Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/825

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costituente del 9 settembre 1789 fino agli ultimi ordina- menti del rinnovato impero; invece che in Inghilterra la forma usata vi appare assai antica, e fuvvi perpetuata dagli usi par- lamentari che posero in quel reame sí profonde radici.

Anche fra noi lo Statuto addusse la necessitá di seguire altri modi; ma non avendosi ancora ufia legge secondaria, che a compimento della primaria dettasse le norme da se- guirsi, venne intanto adoperata quella forma che sembrò piú confaciente al Governo costituzionale, senza tralasciare tut- tavia l’osservanza delle formalitá stabilite prima dalle gene- rali Costituzioni e poscia dal Codice civile, che non fossero assolutamente contrarie al nuovo ordine di cose.

Certamente la promulgazione delle leggi, qualmente fu e- seguita dappoi che venne attuato fra noi il regime costituzio- nale, fu legittima, e di tale legittimitá non è chi voglia ora dubitare; ma è pur mestieri che intervenga al fine una legge, la quale provvegga all’uopo in modo stabile e con- veniente.

E pertanto la legge giá approvata dal Senato, che ho l’o- nore di presentare a questa Camera, ha per oggetto primiero di stabilire la invenuta formola, la quale trovasi composta in guisa che acconciamente esprima tutte le condizioni richieste alla perfezione della legge, ossia il concorso in un solo volere del Re e delle due Camere, da cui viene colleitivamente eser- citato il potere legislativo ed il relativo esercizio della prero- gativa reale in quanto pone alla legge approvata il suggello della real sanzione e la rende esecutoria con la promulgazione, per cui l’esistenza della legge è solennemente recata a notizia di tutto il corpo sociale.

L’articolo 41 della legge dichiara adunque ciò che essenzial- mente spetta alla sanzione ed approvazione della legge; eda rendere la formola completa l’articolo secondo viene aggiun- gendo aleuni esterni requisiti, quali sono la firma del Re, il contrassegno del ministro proponente, il visto del guardasi- gilli, il sigillo dello Stato.

Ma siccome lo Statuto, a rendere la legge perfetta ed ese- cutoria, richiede bensí la sanzione e la promulgazione di essa che procedono dalla prerogativa reale, ma non prescrive alcun tempo, poichè la legge sia dalla Camera approvata, all’eser- cizio di essa prerogativa, tantochè rimane dubbio se la legge debba immediatamente promulgarsi o veramente sia in facoltá del potere esecutivo di rimandarne la promulgazione a tempo indeterminato, si avvisò opportuno di aggiungere al progetto primitivo del Governo un articolo, che è il terzo, il quale e- sprime il concetto che le leggi saranno esecutorie in forza della promulgazione che ne sará fatta dal Re prima della Ses- sione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui farono votate, salvochè nella legge medesima sia stabi- lito un altro termine di promulgazione. Laonde cesserá l’ef- fetto della giá intervenuta ‘approvazione di una legge al co- minciare della nuova Sessione parlamentare se nel mezzo ‘tempo non sará stata promulgata; e si avrá per negata la sanzione quando la promulgazione non sará intervenuta nel ‘termine stato prefisso nel corpo stesso della legge.

Se era conveniente di ricercare per la promulgazione della legge una formola piú rispondente ai nuovi ordini politici dello Stato, era poi assolutamente necessario di riformare l’antico metodo delle pubblicazioni, all’effetto di impedire che losservanza di una legge non rimanga piú subordinata al fatto degli agenti del Governo, perocchè omessane in qualche inogo la pubblicazione, secondo l’attuale sistema, la legge dovrebbe rimanere colá ineseguita; oltredichè l’osservanza della legge essendo del tutto dipendente dalla sua reale pub- blicazione, per conoscere positivamente il tempo nel quale

sia diventata obbligatoria in un dato luogo è ora. mestieri di ricorrere alla data delle pubblicazioni. Ed ognun vede come ciò possa intralciare per molti rispetti l’ andamento della cosa pubblica e riuscire anche dannoso alle sociali transa- zioni.

Epperò alla pubblieazione delle leggi che viene ora operata mercè l’affissione delle medesime in ogni cittá 0 comune dello Stato, vuolsi coll’articolo 3 sostituita la inserzione loro nella raccolta degli atti del Governo, come in Francia e nel Belgio si pratica mercè il cosí detto Bollettino delle leggi.

Era tuttavia intendimento del Governo di non intralasciare le affissioni, come non ometterá certamente di avvisare a quegli altri mezzi che, secondo le circostanze, saranno ripu- tati i piú acconci per rendere popolare ed universale la co- gnizione delle leggi.

Ma l’ultimo alinea dell’articolo 4 venne aggiuuto al pro- getto ministeriale per rendere tuttavia obbligatoria l’affis- sione delle leggi in ogni comune; sé non che tali affissioni cesseranno di essere una solennitá necessaria per l’osservanza delle leggi e saranno unicamente l’oggetto di un dovere dalla legge imposto ai governanti.

Oltre alla certa utilitá di far dipendere l’osservanza delle leggi dal fatto unico della loro inserzione nella raccolta degli atti del Governo, e di stabilire, quanto al tempo in cni avrá principio, una generale uniformitá, senz’altra eccezione che quella di un divario tra gli Stati continentali e le isole di Sar= degna e di Capraia reso necessario dalle maggiori distanze, il detto articolo 4 provvede al modo di eseguire la traduzione delle leggi in lingua francese ad uso dei comuni ove {al lingua è comunemente parlata, cosa assolutamente necessaria per divulgarne la cognizione e renderla 2gualmente agevole in ogni parte dello Stato.

E per la stessa ragione si vuole che la traduzione francese sia contemporaneamente inserta in distinta serie della rac- colta, ed affissa nei suddetti comuni insieme coll’esemplare del testo italiano. )

L’articolo 8 reca alcune disposizioni giudicate necessarie acciocchè rimanga positivamente accertato il giorno in cui per la inserzione di una legge nella raccolta dovrá incomin- ciare la reale osservanza della medesima, e siano per tal modo eliminati i difetti che furono, non senza ragione, apposti al-- l’ordinanza francese del 27 marzo 1846 la quale dava analo» ghe disposizioni.

Gli articoli 6 e 7 estendono, per quanto sia conveniente, le disposizioni della legge ai decreti e regolamenti emanati dal Re, aventi per oggetto la esecuzione delle leggi, e che inte- ressano le generalitá dello Stato.

Coll’articolo 8 si provvede espressamente alla custodia e conservazione delle leggi e dei reali decreti negli archivi del regno, come si è finora praticato, e si commette l’esecuzione di tale deposito al guardasigilli, a cui rimare affidata una piú diretta cooperazione in tutto ciò che risguarda la promulga- zione ‘e pubblicazione delle leggi.

E finalmente l’articolo 9 stabilisce l’abrogazione degli arti- coli 5, 6, 8 e 9 del Codice civile i quali sarebbero ora incon- ciliabili colla presente legge, le ragioni della quale giá furono, convien dirlo, in altro recinto luminosamente discusse.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1, 2, 3 come nel progetto dell’ufficio centrale del Se- nato. : Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente in- serle neila raccolta degli atti del Governo, Esse saranno sen-