Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/827

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per lo imperversare dei venti e del mare, o per altri forfu- nati accidenti.

Ma.replicavano i preopinanti: non chiedersi che sia ab- breviato il termine proposto dal Ministero per le isole di Sar- degna e Capraia, ma bensí che questo termine sia allargato anche a tulte le altre parti dello Stato; che nessuno dei ri- flessi degli opponenti tendeva ad escludere la convenienza dello stabilimento di un solo ed uguale termine per tutto lo Stato; che da questo sistema niun inconveniente potrebbe derivare, massime che mentre la legge attuale, provvedendo per i casi normali, stabilisce la. regola generale, riserva e- spressamente i casi nei quali nella legge promulgata sia altri- menti disposto, ossia vengano prefissi altri termini, maggiori o minori, secondo la varietá delle occorrenti circostanze ; che all’opposto il sisiema contrario oltre di offendere l’ugua- glianza potrebbeavere gravi inconvenienti se sussistesse perio- dicamente ed in tutte le invernali stagioni la asserita insuffi- cienza del termine di giorni cinque, onde le leggi possano essere recate in tutti i comuni di terraferma.

Postasi pertanto a partito la questione se debba esservi un termine unico per tutte le provincie dello Stato, la maggio- ranza della Commissione si è pronunciata per l’affermativa.

Risolta la questione di massima, uno dei commissari a- vrebbe voluto che l’unico termine fosse di giorni venti in- vece di quindici ; ma egli stesso ha desistito dal manifestato desiderio in seguito alla fattagli osservazione che il termine di giorni 15 essendo stato proposto dal Governo, meglio di ogni altro in grado di sapere se sia o no sufficiente, la Com- missione non potrebbe senza alcun dato positivo affermarlo insufficiente.

La vostra Commissiene, o signori, ha conseguentemente Ponore di proporvi di approvare il seguente progetio di

legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art, {. La promulgazione della legge è espressa nella se- guente formola:

(IT nome del Re, ecc.)

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Testo della legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta degii atti del Governo, mandando ai magistrati, tribunali e giudici ed a qualunque uffiziale giu- diziario, alle autoritá amministrative, ed a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2 e 3. Come nel progetto approvato dal Senato.

Art, 4, Le leggi promulgate saranno immediatamente in- serte nella raccolta degli atti del Governo. Esse saranno senz’altro osservate in tutto lo Stato il decimoquinto giorno dopo la inserzione, salvo che nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli atti del Governo conterrá pure in distinta serie la traduzicne in lingua francese d’ogni legge, all’uso dei comuni in cui parlasi tale lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente col visto del guardasigilli.

La inserzione della traduzione sará contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederá tuttavia acciò si continui ad affig- gere pubblicamente intutti i capoluoghi di comune un esem-

plare della legge, neicomuni ove parlasi la lingua francese, sará anche affisso un esemplare della traduzione.

Art. 5, 6, 7,8, 9. Come nel progetto approvato dal Ss- nato.

Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 11 aprile 1854 con cui ripresenta al Senato il pro-

getto di legge modificato ed approvato dalla Camera nella tornata del 5 marzo 1854.

Sicnor1! — La legge che giá veniva dal Senato approvata sulla forma esteriore delle leggi e sul modo di promulgarle

‘i e pubblicarle, ebbea subire nella Camera dei deputati al-

cune lievi modificazioni, che ne lasciarono però illeso il concetto.

Quella di tali modificazioni che sia di maggior momento, trovasi nell’articolo 4, ove il termine prefisso per Wosser- vanza della legge negli Stati di terraferma, promulgata e pubblicata che sia, viene protratto al decimo giorno invece del quinto come portava il progetto primitivo, affinchè si abbia maggior agio per eseguire le affissioni in tutti i co- muni, e la legge pervenga piú sicuramente a notizia di tutti i cittadini.

Ii Ministero confida che, trattandosi di una legge per molti riguardi veramente necessaria, vorrá il Senato nuovamente approvarla, e che cosí potrá la medesima ottenere quanto prima la debita sanzione.

PROGETTO DI LEGGE,

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Identico a quello presentato dalla Commissione della Ca- mera colla surrogazione al quinto arlicolo delle parole la Gazzetta Piemontese con quelle il Giornale Ufficiale del Regno

Relazione fatta al Senato il 21 aprile 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori Alfieri, Giulio, Maestri, Montezemolo, e Selopis, relatore.

Sicwori! — Ritorna a voi un progetto di legge che appro- vaste non è gran tempo, e che subí alcune non gravi modifi- cazioni in seguito alla discussione cui andò soggetto nella Ca- mera elettiva.

Come avverte il signor guardasigilli di S. M. nella sua re- lazione ultima, la modificazione di maggior momento tra le dianzi accennate trovasi nell’articolo ll, ove il termine pre- fisso per l’osservanza della legge negli Stati di S. M. in fer- raferma, promulgata e pubblicata che sia, viene protratto al decimo giorno invece del quinto, come portava il progetto primitivo. Causa di questa mutazione fu il pensiero di avere spazio di tempo piú lungo onde eseguire le affissioni della legge in tutti i comuni e far sí che la legge pervenga con maggior sicurezza a notizia di tutti i cittadini.

Hi vostro ufficio centrale, che giá nella prima disamina di questo progetto vi proponeva di allungare a einque giorni il termine che si era ristretto in tre giorni nella proposta mi- nisteriale, non si ricusa ad ammettere questa, a dir vero, assai estesa prolungazione. Crederebbe egli tuttora che lo spazio di ciaque giorni sarebbe sufficiente quando l’ammini- strazione pubblica provvedesse, come ne avrebbe i mezzi, perchè entro quel termine nessun comune fosse negli Stati di