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DEL 155

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Art. #4, L’estrazione a sorte determina l’ordine numerico ! mune, non ostante ch’essi giovani dimorino altrove, siano as-

da seguirsi nella destinazione degl’individui al servizio mili- tare.

Sezione II. -- Delle persone incaricate delle operazioni di leva.

Art, 12, Il ministro della guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, nelle provincie, affi- fidata agli intendenti.

Art. 13. Le operazioni di leva e Îe decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili, in conformitá del seguente articolo 14, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Con- siglio di leva,

Art. 14. Spetta ai tribunali civili:

4° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per

‘«ui si possa far luogo ad applicazione di pena ;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domi- cilio od etá;

5° Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione,

Art. 15. In ogni provincia un commissario di leva sará in- caricato di eseguire sotto la direzione dell’intendente le varie

incombenze relative alla leva.

Il commissario di leva è nominato dal Re, sulla proposta del ministro dell’interno, previo concerto col ministro della guerra.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dall’intendente della provincia o dal fanzionarie a cui spetta di farpe le veci in caso d’impedimento, ed è composto di due consiglieri pro - vinciali designati preventivamente dallo siesso Consiglio pro- vinciale, e di due uffiziali dell’esercito, superiori o capitani delegati dal ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrá nell’atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un uffiziale dei carabinieri reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo e, se occorre, anche da un medico,

Art. 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L’intervento di tre votanti basta a rendere legali le deci- sioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il pre- sidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il piú giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli uffi- ziali presenti.

Art. 48.1 ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei quindici giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all’articolo 41.

Il ministro, sentito il parere d’una Commissione composta di un uffiziale generale e due pffiziali superiori, e di due consiglieri di Stato potrá annullare le dette decisioni,

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle de- cisioni dei Consigli di leva,

Sezione INI. — Della formazione delle liste di leva.

Art. 49. Il primo di geanaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai gio- vani che nell’anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro etá, il dovere di farsi iscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l’obbligo che loro è imposto di curarne l’iscrizione.

Art. 20, Sono considerati legalmente domiciliati nel co- mune:

4° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel co-

ti

sentati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti o figli di un espatriato, o di un militare in attivitá di servizio o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2° | giovani ammoglizti, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o loro madre abbia altrove domicilio ;

‘4° 1 giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore ;

5° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino di loro iscrizione in altro comune;

6° 1 giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato ;

7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune ;

8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sará considerato come domicilio legale dell’individuo nato e dimorante all’estero e cadente nella leva, il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, l’epoca della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati per opinione pubblica, di etá che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere iscritti sulle liste. Cosí pure vi sono iscritti i giovani che per etá presunta si prentano spontanei all’iscrizione, o vi sono dichiarati sog- getti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nel- l’articolo 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed infor- mazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco, pubblicato l’e- lenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 25. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, te dichiarazioni, od i ri- chiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indica- zioni, o per errori quali che siano.

Art. 24. Il Consiglio delegato esamina la lista di leva ed, occorrendo, la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi, o iscritti indebitamente ; e tenendo conto delie osservazioni, dichiarazioni e richiami di cui nei precedente articolo 23, fa seguire le modificazioni, le ag- giunte e le cancellazioni che siano necessarie,

Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dai consiglieri che ne fecero l’esame, e trasmessa per copia autentica all’intendente della provineia nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26. Gl’iscritti menzionati nell’articolo Zi sono cancel- lati dalla lista di leva se, prima della verificazione definitiva, facciano prova di etá minore della presunta.

Art. 27, Il sindaco iscrive ulteriormente sulla lista di leva. i giovani della classe chiamata che si presentano spontanei, o vengano scoperti o denunziati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degl’iscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione all’intendente, sino a quello detla verificazione definitiva.