Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/813

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l’onore di ripresentarvelo per le nuove vostre deliberazioni.

Le modificazioni fatte tendono in massima parte a migliore chiarezza, alcune riflettono Ja procedura, altre la competenza dei tribunali. -

I principii però che servirono di base alle disposizioni di prevenzione o repressione, contenuti in quel progetto, rima- sero pienamente intatti, epperciò il riferente non poteva esitare nell’accettarle come utili allo scopo prefisso.

Alla sottomissione proposta pei genitori che non prendono cura dei minori loro figlivoti, si sostituí una semplice ammo- nizione ; variazione questa di non grande importanza, e fon- data sopra ragionevo!e motivo; perchè dall’un canto non 0c- corre la sottomissione tuttavolta che si tratta di una obbliga- zione che non ha d’uopo d’una speciale ricognizione ; dall’al- tro la semplice ammonizione non è meno potente ed efficaze per raggiungere quel fine cui Ja sottomissione mirava.

Pei furti di campagna erasi deliberato che bastasse la de- nuncia di un sospetto, perchè il nome di questo fosse inscritto in apposito registro del giudice di mandamento. Ora invece si propone che l’inscrizione sussegua l’accerta- mento della veritá della denuncia. In tal modo, mentre si avrá ugualmente la nota dei sospetti per quel genere di reati, non s’incorrerá nel pericolo di esporre per avventura a gra- vissimi danni un innocente stato erroneamente o ingiusta- mente annotato.

Relativamente all’esercizio di alcune professioni, mentre si mantennero le varie disposizioni che tendono a conciliare la libertá dell’industria, con quelle cautele che sono necessarie ad impedire che, sotto il pretesto di qualche mestiere, ta- luni abbiano il mezzo o dí nascondere la loro vita oziosa e vagabonda, o di meglio, e con maggiore speranza d’impu- nitá, darsi a qualche reato, si procurò ad un tempo di pre- munire i cittadini da ogni arbitrio, dando ai medesimi facoltá di ricorrere alle autoritá superiori per far valere le proprie ragioni.

Ed appunto per evitare maggiori inconvenienti che nasce- rebbero dall’interdizione diun’industria d’un cittadino, venne soppressa la facoltá d’interdizione che l’articolo 30 attribuiva al tribunale, ;

Nacque assai grave difficoltá per vedere se dovesse conser- varsi l’obibligo della consegna ‘delle persone, portato dall’ar- fiexlo 34 del primo progetto; in vista però della necessitá, ogni dí piú sentita pei centri di maggiore popolazione, di co- noscerne gli abitanti, si ammise il principio; ma questa ob- bligazione fu ripartita in modo da non recare un soverchio aggravio ai proprietari delle case da far sí che ciascuno abbia ad occuparsi solamente della propria famiglia e delle persone colle quali ha contratte relazioni in forza della locazione 0 sublocazione,

Gli articoli circa la sorveglianza della polizia vennero sop- pressi, non perchè si credesse inutile provvedere intornò a sí grave argomento, ma perchè parve migliore e piú oppor- tuno consiglio occuparsene, allorchè si presenterá al Parla- mento un piú esteso progetto per le modificazioni che si do- vranno introdurre nel Codice penale.

Erasi sanzionato che, mercè apposito manifesto, gl’inten- denti provvedessero a varie materie concernenti Vordine e la tranquillitá pubblica. Si credette invece piú conveniente ordinare espressamente alcune speciali disposizioni, sicchè, tolto ogni arbitrio, i cittadini non abbiano che ad obbedire alle leggi.

‘+ Gioverá ora toccare delle aggiunte che, d’accordo col rife- rente, vennero introdotte.

Si pensò che, nello scopo di porre un freno ai furti di cam-

SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti = Vol. I. 100

pagua, di cui incessanti sono le doglianze che sorgono da ogni parte, le sole disposizioni legislative e di prevenzione e di repressione non bastano, masi richiede altresí una costante ed efficace vigilanza; epperciò si venne combinando, per mezzo di consorzi, un servizio di guardie campestri e di cam- pari che serva a tale bisogno. Si discusse se questi consorzi dovessero essere obbiigateriio lasciati in facoltá dei comuni; prevalse il principio della libertá di essi comuni.

Ma il riferente è persuaso che i nanicipi non tarderanno a valersi di quella facoltá per meglio tutelare le proprietá, la cui conservazione deve particolarmente formare oggetto della loro sorveglianza.

Era da molti desiderato che si procurasse, nelle cittá di maggiore popolazione, di obbligare i proprietari a tenere le scale e gli atrii illuminati, ed avere un portinaio; ma non era possibile che questo voto si compiesse, se una speciale disposizione di legge non fosse intervenuta per attribuire ai municipi il diritto d’imporre una simile abbligaziene. A que- sto fine s’introdusse nel presente progetto tn apposito arti-

colo che conferisce alle autoritá locali la facoltá di stabilire:

quel vincolo a seconda delle circostanze e dei bisogni del municipio ; la quale disposizione, circoscritta, come è, ad una semplice facoltá, non può considerarsi grandemente lesiva del diritto di proprietá; poichè sono i proprietari stessi rap- presentati nelle amministrazioni locali che verranno in simil guisa a vincolare se stessi. D’altra parte, per quanto sia grande il rispetto dovuto alle proprietá, questa considera- zione non deve essere spiuta al segno da far sí che non vi si debba prescrivere una qualche limitazione, aliorchè cosí l’in- teresse generale o la sicurezza pubblica richieda,

L’articolo 76 della legge 2 ottobre 1848, per quanto con- cerne la concessione d’esercizio d’osteria e simili pubblici e- sercizi, presentando qualche dubbiezza, ed essendo ailtronde necessario che l’autoritá politica, cui incombe lebbligo del- l’ordine pubblico, abbia quaiche ingerenza per tali conces- sioni, si prescrisse che, oltre il permesso dell’autoritá muni- cipale, fosse anche d’nopodel visto di quella politica, aggiun- gendo la facoltá di ricorso al superiore dicastero in caso di rifiuto.

Dal complesso delle disposizioni del progetto di legge di cui si tratta, si può con fandamento credere che, prevenuta la causa di delirquere, o repressi i minori reati, che sono scala ai maggiori, sará maggiormente tutelata la sicurezza pubblica; ma perchè tale scopo si ottenga con efficacia, è ne- cessario che la legge sia eseguitá puntualmente; e questa esecuzione non si può attenere se non vi sieno agenti subal- terni in un nuinero sufficiente per l’opportuna vigilanza.

Questo numero si riconobbe mancante nell’aituale corpo delle guardie di pubblica sicurezza, organizzato qual fu in forza della legge ft luglio 1852; dei pari si è riconosciato che le paghe non corrispondono ai bisogni ed alle difficili in- combenze che detti agenti debbono disimpegnare; ed è per- ciò che si reputò conveniente provvedere e ad un accresci- mento del numero delle guardie ed all’aumento delio sti- pendio, che venne loro assegnato con quella legge. Ma, siccome tali aumenti approfittano essenzialmente alle cittá di maggiore popolazione, è giusto che concorrano queste alla spesa.

Non basterebbe però si migliorasse ia condizione di tali agenti e se ne accrescesse la forza, se poi non si aggiungesse la disciplina a renderne efficace il servizio ; ed a tali esigenze si provvede nel progetto coll’indicazione di alcune norme, la cuí definitiva determinazione venne rimessa al Governo.

Il riferente pertanto presenta il progetto di cui si tralla;