Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/816

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gati siano degni d’attenzione, e presso il fisco potranno rico- noscere che sevenio per questi si ha avuto e si ha maggior difficoltá a scoprire gli autori che non per gli altri.

Questa obbligazione determinerebbe quasi inevitabilmente un incarimento delle pigioni, mentre sarebbe tenuta in cal- colo dai capitalisti nel computare l’interesse del danaro che impiegano nelle fabbricazioni, cosicchè allontanerebbe dalla costruzione di case i piccoli o mediocri, e nei piú ricchi ral- lenterebbe il pensiero d’intraprendere costruzioni nuove fin- chè i fitti non venissero a quell’entitá che compensasse questa spesa insieme a quella di costruzione.

Essa sarebbe poi d’insopportabil peso ai proprietari delle case di piccolo reddito, le quali sono molto numerose non solo nelle nostre cittá di second’ordine, ma anche in alcuna di primissimo, come è Genova.

La spesa dell’illuminazione avrebbe per gli inquilini lo stesso effetto della spesa dei portinai. Tuttavia, siccome l’o- scuritá degli atrii delle case che sono lasciate aperte può avere una immediata influenza sull’ordine pubblico, stante la con- nessione loro con !2 via pubblica di cui sono, per cosí dire, un accessorio, il vostro ufficio trova nella utilitá generale delle loro illuminazioni un compenso sufficiente dell’onere che si imporrebbe, e trova giusto che sia imposto ai padroni delle case, in quanto che l’alto di tener aperta la casa è atto che ha per oggetto l’interesse del padrone e quello degli in- quilini, e potrebbe ragionevolmente essere vietato qualora fosse in discapito dell’ordine pubblico.

Ma per l’illuminazione delle scale il vostro nffizio non può persuadersi che corcorrano considerazioni egualmente strin- genti di pubblica necessitá, come quelle che hanno colla via pubblica ur contatto secondario, e, ad onta del suo desiderio di concorrere ali’adozione di una legge che riconosce pure importante ed urgente, egli però si crede tenuto a propor- vene la modificazione in modo che le innovazioni da intro- dursi colla medesima si restringano all’obbligo di illuminare gli atrii delle case.

Il vostro uffizio centrale apprezzò poi tutta l’importanza delle considerazioni che indussero la Camera dei deputati ad accrescere il numero è gli stipendi delle guardie di sicurezza pubblica. Egli è certo che gli stipendi attuali sono di insuffi- ciente compenso al servizio che debbono prestare quelle guardie.

Ma non è pure agevole il determinare la cifra degli aumenti da farsi. La Camera dei deputati lo senti, votando gli au- menti con un maximum che è facoltativo al Governo di rag- giungere, ma prescrivendo all’uopo l’osservanza di cautele che hanno evidentemente per fine di restringere gli aumenti, quando sia possibile, in somme minori di quelle fissate pel marimum.

Ella introdusse inoltre un principio nuovo chiamando i municipi al pagamento della metá di questi stipendi.

‘Parve al vostro uffizio che nel determinare quest’aumento debbasi aver anche in mira l’effetto che esso potrebbe pro- durre negli altri rami del servizio.

Ora è noto come i carabinieri, e principalmente quelli a piedi, non godono di stipendi maggiori di quelli attribuiti attualmente alle guardie di sicurezza pubblica. Fino ad un certo pento si può senza inconvenienti ammettere che al ca- rabiniere tenga luogo di maggiore stipendio la riputazione del corpo, ed il favore ogni giorno maggiore che esso si procaccia nell’opinione pubblica con la sua eccellente condotta e disci- piina.

Ma non bisogna andar froppo oltre nell’introdurre disparitá di trattamento.

Se la differenza venisse ad essere cosí grave come è quella che ammette il maximum attribuito alle guardie di sicurezza, i carabinieri avrebbero al fine della loro ferma una spinta troppo grave per abbandonare il corpo ed arruolarsi di pre- ferenza nelle guardie, e si correrebbe cosí incontro al danno gravissizio di annullar quasi affatto in quel corpo benemerito le classi degli anziani, che pure son quelle che con la loro esperienza e valeatia ne formano il nerbo principale,

Il vostro ufficio ba pertanto creduto debito suo di proporvi una restrizione a tali aumenti, per la quale, la spesa totale delle guardie acconsentita in lire 372,592, verrebbe ristretta a lire 353,412, e porterebbe ancora sulla spesa ammessa dalla legge del £852 un aumento annuo di lire 103,312, cioè di un terzo circa in piú.

Esso fa voti ad un tempo perchè, in conseguenza di questo aumento, il ministro dell’ioterno, su cui pesa la risponsabilitá del servizio di sicurezza pubblica e che pur deve conoscerne il bisogno, promuova le disposizioni necessarie per dare un compenso maggiore ai carabinieri, e principalmente a queili a piedi, e li ponga in grado cosí di sostenere alacremente le gravi fatiche del duro loro servizio. |

Esaniinando quindi l’altra proposta di imporre la metá dello stipendio delle guardie a carico dei comuni di loro re- sidenza, il vostro ufficio ha dovuto considerare come nei ca- poluoghi di provincia, ove le guardie vengono esclusivamente destinate, non abbiano esse l’incarico della polizia municipale, e come le spese per la polizia generale dovrebbero regolar- mente essere a carico dello Stato. Tuttavia, siccome la loca- litá in cui ha sede la forza pubblica ne riceve un benefizio incontestabile, e che giá in altre leggi si è adottato lo stesso principio di chiamare i comuni al concorso nella spesa, cosí il vostro uffizio è stato d’avviso che si possa imporre sui co- muni il terzo dello stipendio delle guardie.

Per tal modo lo Stato non avrá nè aumento nè diminuzione sulla spesa che sostiene presentemente.

La terza innovazione infine introdotta per le guardie di si- curezza pubblica, quella cioè che le assoggetterebbe alle leggi e regolamenti di disciplina, penalitá e-fòro sancite pei carabi- nieri reali, sembra concepita in termini troppo estesi.

Il corpo delle guardie di sicurezza non è un corpo militare. Ciò fu ammesso e dichiarato nelle discussioni che ebbero luogo su quest’articolo. L’assoggettar quindi le guardie al foro ed alla penalitá militare sarebbe cosa inconciliabile con lo spirito della nostra legislazione, perchè darebbe al tribu-

. nale militare un carattere intieramente eccezionale, e costi-

tuirebbe una vera distrazione dal giudice naturale.

Egli è d’altronde impossibile moralmente che si assoggetti chi non è militare alle gravissime pene stabilite per l’insu- bordinazione e la diserzione, perchè questi non sono altrimenti delitti fuorchè per la condizione personale di chi li commette; è impossibile che un cittadino sia mandato al corpo franco, che è corpo esclusivamente militare, quando non ha nessun ingaggiamento militare.

Il vostro uffizio riconosce che senza una severa disciplina non si può sperare dalle guardie un buon servizio; non si na- sconde la difficoltá che s’incontrerá ad ottenerla, ma per le considerazioni avanti esposie ritiene che la cosa sola possibile a farsi, finchè le guardie non sono costituite militarmente, sia di assoggettarle a semplici regole di disciplina, e vi pro- pone in tal senso la riforma dell’articolo del progetto.

Crede poi sia conveniente prescindere da ogni cenno sulla ritenuta per ricompense pecuniarie, in quanto che a questo si potrá far fronte mettendo in una massa le indennitá che le guardie percepiscono per l’assistenza agli spellacoli ed altri