Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/815

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I locatari saranno tenoti alla consegna delle persone com- ponenti la propria famiglia, come delle persone di’servizio e di quelle cui avessero sublocato o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto, .

Tali consegne dovranno essere presentate all’autoritá po- litica nel termine di giorni quindici dalla data dell’attuazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o piú, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno.

Nel caso di ommissione o di ritardo, i proprietari delle case o i locatari incorreranno nell’ammenda di lire 8 esten- sibile contro i recidivi a lire 15.

Art. 34, 35, 36, 37 e 38. Come nel progetto della Com- missione della Camera. |

Soppresso sl capitolo V della sorveglianza della polizia,

CAPO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE. ©

Art. 59, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Conie nel progetto della Commissione della Carnera. i

Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bi- gliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regulamenti speciali che dovranno essere fatti dai municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblica- zione della presente legge ed approvati con decreto reale,

Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con pene di polizia.

Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni, sará punito cogli arresti.

Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia,

Art. 49. Sono mantenute in vigore le disposizioni dei rego- lamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Però, invece delle pene in quei regolamenti comminate, si applicheranno quelle stabilite dalla presente legge; e nei casi dalla medesima non preveduti, le pene di polizia stabi- lite dal Codice penale.

Rimane pure in vigore per l’isola di Sardegna il disposto

dall’articolo 5 del reale decreto del 8 agosto 1848, coí quale”

fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in detta isola, in quanto non è altrimenti disposto dalla legge 13 a- prile 1851.

Art. 50, 54, 52, 55 e54. Come nel progetto della Commis- sione della Camera. a

Art. 55. Le disposizioni di disciplina, di penalitá e di foro, sancite dal regolamento del 17 ottobre 1822 per i carabi» nieri reali, non che dalle leggi e dai regolamenti relativi, saranno applicate al corpo delle guardie di sicurezza pub- blica.

Un decreto reale potrá però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni, che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo corpo, e della sua organiz- zazione.

Per decreto reale si regoleranno parimente le ritenenze e le pensioni.

Relazione fatta al Senato it 20 giugno 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Regis, De Marghe- rita, Lazzari, Fraschini, e Di San Martino, relatore.

Sienori! — L’ufficio centrale, al quale avete commesso l’esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, met- tendo a confronto gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, col testo votato e discusso dal Senato nella tor- nata dei 4 scorso febbraio, ha riconosciuto come con questi emendamenti si fossero introdotte nel progzito disposizioni degne di un serio esame.

Queste disposizioni riguardano:

4° L’unione dei comuni in consorzi facoltativi per dare maggior unitá ed efficacia al servizio delle guardie campe- stri; Ù

92° La concessione ai comuni della facoltá di ebbligare con regolamenti di polizia i proprietari di case, a tener portinai ed illuminare gli atrii e le scale;

3° L’aumento del numero e degli stipendi delle guardie di sicurezza pubblica, con imposizione della metá delia spesa a carico dei comuni nei quali sono destinate a far servizio, e con l’assoggettamento delle guardie medesime ad una ferma per tempo determinato, ed alla disciplina, penalitá e fòro sancite pei carabinieri dalle leggi in vigore.

Il vostro ufficio ha qualche dubbio sull’efficacia in genera!a dell’organizzazione proposta per le guardie campestri sia per la poca propensione dei comuni a queste associazioni, sia per la difficoltá di stabilire una dipendenza ed una disciplina che assicurino un servizio continuo e perfetto quando vi sono molti che pagano e molti per conseguenza che vogliono co- mandare. A

Tuttavia, siccome può darsi che l’istituzione riesca in qual- che localitá e che non siamo in condizione di respingere nes- suno anche lieve rimedio al male che si lamenia, ii vostro ufficio vi propone per tal motivo l’adozione di questa propo- sta, e spera che nei regolamenti, i quali si dovranno fare a termini della legge per l’attuazione di questi consorzi, il Mi- nistero intredurrá tutte le cautele necessarie per assicurare una buona scelta di personale.

Piú grave assai è parsa al vostro ufficio la proposta per lo stabilimento dei portinai e per l’illuminazione degli atrii e delle scale.

Benchè il progetto restringa quest’obbligo nei comuni ca- poluoghi di provincia od aventi piú di 20 mila abitanti, e ri- chieda ancora per la sua attuazione una deliberazione del municipio da sottoporsi all’approvazione del Re, ciò non di: meno il vostro ufficio fu unanime nel sentimento che gii in- convenienti di questa disposizione siano troppi per propor- vene l’adozione.

I portinai non possono infatti esercitare nell’interesse degli inquilini una sorveglianza di qualche utilitá quando non si obblighi i padroni delle case ad alloggiarli presso la porta, a retribuirli sufficientemente perchè rimangano sempre alla guardia di questa, e siano pronti ad aprire in tutte le ore della notte, onde cosí poter torre agli-inquilini l’uso delle chiavi; senza di ciò la loro instituzione può dirsi di nessun effetto nell’interesse della sicurezza degli inquilini.

Ma anche col concorso di tutte queste condizioni il vostro ufficio dubita dell’efficacia dell’istituzione, e verranno facil- mente in questa sentenza tutti coloro che prenderanno a riandare l’elenco dei farti.

Rileveranno dal medesimo come in proporzione i furti tentati o consumati nei palagi guardati dai portinai ben pa-