Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/809

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un tomo condannato all’estremo supplizio è tratto al leogo dell’esecuzione, altri corrono per le vie a contristare i pas- santi, invitandoli con insistenti grida alla compra della lut- tuosa sentenza.

La Commissione vi propone di vietare questo turpe smer- cio nelle vie e luoghi pabblici, nè dubita che la sua proposta venga favorevolmente accolta da questa stessa Camera, la quale, per identici motivi, alcuni giorni sono, cancellava dal nostro Codice penale le pene accessorie della berlina e del- l’emenda.

A questo punta noi dovremmo essere giunti al termine del nostro lavoro. Senonchè ci rimane ancora ad esporvi un’altra rilevante aggiunta, che la Commissione, di concerto col signor ministro, ha creduto di dovervi proporre relaliva- mente al personale degli agenti della pubblica sicurezza.

Persuasa la vostra Commissione che, per quanto possa es- sere provvida fa legge sulla pubblica sicurezza, il risultato della medesima dipende essenzialmente dalla sua esecuzione, e pertanto, dal modo im cui viene eseguito il servizio degli agenti incaricati del medesimo, non poteva dispensarsi dal portare la sua attenzione sopra questo rilevantissimo e vitale argomento.

Avute quindi dal Ministero le chieste informazioni sullo stato del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sopra i miglioramenti che si richiedono onde questo corpo possa esattamente ed efficacemente adempiere alla sua missione, ha l’onure di proporvi, d’accordo col signor ministro, di au- torizzare il Guverno ad accrescere per decreto reale il nu- mero delle guardie e dei graduati, nonchè ili rispettivo loro stipendio, e di provvedere in modo colla presente legge che la disciplina di quel corpo, e pertanto la puntualitá e Veffi-

_cacia del suo servizio, siano ngnali a quelle del aorpo dei

carabinieri reali che, colla forte-e rigorosa sua disciplina e coll’esatta osservanza dei suoi regolamenti, si è sempre con- servato pari all’importanza della sua missione, e sempre piú benemerito delia nazione.

Non tanto poi per non arrecare maggiore aggravio al bi- lancio dello Stato in un momento in cui tutti gli studi del Governo e del Parlamento volgono all’economia, quanto per soddisfare ad un dovere di giustizia, noi pensiamo che, a da- tare dal giorno in cui verrá faita la propostavi modificazione della tabella del personale e della competenza delle cuardie di pubblica sicurezza, la metá della totale somma cui ascen derebbe l’importare della detta tabella, mediante i proposti aumenti, debba essere sopportata dai comuni capolonghi di provincia, in proporzione del numero delle guardie e dei loro gradaati addeiti a ciascun ufficio di pubblica sicurezza, e d’altra metá rimanere a carico dello Stato.

Egli è diftatti costante che il waggior numero delle guardie di pubblica sicurezza è addetto agli uffizi di Torino e Ge- nova, e che la troppo tenue forza di quel corpo e la neces- sitá di ritenerne un numero considerevole in queste due cittá non permettono di applicarne agli offizi delle altre cittá fuorchè un rumero affatto insufficiente. ridotto in talune di esse a fare il servizio interno degli uffizi medesimi. Egli è del pari certo che il servizio delle gnardie di pubblica sicu- rezza non è limitato ad invigilare Posservanza delle leggi generali e ad impedire i reati che interessano tutto lo Stato, ma giova anche a far osservare le prescrizioni dei re- golamenti di polizia uvhana, ed a fare rispettare le pro- prietá e le persone degli abitanti delle cittá ove sono sta. biliti.

Per le quali cose egli è evidente come sia giusto che ogni comune, ove sono stabilite le dette guardie, concorra in

modo speciale alla relativa spesa, in proporzione del numero delle guardie medesime e dei loro graduati addetti al rispet- tivo ufficio. Un sistema diverso, conviene pur confessarlo, sarebbe un indebito favore alle ciîtá di Torino e Genova a pregiudizio delle altre cittá di provincia, ed a queste a de- trimento di tutti gli altri comuni.

Del resto, onde serbare i debiti riguardi verso i comuni che dovranno contribuire alla detta spesa, e per la tutela dei loro interessi, la Commissione propone che debbano es- sere previamente sentiti, sia circa l’aumento degli stipendi, sia circa il numero delle guardie da destinarsi nei rispettivi uffizi.

Queste sono, o signari, le disposizioni che la Commissione ha Ponore di sottomettere al vostro giudizio e di proporvi di approvare, ali’intento di riuscire, se non a prevenire intie- ramente, almeno a diminuire il numero dei reati e delle in- frazioni alle leggi.

Altra cosa ancora piú efficace rimane a farsi per rag- giungere it medesimo scopo; nè abbiamo mestieri di addi- tarvela.

Si cerchi di sempre piú migliorare la condizione delle

classi povere; si faccia in modo che ognuno possa, lavo- rando, procacciarai il necessario alla vita; si faccia scendere e dilatarsi l’istruzione a benefizio di tutti, affinchè possa cia-

_scuno comprendere i danni e l’orrore del male, i vantaggi e le dolcezze della virtú. Sî avrá con ciò la migliore di tutte le leggi sulla pubblica sicurezza. °

Eccovi intanto il progetto che abbiamo l’onore di sotto- mettere alla vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I.

DEGLI OZIOSI E VAGABONDI.

Art, #, Gli oziosi di cui nell’articolo 480 del Codice penale saranno denunciati al giudice di mandamento, il quale tutta- volta che l’imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, fará, entro giorni cinque al piú, preceltare i denunciati con comminatoria d’arresto a comparire avanti di iui per sentirli nelle loro risposte. i

Egli potrá decretare questo mandato di comparizione anche d’afficio sulla notorietá e sulla voce pubblica.

Art.2 Se l’imputato comparso o tradotto avauti al giu- dice ammette i fatti imputatigli, il giudice pronuneia imme- diafamente in presenza del medesimo la sua ordinanza, colla quale lo ammonisce a darsi a stabile lavoro ed a farne con- stare nel termine che gli prefigge, imponendogli nel tempo stesso il divieto di variare la sua abitazione senza preventiva partecipazione dell’autoritá politica locale,

Se imputato nega, il giudice manda prima di tutto proce- dersi ad inforinazioni sommarie in accertamento dei fatti negali.

Queste informazioni debbono essere tolte nel termine di giorni etto, salvo che abbiano a praticarsi incumbenti fuori del luogo. Da

Art, 3. Le denuneie però in scritti qualora sieno fatte dagli uffiziali od agenti di pabblica sicurezza o dai carabinieri reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all’im- pufato il diritto di somministrare la prova contraria.

Ina questo caso il giudice, dopo avere sentiti i testimoni che l’igeputato presenterá a sua discolpa, potrá comunicare le generalitá, nen che ie circostanze di tempo, luogo e per-