Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/807

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fare in modo che il servizio dei campari e guardie-campestri dei comuni non sia illusorio, o peggio ancora. Convinta di questa veritá, ha essa rivolta particolarmente

‘la sua attenzione a cofale argomento, e crede di poter affer-

mare che, se questi agenti comunali fossero in numero suf- ficiente, ben dirciplinati e ben diretti, cesserebbero ben tosta i furti di campagna e i guasti che si lamentano.

Analogo a quest’idea è il suggerimento contenuto in una petizione presentata alla Camera nella tornata del 30 dello scorso mese di marzo da vari proprietari di Castagnole ed altri, i quali propongono che i campari e guardie- campestri siano organizzati a corpo semi-militare come la forza armata delle dogane, e retto da un consimile regolamento. E se Ja Commissione non ba potuta indursi ad adottare intieramente questo suggerimento, e anto meno gli articoli di regolamento

formulati in detta petizione, fa plauso tuttavia all’idea dei.

petizionari,

Pensa la Commissione che un servizio dei campari e guar» die-campestri concentrato in ogni provincia sotto una mede- sima direzione e disciplina, potrá avere ottimi risultati. Ma non crede dapprima che sia ciò necessario in tutte le provin» cie, giacchè non tutte lamentano, ed in ugual danno, gli stessi danni pei furti e guasti di campagna. Per altra parte ella è di ayviso che, per non offendere in questa materia, tutta d’interesse privato, la libertá dei comuni, l’adozione dell’i> deato sistema debba lasciarsi al loro arbitrio, e che il Go- verno debba solo intervenire per dare forza ai loro regola- menti e per provvedere al riparto della spesa ; in una parola, per appoggiare, non per imporre.

In questa conformitá la Commissione ha formolato la di- sposizione contenuta nell’articolo 24, e si lusinga che le pro» vincie nelle quali piú o meno si lamentano i detti farti non isdugieranno ad attuarla.

I comuni debbono persuadersi (nè si potrebbe loro abba- stanza raccomandarlo) che si è ad essi che incombe princi-

palmente Ponere di vegliare alla pubblica sicurezza, alla tu-’

tela delle proprietá ed alia conservazione dell’ordine.

Si è nel momento appunto in cui il Parlamento sta per di- scutere la importantissima legge sulle libertá comunali che debbono essi dimostrare maggiore solerzia e maggiore ener- gia in questa materia. Chi vuole sinceramente la libertá deve cominciare a dimostrare di saperne usare e di esserne degno.

L’articolo 21 del progetto ministeriale dichiara mantenute le disposizioni dei regolamenti di polizia rurale di ciascun comune, con che, ove la legge attuale infligga pene maggiori, sieno applicate queste ultime.

La Commissione ha ravvisata opportana questa dichiara - zione; ma siccome tra le aggiunte che essa viene proponendo possono esservene alcune che giá formino il soggetto di di- sposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia ur- bana, crede che Ja stessa dichiarazione debba estendersi an- che a questi ultimi regolamenti. Cosí estesa poi, non piú alla fine di questo capo limitato si furti di campagna, ma bensí in fine di tutta la legge è la sua sede. E lá vi propone di tras- ferirla,

Il capo terzo, contenente le disposizioni speziali per al- cune professioni, ed il capo quarto, concernente le consegne delle persone, hanno dato luogo ad altra ben grave questione di principii.

Negli articoli 23, 39, 32 del progetto ministeriale si sotto- pone l’esercizio di non poche industrie e professioni alla ne- cessitá di una previa licenza delle antoritá politiche locali e

+ provinciali,

Non si dissimula la Commissione che una quantitá delle ine frazioni alle leggi delle contravvenzioni, e, diciamolo pure, dei delitti e dei crimini dal piú piccolo al piú grave, traggono origine o sono concert?ti, organizzati od agevolati all’ombra dell’esercizio di quelle industrie e professioni ben sovente esercite da persone prive di moralitá, e che tutto sacrificano al lucro ed al guadagno. Le dichiarazioni fatte dal signor mi- nistro dell’interno nel seno della Commissione Phanno anche fatta persuasa che, nelle cittá piú cospicue specialmente, grave danno avviene alla moralitá, molte vittime si fanno della propria semplicitá e buona fede negli uffizi indicati nell’arti» colo 30.

Ma per altra parte non ha nemmeno potuto dissimularsi che le disposizioni formolate nei succitati articoli, mentre in molti casi ledono la libertá dei comuni e li rendono eccessi- vamente dipendenti dalle autoritá politiche, locali e provin- ciali, la qual cosa, fra gli altri inconvenienti, avrebbe quello di non lieve momento di non potersi poi piú trovare che dif- ficilmente persone ragguardevoli le quali vogliano assumere le difficili cariche comunali, e specialmente quelia di sindaco, pregiudicherebbe troppo la libertá dei cittadini nell’esercizio delle loro professioni e delle loro industrie.

Ju questa alternativa la vostra Commissione, o signori, vi sottomette un sistema che le è parso pater raggiungere lo scopo a cui mira Ja legge, rispettando nel tempo stesso le prerogative comunali e îa libertá dei cittadini.

Nè ci pare che sia d’uopo di lungamente spiegarvi il mo- tivo per cui nell’articolo 25, dopo ia parola vendere, abbiamo aggiunta la parola distribuire. Parecchie delle industrie cone template in quell’articolo, e massimamente quelle il di cui abuso cotanto offende la nostra religione, possono agevola mente esercitarsi senza operare alcuna vendita nel senso Îe- gale; potrebbe pertanto comodamente farsi frode alla legge qualora questa non contemplasse clie le vendite, La frode sará impossibile quando la legge colpisca non solo le vendite, ma ben anche ie semplici distribuzioni.

Neppure occorrono molte spiegazioni del motivo, per cui vi proponiamo nell’articolo 29 di comminare una pena maggiore contro chi, richiesto di esibire l’iscrizione o la licenza di cui ivi, ne avrá presectata una non sna. Il reato di costui è fuor di dubbio piú grave di quello commesso da colui che ha ri- fiutato di esibire il documento o ne è stato riconosciuto privo. Quindi la logica e la giustigfa vogliono che sia maggiormente punito.

Nell’arficoio 30, corrispondente all’articolo 28 ded progetto ministeriale, Ja Commissione crede che debba sopprimersi il secondo paragrafo che prescrive sempre il sequestro delle merci ed oggetti del commercio esercito senza la premento= ‘ vata iscrizione o licenza. Oltre che questa disposizione sa- rebbe forse incompleta, non determinandosi quali sarebbero gli effetti di questo sequestro, se, come ed a quali condizioni cesserebbe, la Commissione ravvisa ad ogni modo troppo grave questa pena accessoria, sia che si tratti di semplice sequestro, sia che questo avesse a risolversi in vera confisca degli oggetti sequestrati, giacchè tanto in un caso come nel- l’altro le conseguenze possono recare danni incalcolabili.

Per lo stesso motivo di troppa severitá, e per i gravissimi inconvenienti che per Lo piú derivano dall’interdizione del- l’esercizio della propria industria, crede la Commissione che debba sopprimersi la pena dell’interdizione, lasciata all’arbi- trio del tribunale nel caso previsto dall’articolo 30 del progetto ministeriale e 52 di quello della Commissione medesima, e ehe basti in tatti i casi la ivi comminata multa, estensibile a lire 500.