Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/810

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sone gi denuneianti, i quali dovranno presentargli le lore osservazioni nel termine di giorni cinque.’

Up regolamento, approvato per decreto reale, stabilirá le nopme per la suddetta comunicazione.

Art. 4. Tolte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice rilascia indilatamente nuovo mandeto di comparire contro }Pimputato; nel giorno stesso della compa- riziore di questo ed in di lui presenza pronuncia l’ordinanzs definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce, a termini dell’articolo 2,

Art 8. La persona ammonita, a termini degli articoli pre» cedenti, ecc.; il resto come nel progetto approvato dal Be- nato,

Art. 6. In caso di recidiva l’ozioso maggiore d’etá, o vaga bondo maggiore d’etá, sará punito col carcere non minore di un anno da scontarsi, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

Colla stessa pena sará punita la recidivitá nel reatu di va, gabondaggio.

Art. 7. Identico al progetto approvato dal Senate.

Art. 8. Gli oziosi e vagabondi minori d’anni sedici saranno,

per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori con ammonizione di attendere alla Joro educazione professionale. In caso di contravvenzione a questa ammonizione, i geni-

tori 0 tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi”

saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150, od al carcere estensibile a tre mesi, ed i minori, ece.; il resto come nel progetto approvato dal Senato,

Saranno del pari ricoverati quei minori d’anni {6 che sieno privi di genitori, di tntori e di altra persona che abbia cura di loro, e quelli ancora che, non ostante la cura dei loro ge- nitori, tutori o benefattori, non si diano a stabile lavoro.

Potranno però essere, eec.; ilresto come nel progetto ap- provato dal Senato.

CAPO II,

DEI LADRI DI CAMPAGNA H DEL PASCOLO ABUSIVO.

Art. 9, Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno depunciate al giudies del manda- mento dagli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza e dai cae rabinieri reali. Potranno anche esserfo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedara criminale,

Queste denuncie dovranno contenere gl’indizi e le circo- stanze sui quali il sospette è fondato, senza che il giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli uffiziali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, produrranno \’effetto di cui nell’articolo 3 della presente legge.

Il giudice, se ja denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterá immediatamente il mandato di comparizione contro l’individuo denunciato. Pracederá quindi nella conformitá prescritta dal suddetto articolo 3 e dagli articoli 2 e 4; e coll’ordinanza di cui in questi tltimi due articoli lo assolverá se ne sará il caso, diversamente lo ammonirá che sorgendo nuovi sospetti contro di lui, gli saranno applicabili le dispo- sizioni dei seguenti articoli, dei quali gli dará lettura, o ri- corderá il tenore.

Se l’ingividuo denunciato come sospetto per pascolo abu- sivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame ec- cedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l’ammoni- zione quanto a lui conterrá anche il diffidamento che, se nel termine che con la stessa ordinanza il giudice gli prefigge, non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi

mezzi, gii sará specialmente applicabile il disposto dall’arti» colo 18.

Art. 10. Le ordinanze definitive pronunciate a termini del- l’articolg precedente, oltre di essere scritte sui registri della giudicatura a norma del prescritto dalle leggi e regolamenti generali, saranno registrate in un registro speciale.

Il regolamento di cui nell’articolo 3 stabilirá pure le norme per questa registrazione, ed indicherá le autoritá alle quali dovranno darsene copie, nei modi e termini che saranno ugualmente stabiliti nel regolamento.

Art. If. Ove insorgano, ece. ; il resto come nell’articolo 10‘ del pragelto approvato dal Senato.

Ultimo alinea aggiunto.

Di tutto quanto sopra si fará risultare mediante contem- poraneo processo verbale, del quale si lascierá immediata» mente nota all’incolpato, e nelle 24 ore gliene sará anche significata la copia personalmente od alla sua abitazione.

Art. 12. Identico all’articolo 11 del progetto approvata dal Senato.

Art. 13. Le persone arrestate a termini degli articoli H{ e 412 saranno giudicate in via sommaria dal giudice di man - damento, il quale, non ravvisando sufficienti elementi di prova di un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei suddetti due arti- coli, potrá obbligare l’incolpato ad indicarne circostanziala» mente la provenienza.

Ricusandosi }’incelpata di dare la richiestagii indicazione, od essendo questa ravvisata insussistente, il giudice lo con- dannerá ad una pena di polizia.

Se invece il giudice crederá che vi siano elementi bastevoli per poter procedere contro l’incolpato come reo di furto, in tal caso procederá egli stesso o rimetterá la causa al tribu- nale di prima cognizione, a tenore dell’articolo seguente e delle leggi generali sulla procedura criminale.

Art. {4h e 15, Identici agli articoli 13, 14 del progetto ap- provato dal Senato.

Art, 16. Gli individui condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scone fata la pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrá dal tribunale fissato, non maggiore del doppio della durata della detta pena.

Art. 17. Identico all’articolo 416 del progetto approvata dal Senato,

Art. 18. Qualora la persona ammonifa in conformitá del prescritto dall’ultimo alinea dell’articolo 9 nel termine stabi- lito nell’ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il nu» mero del suo bestiame in conformitá dell’ammonizione me- desima, sará civilmente tenuta risponsale del pascolo inde» bito che risulti praticato nelle regioni nelle quali essa sia so- lita a far pascolare il suo ‘bestiame, salvo che provi il vero

autore di detto pascolo.

Se le persone contemplate in quest’articolo e nell’articolo 9 sono diverse, saranno tutte tennie solidoriamente,

Art. £9. 1l reato di pascolo abusivo nei fondi altrui com- messo sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pena di polizia, ”

Contro gli ammoniti si applicherá però sempre il massimo della pena.

I recidivi ponno essere puniti col carcere estensibile & giorni quindiei, o con multa estensibile a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sará di cognizione del giudice di mandamento,

Art. 20. Se nella nota, di cui all’articolo 9, si troveranno