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| SESSIONE DeL 1853-54

Cosí risolta Ja prima questione, la Commissione non si è dissiwulata quanto divenisse piú difficile la sua incumbenza ; avvegnachè se parecchie fra le disposizioni che furono intro- dotie nella legge preesistente e che si sono riprodotte nel pro- getto attuale, potevano accettarsi senza troppo rigorosa di- scassione di principii, in una legge da riformarsi dopo un breve trascorso di tempo, non era ciò piú possibile dacchè si era deliberato che la legge medesima sia stabile e defini- tiva.

I vostri commissari accettando adunque la posizione che si sono fatta con quella preliminare deliberazione, hanno cre- duto di dover affrontare e risolvere tutte le questioni colla scorta sempre delle esigenze della soggetta materia da una parte, e dell’inviolabilitá dei principii fondamentali dall’altra.

A voi spetta ora di vedere se abbiano essi bene interpre- tato il vostre pensiero, e di supplire in ogni caso a ciò che non seppero fare di meglio, °

Gli otto primi articoli del progetto ministeriale che for- mano il capo primo non hanno gato luogo a rilevanti di- scussioni.

Se si eccettuino alcune modificazioni concernenti unica» mente la procedura, la Commissione ha creduto che tutte le disposizioni contenute in quegli articoli possano essere ac- cettate senza difficoltá,

Alcuni commissari erano incerti se nella legge, la quale deve essere immediatamente osservata, possa prescriversi che i minori nei casi previsti dalla legge medesima saranno ricoverati in uno stabilimento di pubblico lavero, mentre nessuno ignora che finora simile stabilimento non è che un pio desiderio, e tutto al piú una semplice idea del Governo, Ma la Commissione ron ha creduto di doversi trattenere so- pra questa difficoltá per quanto sí preseutasse piú che plau- sibile, riflettendo che questa disposizione formale inserita pella legge sará un motivo di piú per sperare che venga prontamente creato l’accennato stabilimento, e che frattanto spetterá al Governo di supplirvi nel miglior modo possibile.

Bensí si è creduto che debbasi eliminare Vobbligo che a tenore del medesimo articolo s’imporrebbe ai genitori di pas- sare sottomissione di attendere all’ educazione professicnale della loro prole.

La Commissione è in generale contraria a queste sottomis- sioni. Chi ha mandato di far rispettare ed eseguire le leggi non deve patteggiare con coloro che hanno obbligo di ese- guirle, ma deve prescrivere ed ammonire. Qual valore può a- vere una sottomissione che è imposta, e che non potrebbe ri- fiutarsi? D’altronde costringendo i genitori a sottomettersi ad educare i loro figli non li auterizziamo noi a credere che tale obbligo non incemba loro per dovere di natura e di re- ligione ?

Alla sottomissione la Commissione propone pertanto di so- stituire l’ammonizione in questo ed in tuttí gli altricasi pre- visti nell’attuale progetto di legge; facendo voti che la ri- forma generale delle nostre leggi penali ci porga ben tosto occasione di cancellare dalla medesima in tutti i casi quel re- taggio di tempi meno civili. °

Per contro il capo II che il progetto ministeriale intitola dei ladri di campagna, e chela Commissione vi propone d’in- titolare : dei ladri di campagna e del pascolo abusivo, stante che nello stesso capo si tratta anche distintamente di questo, ba offerte varie rilevanti questioni. ;

Nell’articolo 9 si prescrive che in ogni mandamento siavi un registro in cui il giadice inseriva tutte le persone denun- cialegli come sespette per furto di campagna e per pascolo abusivo ; che ricevnte cotali denunzie e fattane la prescritta

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iscrizione in detto libro, il giudice faccia preceltare le dette persone denunciate a comparire dinanzi a lui. e dopo avere accertata la veritá o la falsitá dell’accusa, fe assolva, o Je ammonisca, che ove insorgano contro di essi nuovi sospetti diverranno loro applicabili ie disposizioni degli articoli che seguono nel medesimo progetto.

La vostra Commissione non ha disconosciuta l’utilitá che può risultare dall’aversi in ogni mandamento un registro in cui sieno iscritti tutti quegli sciagurati che, rifuggendo dal lavoro, vivono unicamente di rapina, e che per lo meno col loro tenor di vita si sono resi fondatamente sospetti in questo genere di reati, e debbono perciò essere di continuo tenuti d’occhio dalla giustizia.

Ma reputo meno conveniente che l’iscrizione in questo registro si faccia al seguito delle semplici denuncie, le quali fante volte possono essere erronee o menzognere, come la legge stessa lo riconosce, prescrivendo che ii gindice, ricevute le denuncie e fattane l’iscrizione al registro, assuma le infor- mazioni, e, giusta il risultate delle medesime, assolva l’impu- tato o lo armmonisca.

Vero è che nel caso di assolutoria potrebbe prescriversi la cancellatura di cotale iscrizione ed annotazione marginale; ma si comprende di leggieri come questa precauzione sarebbe insufficiente a riparare intieramente il danno che può derivare ad un innocente dall’essere stato erroneamente od ingiusta» mente annotato in detto libro.

Piú razionale è dunque parso alla vostra Commissione che l’iscrizione, invece di precedere, non abbia luogo che dopo accertamento della veritá della denunzia.

In questa conformitá ha consegnentemente modificato e- ziandio il correlativo articolo 22, eliminando di buon grado le ultime parole che accennane in tutti i tempi a troppo trista situazione.

Alla fine poi del suddetto articolo 9 la Commissione pro- pone di prescrivere che, se l’individuo denunciato come sa- spetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per. mantenerlo, l’ammonizione, quanto a lui, debba contenere eziandio l’espresso diffidamento che, se nel termine che gli è prefisso non le riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sará applicabile il disposto dall’articolo 18. Nell’analisi di quest’ultimo articolo vi daremo la spiegazione di cotale aggiunta. °

Piú grave fu la questione eccitatasi circa la disposizione dell’articolo 12, in cai si dichiara che, ove il giudice od il tribunale non trovino elementi sufficienti per ritenere come provato il furto, possono tuttavia sottoporre l’incolpato a pene di polizia.

Non ignora la Commissione quanto si lamentino i furti di campagna, e quanto questa antica piaga di alcune provincie dello Stato rechi danno e scoraggiamento all’agricoltura, e dia pretesto a coloro che, immemori del tempo passato, accusano il presente di tutti i mali per criticare le nostre libere istitu- zioni. Neppure ignora la Commissione quanto sia difficile di provare nelle vie ordinarie quei piccoli furti. che, commessi nelle campagne in luoghi abboschiti od apparfati, e per lo piú di nottetempo, sfuggono a qualunque vigilanza. Non ignora infine che la disposizione contentta in quest’articolo fu giá accettata dalla Camera colla legge preesistente del 26 febbraio ‘ 1652.

Ma con tutto ciò, dacchè ha essa deliberato di proporvi non piú una legge provvisoria la quale debba perire per se me- desima da qui a poco tempo, ma bensí una legge stabile come tutte le altre, non ha piú potuto risolversi ad ammettere un