Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/814

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con fiducia che, come il primo, cosí anche questo otterrá la sanzione del Senato.

E siccome vieppiú si fa palese la necessitá della legge, prega il Senato stesso a volerne decretare l’urgenza.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I.

DEGLI OZIOSI KH VAGABONDI.

‘Articoli 1,2 e 3. Come nel progetto della Commissione

della Camera.

Art. 4. Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il giudice ritascia inditatamente nuovo mandato di comparire contro l’imputato ; nel giorno stesso della compa- rizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l’ordinanza definitiva, colla quale lo assolve o lo ammonisce, a termini dell’articolo 2.

Articoli 8, 6 e 7, Come nel progetto della Commissione della Camera,

Art. 8. Due ultimi alinea.

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederá sommariamente il tribunale Gi prima cognizione, in modo però che la custo- dia non possa prolungarsi oltre la maggiore etá.

»er Je contravvenzioni dei genitori o tutori, all’ammoni- zione, di cui in questo articolo, provvederá pure il tribunale

di prima cognizione. CAPO IL

DEI LADRI DI CAMPAGNA E DEL PASCOLO ABUSIVO.

Articoli 9, 10, ii, 12 e 13. Come nel progetto della Com- missione della Camera.

Art. 44. Il reato di furto di campagna, quando non ecceda il valore di lire 20, e non sia accompagnato da circostanze

aggravanti o connesso con altri reati eccedenti la competenza del giudice di mandamento, sia che risulti commesso dalle persone ammonite a termini dell’articolo 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sará di Competenza di esso giudice mandamentale, e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estendibile al doppio del maximum nel caso previsto dall’articolo 120 del Codice penale, e sempre col maximauni se è stato commesso di notte.

Art. 15. Nel caso di recidiva imputata agli individui con- dannati a termini dell’articolo precedente, pronuncierá il tribunale di nrima cognizione, ancorché si tratti di valore non eccedente le lire 20, e la pena non potrá essere minore di un mese di carcere.

Art. 16. Gli individai condannati dal tribunale di prima cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata ia pena rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrá dal tribunale fissato, non maggiore

di mesi sei. Art. 17. Come nel progetlo della Commissione della Ca-

mera.

Art. 48. Qualora la persona ammonita ia conformitá del prescritto dall’ultimo alinea dell’articolo 9, ne) termine sla- bilito nell’ordinanza di ammonizione, non abbia ridotto il oumero del suo bestiame, in conformitá dell’ammonizione medesima, il giudice, sull’istanza del sindaco, 0 sulla denun- zia degli ulfiziali od agenti di pubblica sicurezza, o delle guardie campestri, o di qualsiasi altra persona, procederá immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e

fará quindi procedere alla vendita del medesimo all’asta pub- blica.

Sul prodotto della vendita si preleveranno ie spese del se- questro e quelle della vendita. Se nell’atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo è in tutto od in parte di spettanza altrui, il giudice lo ecciterá a declinare il nome, cognome e domicilio del proprietario. L’atto del se- questro sará in tal caso significato nel termine di due giorni al proprietario designato, il quale, presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietá con atto antentico o con scrittura privata, avente data certo anteriore all’ammo- nizione, potrá rivendicare il suo bestiame, mediante che pa- ghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro,

Art. 19, 20, 2{ e 22. Come nel progetto della Commis- sione della Camera.

Art. 23. Piú comuni dello Stato potranto associarsi per far seguire il servizio dei loro campari e guardie campestri sotto una sola direzione e medesima disciplina.

Le norme pel servizio, le qualitá e i gradi dei capi da sta- bilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi municipi, sono determinate da un regolamento proposto da ciascun comune nel chiedere o nell’aderire al consorzio, co- ordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provin- ciale, nel cui distretto esiste il maggior numero dei comuni componenti ii consorzio ; ed in caso che non sia composto che di due comuni, dal Consiglio cui appartiene il piú popolato di essi, ;

Tale regolamento sará approvato per decreto reale.

I consorzi non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque anni.

CAPO IL.

DISPOSIZIONI GENERALI PER ALCUNE PROFESSIONI.

Art. 24. Ultimo alinea.

Questo certificato dovrá essere sottoposto al visto dell’au- toritá politica provinciale, e ciò a cura dell’astoritá locale, qualora le parti ne facciano domanda.

Art. 23. Ultimo alinea.

N sindaco potrá però accordare concessioni non soggette al visto, valide nel territorio del comune, purchè non oltre- passino il termine di giorni otto, e non possono essere rinno- vate nell’anno.

Art. 26 e 27. Come nel pro getto della Commissione della Camera.

Art. 28. Ultimo alinea.

Nel caso però che l’arrestato abbia presentata un’iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sará del carcere non minore di giorni quindici nè maggiore di un mese, da pronunziarsi dal tribunale di prima cognizione.

Art, 29, 30, 31 e 32. Come nel progetto della Commis- sione della Camera.

CAPO IV. CONSEGNA DELLE PERSONE.

Art. 33. Nelle cittá che sono capoluoghi di provincia, od haano una popolazione eccedente le 10,000 anime, e nei porti di mare, sará obbligatoria la consegna all’autoritá politica di tuiti gli abitanti di ciascuna casa,

La consegna sará fatta a diligenza dei proprietari, sia per la propria famiglia e persone di servizio, come per le per- sone cui abbiano locata parte e {tufta Îa casa.