Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/88

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duto che sia il caso di eccitare su quicsia argo una se- conda discussione, la quale probabilmente riuscirebbe langa e luminosa come la prima, ma non potrebbe oggi come al- lora avere un utile risultato.

Il relatore si limita perciá ad accennare che mediante il proposto modo di ferma si avrebbe in tempo di pace sotto le armi una forza di circa 43,000 uomini richiedente la spesa annuale di 30 milioni, e si avrebbero per la guerra 73,000 uomini istruiti, oltre 12,000 disponibili della seconda cate- goria, ai quali si potrebbe facilmente aggiungere alîri 150 30 mila mediante la chiamata di una o due classi di leva.

Per le considerazioni ch’ebbi fin qui Ponore di esporre, la vosira Commissione vi propone, 0 signori, di adottare que- sto progetto di legge colle poche variazioni indicate qui ap- presso.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE.

Art. 2. Sopprimere il penultimo alinea ed aggiungere il seguente articolo, il quale prenderebbe il numero 3 e farebbe retrocedere di uno tuiti i seguenti :

«Non sono ammessi a far parte dell’esercito gli esecu- tori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecu- tori di giustizia o di lui aiutante.»

Art. 44. Alle parole : ri sará un commissario di leva in- caricato sostituire : un commissario di leva sará incaricato.

Art. 62. Togliere le parole : in questo caso.

Art. 63. Cancellare îe parole: che ha fatto la decisione dell’inscritto ogni decisione essendo sospesa secondo l’arti- colo precedente.

‘Art. 83. Sostituire l’articolo che segue :

«Va esente dal concorrere alla formazione del contin- gente l’iscrittto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

«1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquante- simo anno d’etá;

«2° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni preve- dute 1 nei numeri 1, e 3 dell’articolo 92;

5° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di ogli, “Spata di primogenito, di madre od avola tuttora ve- dova, ovvero di padre ad avolo entrato nel settantesimo anno di etá;

«l° Primogenito d’orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consan- guineo si trovi nelle cordizioni indicate al numero 2;

«5° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fra- tello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all’uno fra costoro competa l’esenzione per altro titolo.

«Le esenzioni di cui ni numeri {, 2, 3 e ll devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a fa- vore dei quali è accordata l’esenzione.»

Art, 98. Scrivere nel numero 4 madre od avola invece donna per escludere i nipoti da fraielio o sorella. .

Art. 97. Surrogare l’articolo che segua:

«Sono Cispensati da concorrere alla formazione del con- tingente gli inscritti che siano :

«4° Alunni cattolici in carriera ecciesiastica richiamti an- teriormente alla estrazione dei vescovi di loro diocesi ;

«2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni re- ligiose tollerate nello Stato, ricliamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione.

mente richiamati da ciascun vescovo, o superiori di altro culto, sará determinato per legge, e non potrá essere va- riato se non per mezzo di un’altra.

«Gl’inscritti indicati nei due numeri di quest’articolo ed ammessi a dispensa saranno numericamente collocati in de- duzione del contingente del rispettivo mandamento ognora- chè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i desi- gnati.»

Art. 186. Essendosi trasportata fra le disposizioni generali la qui contro trascritta, l’articolo 186 debb’essere soppresso, se pure non occorre di collocarvi Ja disposizione transitoria per le corporazioni religiose insegnanti che si è accennata nella relazione.

Relazione del ministro della guerra (La Marmora) 14 febbraio 1854, con cui presenta alla Camera il pro- getto di legge approvato dal Senato nella tornata del 93 stesso mese.

Srewori! — Il Senato del regno ha iestè adottato il progett di legge sul reclutamento dell’esercito stato votato nell’ul- tima Sessione legislativa dalla Camera dei deputati. Abbiamo pertanto l’oncre di presentarlo a questa Camera non senza farle conoscere succintamente i motivi, sia di alcune varia- zioni introdette dal Senato, che però non immutano i prin- cipii onde il progetto era informato, sia di alcune altre di lieve momento che il Governo, valendosi dell’opportunitá, pensò dovessero ancora miglivrario.

Esse riguardano principalmente le esclusioni dal servizio militare, e îe dispense, gli arruolamenti volontari, la durata della ferma di alcune categorie di militari, ec alcune reda- zioni che parvero susceltive di maggior esattezza e di miglior forma. lo

I. Esclusioni.

Due variazioni furono introdotte al progetto precedente rispetto alle esclusioni. In primo luogo esse escludeva di di- ritto dalla milizia gli uomini condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti a quelle contemplate all’articolo 2 pei reati ivi indicati, eccettuati i reati politici, e derogava cosí, onde provvedere all’onore dell’esercito, a quel principio di diritto pubblico che nega efficacia nei regi Siati alle sentenze criminali dei tribunali esteri.

Parve al Senato, ed in questo parere consenti di buon grado il Governo che senza scrivere nelle nostre leggi una deroga a quell’importante principio, si conseguirebbe l’in- tento desiderato, quande si stabilisse soltanto (articolo 2, pe- uultimo alinea) che il ministro della guerra avesse facoltá di escludere dall’esercito le mentovate persone. Quindi av- verrá che alle sentenze pronunciate all’estero non rimanga che un’effisacia indiretta, e soprattutto subordinata all’ap- prezzamento del nazionale Governo.

Cell’alira variazione si tolse dalle disposizioni transitorie, e si trasportò di nuovo nel titolo 1 (articolo 3) dove ba in- fatti sede piú appropriata, l’esclusione degli esecutori di giustizia, dei loro aiutanti e dei figliuoli di quelli e di questi.

Ma per evitare l’apparente pareggiamento delle dette per- sone ai veri colpevoli furono essi contemplati in articolo se- parato, ed esclusi con tal diversitá d’espressioni che mani festa abbastanza la mente del legislatere.