Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/87

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sposiziene che al primo si era aggiunta in favore delle corpo- razioni religiose specialmente addette al pubblico insegna- mento, la Commissione vi proporrebbe, o signori, d’inserire nelle disposizioni transitorie, invece dell’articolo 186, che vuol essere soppresso, un’articolo cosí concepito :

«Glinscritti che al momento della iero chiamata alla leva appartengono ad una delle corporazioni religiose special- mente destinate alla educazione ed istruzione del popolo, e facciano risultare di esservi stati ascritti prima di geanaio 4855, saranno dispensati dall’obbligo di raggiungere le ban- diere in conformitá alle regole vigenti nel tempo della loro ammessione in quelle corporazioni.»

Art. 110. La disposizione di quest’articolo combinata con quelle degli articoli 136, 154 e 165 mosse la Commissione ad esaminare la condizione che debba intendersi fatta agl’in- scritti che riportarono congedo assoluto dopo cinque anni di permanenza fra i designati di seconda categoria, per ciò che concerne la loro ammessione ad assoldati anziani, a surro- gati ordinari, cd a soldati volontari.

L’articolo 110 concede ai militari che banno conseguito assoluto congedo per fin di ferma il benefizio di essere ac- cettati come assoldati anziani finchè non oltrepassano l’etá di trent’anni, e l’articolo 154 concede ai militari che ottennero congedo assoluto il favore di essere riammessi ai servizio sino all’etá di anni 33, quantunque l’etá stabilita per tutti gli altri non possa oltrepassare l’anno venfesimo sesto.

Alcuni domandarono se le disposizioni di questi articoli si debbano intendere applicabili anche ai militari che otten- nero congedo assoluto dopo aver compito la ferma di cinque anni in aspettazione di essere chiamati sotto le armi.

A rispondere in senso affermativo si avrebbe chiaro il te- sto della legge, non potendosi contrastare che anche co- storo sono militari provreduti di congedo assoluto per fin di ferma.

Ma in opposto sensa si dovrebbe rispondere qualora si fa- cesse prevalere alla naturale significazione delle parole i motivi pei quali si è creduio potersi facilitare l’accettazione de’ militari congedati. Questi motivi sono certamente P’istru- zione acquistata in parecchi anni di effettivo servizio, l’edu- cazione militare ricevutavi, e le prove giá somministrate di buona condotta e di attitudine alla faticosa vita del soldato, le quali cose tutte mancherebbero trattandosi di accettare militari non mai chiamati a prestar servizio in alcun corpo dell’esercito.

La Commissione ha creduto che secondo il presente pro- getto di legge gl’inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente si debbano egualmente degli altri conside- rare accettabili anche dopo l’etá di anni ventisei come assol- dati anziani e come volontari; ma qualora le spiegazioni che sará per dare al Senato il signor ministro della guerra fos- sero contrarie a siffatta applicazione, la Commissione si ere- derebbe in debito di proporre un’aggiunta all’articolo 468 per la quale fosse stabilito che gl’inscritti della seconda ca- tegoria potranno per due anni dopo l’oltenufo congedo as- soluto essere ammessi come surrogati ordinari, o come vo- lonteri, quantunque oltrepassino l’etá di anni ventisei.

Sino a questa etá rimanendo essi vincolati per conto pro- prio, troppo severa riuscirebbe la disposizione che loro chiu- desse immediatamente ogni accesso alia carriera per cui ri- masero disponibili durante il corso di cinque anni.

Art. 149. Il Ministero aveva proposto, ed il Senato aveva consentito che ’etá minima da richiedersi per l’arruolamento volontario fosse di anni 18: ma nel progetto di cui ora ci occupiamo l’arruolamento volontario può essere richiesto

anche da giovani i quali abbiano raggiunta soltanto l’etá di 47 anni.

La Commissione crede non potersi sperare da soldati in cosí tenera etá un buon servizio nè in pace nè in guerra; dubita che giovani di soli 17 anni possano avere la robu- stezza necessaria per sostenere validamente le fatiche e i di- sagi della vita militare, e molto teme che la loro ammessione, anzi che dare all’esercito maggior numero di buoni soldati, giovi ad accrescere la popolazione degli ospedali, ed il peso delle riforme e delle pensioni per malattie contratte in ser- vizio.

Tuttavia considerando che lo stesso articolo 149 vuole che i richiedenti arruolamento volontario abbiano attitudine fisica a percorrere l’intiera ferma in servizio effettivo, e prescrive inoltre pei minorenni il consenso del padre, della madre, o del tutore, laonde non sembra da temere che molto frequenti ne siano i casi, ella propone al Senato di accettare anche questa variazione.

Art. 4157 e 158. La durata della ferma da imporsi agli in- scritti di leva designati, ed .a coloro che spontanei si arruo- lane nell’esercito fu giá argomenio di splendida discussione nel Senato; ma parve aliora conveniente che la legge della leva si dovesse limitare a quelle principali disposizioni che sono indispensabili per far conoscere agli inscritti, ed ai vo- lontari il tempo durante il quare debbe continuare il loro vincolo a servizio, rimandando ad altra legge il determinare come l’intiera durata della ferma, per tutti eguale, si debba dividere in tempo di permanenza sotto le armi, ed in tempo di congedo illimitato, conciossiachè codesta determinazione sembrasse dipendere essenzialmente dalla maggiore o minor forza che si voglia ritenere sotto le armi in tempo di pace, e dalla proporzione che convenga di stabilire fra gli uomini presenti al corpo, e quelli che si mandano in congedo assa- Iuto alle case loro.

Una legge sull’ordinamento dell’esercito pel tempo di pace e pel tempo di guerra si doveva presentare dal ministro e spe- ravasi non molto indugiata; laonde il Senato si limitò nella legge di leva a dare il suo voto a che la ferma ordinaria sia per tutti d’anni otto, e si sconti in tempo di pace per una por- zione sotto le armi e per l’altra in congedo illimitato, purchè il servizio obbligatorio sotto le armi non ecceda ani cinque, ed il tempo passato in congedo sia computato a sconto della ferma soltanto per una metá della sua durata,

Allegando che le circostanze non consentirono la presen- tazione della legge sull’ordinamento dell’esercito, e conside- rando per molte ragioni conveniente che gPinscritti di alcune leve giá fatte, e quelli che dovranno piú tardi essere chia- mali a servizio militare, sappiano da legge determinato quale debb’essere la durata della loro ferma, e quale il tempo della oro permanenza sotto Ie armi, il signor ministro ag- giunse alle disposizioni giá adottate dal Senato quella che si legge nell’articolo 158, perla quale rimane stabilito che il ser- vizio provinciale si compia in tempo di pace con cinque anni di permanenza sotto le armi e sei anni in congedo illimitato, i quali sei anni, dovendo essere valutati soltanto per fre di servizio effettivo, non fanno uscire la ferma dal limite di ott’anni stabilito per la ferma di ordinanza.

Signori, la vostra Commissione vedendo che in questa parte del nuova progetto il signor mipistro della guerra non solo mantenne le disposizioni giá dal Senato adottate, ma, secondo pure il desiderio che allora si espresse di vedere sostituita alle varie ferme che si erano vroposte una ferma se non unica, almeno tale che si applichi con eguale misura a quasi tutte le armi di cui l’esercito si compone, non ha cre-