Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/824

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interesse pubblico, saranno a diligenza del ministro propo- nente consegnati agli archivi generali del regno.»

Quantunque la pubblicitá della discussione, il divulga- mento della stampa, la esistenza della raccolta degli atti del Governo non lascino guari dubitare delia esattezza materiale di un testo di legge vigente, non è men vero però che a for- nire possibilitá di mezzi di scoprire l’errore ola frode, se per mala ventura ne fossero trascorsi, serve il deposito di quegli originali negli archivi generali del regno.

Questo deposito diviene da una necessitá piú apparente rispetto agli originali de’ decreti reali di non lieve conse- guenza, quali sono appunto quelli che abbiamo indicati; per- chè, siccome essi non sono nè preceduti nè accompagnati da apparato di pubblicitá, meno improbabile è che possa alla occasione di essi esercitarsi frode o farsi sopruso. E conse- guentemente tanto piú importa il serbarne gelosamente gli originali onde all’uopo possano servire di prova di convin- zione o di etezzo di confronto.

Da ultimo i vostri commissari, tuttochè ravvisino giusta applicabilitá degli articoli 2 e seguenti del progetto ai de- creti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, eredono nondimeno utile l’aggiungervi alcane spiegazioni e modificazioni. °

L’oggetto di queste spiegazioni e modificazioni, di cui si vedrá il tenore nel nuovo progetto di legge che l’uffizio cen- trale sottopone al Senato, si è principalmente di rendere piú chiara l’intenzione della legge, e di introdurre due eccezioni rispetto all’osservanza dei decreti reali che non interessano la generalitá dei cittadini, peri quali non sarebbe egual- mente provvido l’attenersi alle disposizioni generali che ri- guardano alla pubblicitá ed alla osservanza delle leggi.

Questi articoli si sono redatti ad imitazione di quanto si è in proposito provvisto dalla legge belga del 28 febbraio 1845.

Il vostro uffizio centrale, avendo cercato di adempiere nel miglior modo che gli fa possibile il mandato di che l’avevate onorato, vi rassegna per organo mio il seguente progetto di legge esteso sulle idee principali esposte in quello presenta- tovi dal signor guardasigilli di Sua Maestá, ma colle modifi- cazioni di che si è fatto parola, suggerite dall’imporigaza della. materia e dall’autoritá della esperienza.

PROGETTO DI LEGGE.

© Art, A. La promulgazione della legge è espressa nella se- guente formula :

(Il nome del Re, ecc.)

Il Senato e la Camera dei deputati hanno concordemente approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Testo della legge.

Ordiniamo che la presente munita del’sigillo deilo Stato sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando ai magistrati e tribunali, alie autoritá amministrative, ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2, La legge porterá la firma del Re, contrassegnata dal ministro proponente, e sará munita del visto del guarda- sigilli che vi apporrá il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi sono esecuterie in virtú della promulga - zione che ne è fatta dal Re prima dell’apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui fu-

rono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un

altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente in- serte nella raccolta degli atti del Governo, con una tradu- zione del testo italiano in lingua francese, Esse saranno sen- altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il quinto giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno, dopo la detta inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

Il Governo provvederá tuttavia acciò si continui ad affig- gere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un e- semplare della legge.

Art. 5. La stamperia reale consegnerá un esemplare di ogni foglio della raccolia degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al guardasigilli, il quale fará con- statare del ricevimento di tale esemplare in apposito re-

i gistro.

La detta inserzione per l’effetto contemplato dall’articolo precedente prenderá data dal giorno in cui la Gazzetta Pie- montese, per cura del guardasigilli, ne dará ufficialmente avviso, eoll’indicazione del numero progressivo della raccolta nella quale la legge promulgata sará stata inserta.

Art. 6. I decreti reali ed i regolamenti necessari per l’ese- cuzione delle leggi saranno egualmente inserti nella raccolta degli atti del Governo nel mese della loro data; essi saranno osservati allo spirare del termine stabilito dall’articolo 4, a meno che il decreto non abbia prefisso termine diverso.

Art. 7. Tuttavia i decreti reali che non interessano la ge-

‘ neralitá dello Stato saranno osservati dalla data della loro

notificazione agli interessati ; le date di tali notificazioni sa- ranno registrate presso il Ministero da cui si fece la proposta del relativo decreto.

Questi decreti saranno inoltre inserti per estratto nella raccolta degli atti del Governo nel termine indicato dall’ar- ticolo precedente, eccettuati quelli la cui pubblicitá, senza presentare verun carattere di utilitá pubblica, potrebbe le- dere interessi particolari, o muocere agli interessi dello ‘ Stato.

Att. 8. Gli criginali delle leggi e dei decreti reali, per i quali vengono autorizzate spese di danaro dello Stato, e generalmente tutti quelli d’interesse pubblico, saranno, a diligenza dei ministro proponente, consegnati agli archivi

i generali del regno.

Art. 9. Gli articoli 5, 6,8 e 9 del Codice civile saranno abrogati.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi), 18 febbraio 1854, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato nella tornata del 6 stesso mese.

Srowori! — La forma esteriore delle leggi vuol essere ac- comodata alla propria natura d’ogni Governo affinchè esprima lazione perfetta del potere legislativo, come trovasi dalla legge fondamentale ordinata; ed è per ciò che i politici rivol- gimenti, per cui vengono a modificarsi le Costituzioni degli Stati, sogliono anche produrre novitá di medi nella sanzione e promulgazione delle leggi.

In Francia, ove dal 1789 in poi si fece esperimento di sva- riate forme di Governo piú o meno divergenti quanto ai loro principii, spesseggiarono anco le innovazioni nella forma e- steriore delle leggi a cominciare dal decreto dell’Assemblea