Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/818

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Secondariamente si vogliono riordinare le formalitá estrin- seche della legge, ‘lasciate in disparte alcune di quelle pre- scritte dal Codice civile, di conformitá a ciò che disponevano le generali costituzioni nel titolo Della PRESO degli editti.

L’articolo secondo viene perciò prescrivendo che la legge sará firmata dal Re, contrassegnata dal ministro proponente, e munita del visto del guardasigilli, che vi apporrá il sigillo dello Stato; ; omettendosi cosí il visto non piú necessario di due capi di dicastero e del controllore generale, perchè sopra di una legge costituzionalmente formata e sancita non pos- sono occorrere ulteriori osservazioni,

In terzo luogo l’attuale progetto è direito a stabilire il modo e le condizioni, dall’adempimento delle quali nasca Ia presunzione che la promulgazione della legge sia a tutti n- gualmente nota affinchè essa diventi universalmente obbli- gatoria,

Coll’artieolo 3 incominciasi per disporre che le leggi sa- ranno inserte negli atti del Governo con una traduzione francese all’uso dei comuni ove parlasi tal lingua, ritenato il testo italiano come il solo ufficiale. |

E cosí è data al potere esecutivo la facoliá espressa di pubblicare una traduzione autentica della legge acciocchè la cognizione della medesima sia ugualmente agevolata per tatti i cittadini, ovviando tuttavia la possibilitá che la volontá ge- nuina del legislatore vada frantesa, e che il giusto concetto della legge rimanga disformato.

Indi si dispone che le leggi avranno senz’altro esecuzione in tutti gli Stati di terraferma il terzo giorno, e nell’isola di Sardegna e di Capraia il decimo primo giorno dopo la detta inserzione, salvochè siasi con la stessa legge promulgata al- trimenti disposto; di modo che la inserzione delle leggi nella

raccolta degli atti del Governo debba tenere Inogo della pub- >

blicazione fin qui praticata.

Nei tempi della monarchia assoluta, quando le leggi erano elaborate nei segreti Consigli della Corona; quando ia discus- sione delle medesime rimaneva coperta da denso velo; quando la pubblica opinione non poteva liberamente dichiararsi, e nel pubblico trapelava appena qualche vaga ed incerta no- zione del provvedimento che stavasi preparando, era assolu- taraente necessario che la pubblicazione si facesse con modi clamorosi onde muovere l’attenzione degli uomini, ed ecci- tarli a procacciarsene Ja debita cognizione.

Ma ora che le proposte legislative sono fatte di pubblica _

ragione; ora che la discussione di esse è aperta e solenne; ora che la legge prima di essere sancita e promulgata giá ot. tenne una notorietá di fatto forse maggiore di quella che po- tesse conseguire dalle pubblicazioni a suon di tromba e di tamburo, occorre solamente di provvedere perchè succeda quella pubblicazione in diritto che renda la legge per tutti obbligatoria, perocchè la voce del legislatore sia rivolta non a ciascun uomu in particolare, ma all’intiero corpo sociale.

A tenore del Cadice civile, conforme in ciò alle antiche costituzioni, le leggi hanno esecuzione in ogni cittá 0 comune dello Stato nel giorno che segue immediatamente queilo in cui saranno state pubblicate, e debbe farsene la pubblica- zione per esemplari affissi a diligenza degli intendenti.

Ma la legge non può essere abbandonata al fatto ed al ca- priccio degli uomini. Il legislatore non deve comportare che la dimenticanza o Ja mala fede di un agente subalterno possa ritardare l’effetto de’ suci comandamenti in alcuna parte dello Stato ; senza di che grandemente importa, avuto rispetto alla facilitá delle comunicazioni che si vanno ognora ampli- ando in tutto il regno, che vi sia conformitá quanto al tempo

in cui debba incominciare per totti l’osservanza della legge.

In Francia, la promulgazione della legge ora si confondeva con la pubblicazione di essa, ora si distingueva dalla mede- sima ; finchè il Codice civile venne a stabilire che le leggi sa- rebbero esecutorie in tutto il territorio francese in forza della promulgazione fattane dal capo dello Stato ; che sareb- bero eseguite in ogni parte di esso territorio dal giorno in cui la promulgazione vi potrebbe esserc conosciuta; e che si riputerebbero conosciute un giorno dopo nel dipartimento della residenza del capo dello Stato, e negli altri diparti- menti alle spirare dello stesso termine aumentato però a ra- gione delle distanze nella proporzione ivi stabilita.

Ma siccome il Codice civile nulla statuiva circa al modo ed alla forma della pubblicazione, un’ordinanza reale del 27 marzo 4816, per ridurre le cose ad una pratica costante, venne a decretare che in avrenire la promulgazione risulte- rebbe dalla inserzione delle leggi e delle ordinanze nel Bol- lettino ufficiale ; e che si avrebbe per conosciuta dal giorno in cui il cancelliere del Re fosse per ricevere dalla stamperia reale il bollettino contenente la inserzione della legge, del quale ricevimento esso cancelliere farebbe constare da appo- sito registro.

Questo modo di pubblicazione venne però giudicato im- perfetto, perchè il giorno dell’inserzione rimaneva natural mente incerto ed ignoto al pubblico, al quale riuscir doveva quasi impossibile il praticare all’uopo le occorrenti indagini

‘negli uffizi del ministro incaricato di accertare il fatto della

inserzione.

Coll’intendimento pertanto di assicurare alla promulga- zione delle leggi quella pubblicitá di diritto che valga a ren- derla universalmente obbligatoria, viene in questo progetto adottato il sistema francese, emendato però in quella parte ove apparve realmente vizioso.

Le leggi saranno inserte nella raccolta degli atti del Go- verno, ed avranno esecuzione dal giorno di tale inserzione (articolo 3); ma siccome è al tutto necessario che il popolo sappia che Patto del potere legislativo fu convertito in vera

‘legge sancita e promulgata, si dispone ancora che ogni foglio

della raccolta sará consegnato al guardasigilli, il quale fará di ciò constare in apposito registro, e si aggiange (articolo 4) che la delta inserzione, all’effétto di rendere obbligatoria la legge, prenderá data dal giorno in cui la Gazzetta Piemon- tese ne avrá dato ufficialmente avviso coll’indicazione speci- fica del numero progressivo nel quale si contenga la detta inserzione.

Oltre di ciò, invece di -seguire il sistema francese per l’e- secuzione della legge in ciascuo luogo del territorio, stabili- sce uú termine proporzionato alle distanze, questo progetto piú si accosta al sistema della legge belgica del 19 settembre 1851, che per regola comune prefisse il giorno in cui la legge dopo la fattane promulgazione, si renda dovanque obbliga- toria, mantenuta soltanto tra nei una ragionevole diversitá tra le provincie di terraferma e quelle di oltremare.

Recedendo cosí dal’autico sistema delle pubblicazioni per affissi, non è intenzione ‘del Governo che queste si debbano intralasciare affatto.

Ii Governo procurerá anzi dal canto suo di dare alle leggi quella pubblicitá che potrá maggiore, e dará pure alle ammi- nistrazioni comunali le istruzioni che potranno all’uopo gio - vare; ma intanto la presunzione legale della notorietá della legge, e per conseguente la sua forza obbligatoria piú non di- penderanno da fatti accidentali.

L’articolo 5 del progetto estende ai decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi la stessa necessitá del-