Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/826

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o iat z’altro osservate in tutti gli Stati di terraferma il quinto giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la delta inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti eisposto.

La raccolta degli atti del Governo conterrá pure, in distinta serie, la traduzione in lingua francese d’ogni legge, ad uso dei comuni in cui parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente col visto del guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sará contemporanea a quella del testo,

Il Governo provvederá tuttavia acciò si continui ad affig- gere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esem- plare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sará anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. Bb. Come nel progetto dell’ufficio centrale del Senato.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti ema- nati dal Re, necessari per l’esecuzione delle leggi, e che in- teressano la generalitá dello Stato.

Art. 7.Idecreti reali che non interessano la generalitá dello State, saranno inserti per estratto nella raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli Ja cui pubblicitá, senza presentare verun carattere di utilitá pubblica, potesse

ledere interessi parsicolari, o nuocere agli interessi dello

Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall’articolo 6 della presente legge saranno a di- ligenza del guardasigilli consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese,

Art. 9. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 dei Codice civile sono abro- gati.

Relazione fatta alla Camera il 29 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Cadorna Carlo, Tola, Zirio, Rezasco, Farina Paolo, Astengo e Defo- resta, relatore.

Sievori? — Da che la nazione fu dalla magnanimitá del Re Carlo Alberto chiamata a prender parte alla formazione delle

  • leggi, la loro forma esteriore dovelte necessariamente essere

mutata ; e fin d’allora, ommessa quella prescritta dal titolo preliminare del Cadice civile, si adottò quell’altra che si cre> dette piú confaciente al Governo costituzionale e piú con- forme alla forma usitata dagli altri popoli che ci avevano pre- ceduti nel regime parlamentare.

Ma ciò fu fatto senza essere prescritto, nè regolato da al- cuna legge ; la qual cosa non era nè conveniente, nè senza pericolo.

Indubitata era pertanto la necessitá d’una legge speciale, la quale regolasse, a seconda dell’attuale politico ordina- mento, la forma esteriore delle leggi, non che le formalitá e i rispettivi effetti della promulgazione e pubblicazione di esse,

A questa necessitá viene ora con ottimo divisamento prov- vedendo il signor guardasigilli col progetto di legge sotto- messo alla vostra approvazione.

Dopo le abbondanti spiegazioni che ne ba date il ministro stesso nell’elaborata sua relazione, la quale accompagna fale progetto, e quanto si è giá detto altrove sul medesimo ar- gomento, la vostra Commissione non saprebbe risolversi a tesservi altra volta la storia delle vicende che la forma este- riore delle leggi, la loro sanzione, promulgazione e pubbli-

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cazione hanno subito presso di noi e presso gii altri popoli inciviliti, a seconda dei tempi nei quali le leggi medesime e- manavano, e dei principii politici che dominavano. E crede che senz’altro preliminare possa rassegnarvi le sue delibera- zioni. i

Fu unanime la Commissione nel riconoscere questo pro- getto di legge, nel suo complesso e nelle principali sue di- sposizioni meritevole della vostra approvazione.

Vennero soltanto proposti alcuni emendamenti tendenti a meglio esprimere il concetto della legge, ed un solo concer- nente la sostanza.

Crede la Commissione che nel paragrafo secondo dell’arti- colo primo possa sopprimersi la parola concordemente, rav- visandola superflua; stantechè il concetto che viene a risul- tare dalla medesima apparisce sufficientemente dalla dichia- razione che la legge la quale si promulga è stata approvata da ambedue le Camere.

Le è paruto invece conveniente di aggiungere nell’ultimo paragrafo dello stesso arlicolo la menzione espressa dei giu» dici dopo quella dei magistrati c tribunali, sulla considera» zione che, accennandosi espressamente e distintamente ai magistrati ed ai tribunali, potessero credersi ommessi i giu- dici di mandamento, i quali costituiscono il primo gradine della gerarchia giudiziaria, e sono pur essi incaricati di os- servare e far osservare le leggi.

Per la stessa ragione crede che debba eziandio farsi piú esplicita menzione del pubblico Ministero, il cuale, massime dopoi auovi ordinamenti, deve considerarsi piuttosto collo- cato presso i magistrati e tribunali, che come faciente parte di essi.

Giunti poi all’articolo quarto, fu osservato da alcuni com- missari che il giorno in cui le leggi cominciano ad essere ob- bligatorie ed in osservanza deve, per quanto possibile, essere lo stesso in tutto lo Stato e per tutti i cittadini: che da que- sta massima di alta importanza non si deve recedere che laddove la distanza e la situazione di alcune parti dello Stato sieno tali che, volendo stabilire un termine unico, debba que- sto riuscire soverchiamente lungo ed eccessivo per la capi- tale e per le provincie piú vicine; che ciò non verificandasi rispetto alle isole di Sardegna e di Capraia, massime da poi lo stabilimento dei corsi regolari dei piroscafi, la nécessitá di due diversi termini non sarebbe sufficientemente giustifi- cata; che diffatti il progetto stesso del Governo non stabilisce per le dette isole che il. termine di giorni quindici, quale termine non può ravvisarsi nè soverchio nè eccessivo per tutte le provincie e comuni dello Stato, tanto piú se si ri- fiette che in alcune localitá delle provincie oltramontane nelle invernali stagioni è quasi impossibile, o per lo meno ben dif- ficile, che da questa capitale vi si vada nel termine di giorni cinque che il progetto in discorso’ stabilisce per tutti i co- muni di terraferma; conseguentemente il partito piú sicuro e meno soggetto a difficoltá essere quello di adottare per tutto lo Stato il termine di giorni quindici.

A queste considerazioni contrapponevasi da allri commis- sari che, in quanto alla Sardegna, oltre alla necessitá di tra- versare il mare per accostarvisi. devesi poi ancora calcolare la mancanza o per lo meno la difficoltá delle vie di comuni- cazione nell’interno dell’isola : che i piroscafi i quali fanno il corso periodico da Genova all’isola stessa non partono che 0- gni ciaque giorni ed approdano una volta dalla parte meri-

dionale nel porto di Cagliari, e l’altra dalla parte settentrio»

nale in quello di Porto Torres presso Sassari; che infine il corso periodico dei piroscafi non sia sempre sicuro, acca- dendo non di rado che le parlenze o gli arrivi sieno ritardati