furtivi di cui all’articolo 10, o quello di cui all’articolo 11, applicherá una pena di semplice polizia.

Se invece il giudice crederá che sianvi elementi sufficienti per procedere contro l’arrestato come reo di un furto speci- fico, rimetterá la causa al tribunale di prima cognizione; salvaleccezione stabilita dall’articolo seguente pei furti in- feriori alle lire 20,

Qualora poi il tribunale non riconosca iegalmente provato. il furto, ma gli risniti sussistente il fatto di cui all’erticoloa 10, o quello di cui all’articolo 14, applicherá esso pure una pena di semplice polizia.